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15.1995.190 ΓÇó Wage garnishment: rent allowance reduced after lease term
15.1995.190Autre juridiction20 déc. 1995Partially Granted
A creditor challenged a wage garnishment before the supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal, claiming that the debtor's rent allowance was too high and that other assets were available. The court held that the CHF 2,000 rent could be accepted only up to the first possible lease termination date, because the debtor failed to produce the lease and the legal notice period had to be applied. From 1 April 1996, the enforcement office must recalculate the debtor's minimum existence on the basis of a lower reasonable rent. The office otherwise acted correctly in attaching only the BMW, and no costs or indemnities were awarded.
Art. 93 LEF; determination of the debtor's minimum subsistence in wage garnishment. The enforcement authority must investigate ex officio the debtor's income and needs at the time of seizure; later changes are relevant only through a request for reassessment (consid. 1). For housing costs, only a rent customary to the locality and proportionate to the debtor's financial means is deductible; an excessively expensive dwelling may be taken into account only until the earliest admissible termination date of the lease, and if the lease is not produced, the legal notice periods apply (consid. 2). The enforcement office may rely on the debtor's statements concerning attachable assets; any false statement is to be pursued by criminal means (consid. 3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.190
Data decisione, Autorità: 20.12.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00190
Lugano 20 dicembre 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 17 agosto 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 4/8 agosto 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro
viste le osservazioni 17 agosto 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 11’425.30.
B. Con provvedimento 4/8 agosto 1195 l’UE di Lugano ha pignorato a __________ per Fr. 530.-- dal suo introito di dipendente sulla base del seguente computo:
introito Fr. 5’000.--
minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
figlio minorenne Fr. 400.--
locazione Fr. 2’000.--
C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 600.--
totale Fr. 4’470.-- Fr. 4’470.--
Eccedenza mensile pignorabile Fr. 530.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ ritenendo eccessivo il canone di locazione di Fr. 2’000.-- riconosciuto al debitore. La creditrice ha inoltre rilevato che __________ possederebbe una Mercedes-Benz 560 SEC ed una BMW 735I, entrambe pignorabili.
D. Il 1. settembre 1995 l’UE di Lugano ha completato il pignoramento, reinterrogando il debitore. Dal verbale risulta che __________ ha dichiarato che la Mercedes Benz si trova all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE ha pertanto pignorato unicamente l’autovettura BMW. L’escusso ha inoltre prodotto giustificativi indicanti che la pigione ammonta a Fr. 2’370.-- mensili.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (cfr. DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. 1 e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (cfr. CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 5’000.-- al mese, a __________ è stato riconosciuto un canone di locazione di Fr. 2’000.--, per l’appartamento che occupa a __________ (cfr. richiamo della locataria __________ per canoni non pagati).
d) E` di tutta evidenza che l’importo di Fr. 2’000.-- per canone locatizio per una famiglia composta da due adulti e da un figlio minorenne, costituisce, in rapporto all’introito conseguito dall’escusso di Fr. 5’000.-- al mese, un onere manifestamenrte sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta.
e) Con invio raccomandato 13 novembre 1995 questa Camera ha chiesto a __________ di produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a __________, sotto la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR, secondo il quale la Camera avrebbe tenuto conto nella sua decisione di un eventuale rifiuto di produrre i mezzi di prova richiesti.
Il debitore non ha prodotto il contratto di locazione, per cui non è possibile verificare il termine di disdetta del contratto e di conseguenza vanno applicate le disposizioni legali. Secondo l’art. 266 c CO un contratto di locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Ne consegue che fino alla fine di marzo 1996 __________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 2’000.-- al mese a titolo di canone locatizio: per il periodo successivo l’UE di Lugano ricalcolerà il quantum in funzione del nuovo canone locatizio, ritenuto in ogni caso un massimo di Fr. 1’200.-- al mese, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune viciniore.
Nell’ambito del completamento del pignoramento __________ ha dichiarato che l’autovettura marca Mercedes Benz 560 SEC si trova all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE di Lugano ha di conseguenza agito correttamente, potendo procedere solo al pignoramento dell’autovettura marca BMW 735 I. Nel caso in cui la creditrice ritenesse che la dichiarazione dell’escusso non corrispondesse al vero, è rinviata alla procedura penale.
Il reclamo 17 agosto 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
1.1. Di conseguenza il provvedimento 4 agosto 1995 dell’UE di Lugano resterà in vigore fino al 31 marzo 1996.
L’Ufficio esecuzione di Lugano si determinerà ulteriormente, nel senso del considerando 2 e), sul versamento che __________ dovrà effettuare ogni mese per il periodo dal
aprile 1996.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: -
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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