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Numero d'incarto:
15.1995.232
Data decisione, Autorità:
07.02.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00232
Lugano
7 febbraio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 novembre 1995 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento
25 ottobre 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa __________ dal
patr.
dall'avv. __________
viste
le osservazioni : - 24 novembre 1995 del __________
- 27
novembre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in
fatto
A. Il
__________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 3’750.-- oltre
interessi e accessori. Avendo l’escusso interposto opposizione, il procedente
ne ha chiesto il rigetto. Con decisione 27 settembre 1995 la Segretaria
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto
l’opposizione interposta al PE n. __________.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di
Lugano ha emesso il 25 ottobre 1995 la comminatoria di fallimento che è stata
notificata a __________ il 26 ottobre 1995.
C. Contro siffatto provvedimento si sono aggravati
__________ e __________ chiedendo la fissazione di un’udienza. Essi hanno
inoltre comunicato l’esistenza di una garanzia depositata presso la __________
per un importo di ca. Fr. 1’100.--, che, hanno argomentato, potrebbe servire a
rimborsare in parte quanto richiesto dal creditore. Essi hanno poi rilevato di
avere inviato una fattura al __________ concernente loro prestazioni eseguite
nell’appartamento e vari lavori.
D. Delle osservazioni del __________ e dell’UE di Lugano
si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto
-
Va
osservato che la comminatoria di fallimento è stata emessa solo contro
__________, per cui il reclamo __________ va dichiarato irricevibile non
essendo stato emesso alcun provvedimento nei suoi confronti e non avendo
pertanto alcun motivo di reclamo. (carenza di gravamen).
a) Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.
b) La comminatoria di fallimento in oggetto è stata
emessa dall’UE di Lugano il 25 ottobre 1995 e notificata a __________ il 26
ottobre 1995. Il reclamo datato 9 novembre 1995 e spedito il 10 novembre 1995 è
pertanto irricevibile, l’ultimo termine per presentarlo scadendo il 6 novembre
1995.
a) In
via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di
formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su
reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di riconoscimento di debito conseguente a decisone di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del reclamo è invece
preclusa.
c) __________ solleva unicamente questioni di merito (cfr.
narrativa fattuale sub C): ne consegue che il reclamo, se tempestivo, andrebbe
respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso
che il debitore doveva far valere le sue allegazioni nella procedura che ha
portato alla decisione di rigetto dell’opposizione.
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
Il
reclamo 9 novembre 1995 di __________, è irricevibile per carenza di gravamen.
-
Il
reclamo 9 novembre 1995 di __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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