Appeal against bankruptcy warning dismissed for lack of competence

15.1995.62Autre juridiction1 juin 1995Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The debtor challenged a bankruptcy warning issued by the Lugano debt enforcement office after its objection had been definitively dismissed by the district judge. It argued that the creditor had granted a credit limit of CHF 20,000 and that it would soon have sufficient liquidity to settle the debt. The supervisory chamber held that such arguments concern the merits and cannot be examined in an appeal against the bankruptcy warning. Because the debtor did not raise a formal defect or lack of competence, the complaint was rejected. No costs or indemnity were ordered.

Regest

Art. 17 and 161 LEF; scope of appeal against a bankruptcy warning: supervisory review is limited to formal defects, including non-applicability of bankruptcy, public-law claims, pending debt-recognition action after provisional objection dismissal, non-executory dismissal decision, or territorial incompetence. Merits objections against the underlying debt or against the conditions for enforcement are inadmissible and must be raised in the objection-dismissal proceedings. Where only substantive arguments are invoked, the complaint is to be rejected for lack of material competence of the supervisory authority; no costs or indemnity may be imposed absent statutory grounds.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.62

Data decisione, Autorità: 01.06.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00062

Lugano

  1. giugno 1995/B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 3 marzo 1995 di

__________,

contro


e meglio contro la comminatoria di fallimento 2 febbraio 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da


viste le osservazioni: - 17 marzo 1995 della __________;

  • 20 marzo 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede contro la __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr. 14’192.25 oltre interessi e accessori.

Avendo l’escussa interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisione 27 dicembre 1994/4 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l’opposizione interposta al PE n. __________ in via definitiva.

B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 2 febbraio 1995 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 23 febbraio 1995.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ contestando l’emissione della comminatoria di fallimento in quanto la creditrice le avrebbe concesso un limite di credito di Fr. 20’000.--. Inoltre la reclamante prevede di potere disporre della liquidità necessaria per saldare il debito.

D. L’UE di Lugano osserva di aver emesso la richiesta comminatoria essendo allegate alla relativa richiesta sia la domanda di esecuzione che la sentenza di rigetto dell’opposizione con il timbro della crescita in giudicato.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di riconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.


solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura che ha portato alla decisione di rigetto dell’opposizione.

  1. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 1995 della __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione:

  • __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

debt enforcementbankruptcy warningsupervisory complaintformal admissibilitymerits objectionexecutabilityterritorial competencecosts