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Numero d'incarto:
15.1996.00007
Data decisione, Autorità:
05.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00007
Lugano
5 settembre 1996
/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 18/19 gennaio 1996
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
reclamante da
in tema di avviso di pignoramento;
richiamato il decreto presidenziale 23 gennaio 1996 di
concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 22 gennaio e 1. marzo 1996 dell’UEF
di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 22/23 agosto 1994 dell’UEF di
Locarno __________ procede contro __________ per l’incasso di complessivi Fr.
8’408.30 oltre accessori.
B. Con pronunciato 21/22 dicembre 1995 il Pretore di Locarno-Città
ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal reclamante al PE.
C. Il 9 gennaio 1996 ____________________ ha chiesto all’UEF
di Locarno il proseguimento dell’esecuzione.
D. Con scritto 11 gennaio 1996 l’UEF di Locarno ha
comunicato alla creditrice di non poter dar seguito alla domanda di
proseguimento perché basata su un precetto esecutivo divenuto perento prima
dell’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione. Infatti dal pronunciato
21/22 dicembre 1995 del Pretore di Locarno-Città risulta che l’istanza di
rigetto dell’opposizione è stata presentata solo il 25 agosto 1995, “ossia
trascorso un anno e due giorni dall’intimazione del precetto esecutivo”.
E. Il 12 gennaio 1996 la Cancelleria della Pretura di Locarno-Città
ha attestato che l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata il 25
agosto 1994 e non il 25 agosto 1995 come erroneamente indicato nel pronunciato
pretorile. Lo stesso giorno l’Ufficio ha quindi emesso contro il reclamante
l’avviso di pignoramento per un credito di Fr. 8’408.30 oltre interessi e
spese.
F. Con tempestivo reclamo 18/19 gennaio 1996 __________
ha postulato la declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento del 12
gennaio 1996, atteso che:
-
”la
sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione 21 dicembre 1995 della Pretura
di Locarno-Città al momento della domanda di proseguire l’esecuzione di data 9
gennaio 1996 non era ancora cresciuta in giudicato. Per questa ragione non
erano dati gli estremi per l’invio dell’avviso di pignoramento”;
-
”il
precetto esecutivo n. __________ è stato notificato al reclamante in data 23
agosto 1994. Dalla sentenza di rigetto si rileva che la relativa istanza è
stata presentata alla Pretura il 25 agosto 1995, ossia quando il precetto
esecutivo era già scaduto. La procedura esecutiva non può pertanto essere
continuata sulla base dello stesso precetto”;
-
”a
titolo abbondanziale si osserva che il reclamante ha versato alla creditrice la
somma di Fr. 7’350.-- ragion per cui lo scoperto ammonta ora a soli Fr.
1’058.30”.
G. Con osservazioni 22 gennaio e 1. marzo 1996 l’UEF di
Locarno ha chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito,
la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. A mente del reclamante l’esecuzione n. __________
sarebbe perenta perché il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso il
23 agosto 1994 e “dalla sentenza di rigetto dell’opposizione si rileva che la
relativa istanza è stata presentata alla Pretura il 25 agosto 1995”.
Al PE n.
__________ contro __________, notificato il 23 agosto 1994, è stata interposta
tempestiva opposizione. Come risulta dall’attestazione 12 gennaio 1996 della
Cancelleria della Pretura di Locarno-Città, a differenza di quanto sostenuto
dal reclamante e di quanto erroneamente indicato dal Pretore nel pronunciato
del 21 dicembre 1995 (doc. B), l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata
presentata il 25 agosto 1994 e non il 25 agosto 1995.
Il 9 gennaio
1996 __________ ha chiesto all’ufficio di proseguire l’esecuzione.
Per l’art.
88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la prosecuzione dell’esecuzione in via di
pignoramento si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto,
ritenuto che ove sia stata fatta opposizione non si computa il tempo trascorso
dal giorno in cui fu promossa l’azione a quello della sua definizione
giudiziale.
Come
rettamente evidenziato dall’UEF di Locarno l’eccezione di perenzione
dell’esecuzione sollevata dal reclamante deve essere respinta. La domanda di
proseguimento dell’esecuzione è stata presentata correttamente entro l’anno
dalla notifica del precetto esecutivo. Infatti, essendo stata interposta
opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa
l’istanza di rigetto dell’opposizione a quello della sua definizione
giudiziale.
2.a) A mente del reclamante il 9 gennaio 1996, quando la
creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione, la sentenza di rigetto
definitivo dell’opposizione datata 21 dicembre 1995 non era ancora cresciuta in
giudicato, per cui non erano dati gli estremi per l’invio dell’avviso di
pignoramento.
b) Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di
tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1988, § 22 m.
1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 151 e s.):
aa) il
debitore ritiri l’opposizione;
bb) il giudice del rigetto pronunci il rigetto
definitivo dell’opposizione;
cc) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il
debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF
o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da
provvisorio diviene definitivo;
dd) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art.
79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo
dell’opposizione.
c) Con pronunciato 21 dicembre 1995, notificato il giorno
successivo, il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione formulata da __________. Per l’art. 308 cpv. 1 CPC
in procedura sommaria l’appello deve essere presentato entro dieci giorni dalla
notificazione della sentenza.
In concreto
il termine ex art. 308 cpv. 1 LEF ha iniziato a decorrere il 2 gennaio 1996. Il
termine di dieci giorni ex art. 308 cpv. 1 CPC per presentare appello contro il
pronunciato pretorile è scaduto il 12 gennaio 1996. Ne consegue che la domanda
9 gennaio 1996 di prosecuzione dell’esecuzione era a quel momento prematura.
Nelle more di procedura, la precettante ha acuisito il diritto di proseguire
l’esecuzione: di conseguenza l’UEF di Locarno dovrà procedere all’emissione di
un nuovo avviso di pignoramento. Infatti rigettata dal Pretore l’opposizione
interposta dall’escusso, la procedura esecutiva deve continuare, ricevuta
domanda in tal senso da parte della creditrice -ancorché a suo tempo prematura-
(art. 88 LEF), con l’avviso di pignoramento (art. 90 LEF) e con la conseguente
esecuzione dello stesso (art. 91 LEF).
3.a) Il reclamante assevera infine che avrebbe già versato
alla creditrice Fr. 7’350.-- e quindi l’importo scoperto ammonterebbe ora a
soli Fr. 1’058.30.
b) Ex art. 12 LEF l’ufficio di esecuzione è tenuto ad
accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante: il pagamento
fatto all’ufficio libera il debitore.
L’ufficio è
tenuto ad accettare il pagamento fatto per conto del creditore, a condizione
che il pagamento non avvenga sotto condizione (Rep 1982 p. 407 e rif. ivi).
Se il versamento viene effettuato senza condizione, l’ufficio annulla
l’esecuzione fino a concorrenza del pagamento effettuato (Rep 1982 p.
407). Non è però compito dell’ufficio stabilire se quanto versato dal debitore
direttamente al creditore deve essere considerato in deduzione dell’importo
posto in esecuzione (Rep 1982 p. 407).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’ufficio può annullare l’esecuzione
soltanto quando il pagamento sia incontestabilmente tale da estinguere completamente
(o parzialmente) il credito posto in esecuzione: quando la questione è dubbia
tale giudizio appartiene al giudice (Rep 1982 p. 408 e rif. ivi).
L’ufficiale di esecuzione e fallimenti può dichiarare estinta e liquidata una
determinata esecuzione solo se il debitore ha pagato nelle sue mani il capitale
oltre agli interessi e alle spese: in nessun modo invece se il debitore si
limita a dichiarare di aver altrimenti estinto il debito (Rep 1982 p.
408). In questo ultimo caso sarà compito del giudice di stabilire se è così o
meno (Rep 1982 p. 408).
c) Nel caso di specie __________ asserisce, sulla scorta
di quattordici ricevute postali emesse tra l’11 novembre 1994 e il 27 dicembre
1995, di aver versato a __________ Fr. 7’350.-- (recte: Fr. 6’650.--). Dalle
ricevute postali prodotte in fotocopia dal reclamante l’Autorità di vigilanza
non può evincere se i versamenti sono stati effettuati nell’ambito
dell’esecuzione n. __________, atteso che le stesse non contengono alcun
riferimento al riguardo. I pagamenti di __________ potrebbero quindi essere
avvenuti per estinguere altre pretese pecuniarie della creditrice. Ne consegue
che, non potendo correlare in alcun modo i versamenti di cui alle ricevute
postali prodotte con quanto dovuto nell’esecuzione che ci occupa, la questione
a sapere se l’importo di complessivi Fr. 6’650.-- può essere considerato in
deduzione a quanto posto in esecuzione risulta perlomeno dubbia e come tale
deve essere risolta dal giudice ex art. 85 LEF.
- Il reclamo 18/19 gennaio 1996 __________ è
parzialmente accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 12, 79, 83 cpv. 2, 88, 90 e 91
LEF; 308 cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. Il reclamo 18/19 gennaio 1996 __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
Conseguenza l’avviso di pignoramento 12 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno è
annullato.
1.2. L’UEF di Locarno emetterà un nuovo avviso di
pignoramento.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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