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Numero d'incarto:
15.1995.156
Data decisione, Autorità:
05.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00156
Lugano
05 gennaio 1996
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 13 luglio 1995 di
(rappr. da: __________)
Contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiedente l’annullamento del
pignoramento dell’autovettura __________ in diverse esecuzioni promosse contro
il reclamante da
(esec.
n. __________, __________, __________, __________)
(esec.
n. __________ , __________, __________, __________)
(esec.
n. __________)
(esec.
n. __________)
(esec.
n. __________)
viste le osservazioni :
-
8 agosto 1995 delle __________
-
9 agosto 1995 del __________ e dell’__________
-
16 agosto dello __________ e della __________
rilevato che con decreto presidenziale 19 luglio 1995
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. In seguito a diverse procedure esecutive, l’UEF
di Bellinzona con provvedimento 22 luglio 1994 ha pignorato a __________ l’autovettura
di marca Mercedes Benz 190. Avendo il debitore dichiarato che l’autovettura era
di proprietà di sua madre, e questa rivendicazione essendo stata contestata, in
data 26 settembre 1994 alla rivendicante è stato assegnato il termine di 10
giorni per far valere le sue pretese. Non essendo stata inoltrata nessuna
rivendicazione, l’autovettura è stata riconosciuta di proprietà di __________
ed in data 14 giugno 1995 l’UEF di Bellinzona ha emesso l’avviso d’incanto. La
vendita era prevista per il 24 luglio 1995.
B. Contro
l’avviso d’incanto si è aggravato il debitore argomentando che la sua situazione
non è mutata rispetto al momento del pignoramento. Anzi le condizioni respiratorie
(enfisema polmonare) sarebbero peggiorate con il trascorrere dei mesi e l’auto-vettura
munita d’aria condizionata gli serve per la ricerca di un posto di lavoro
adeguato, a tempo parziale. Di conseguenza l’autovettura dovrebbe essere considerata
quale mezzo di lavoro e dichiarata impignorabile.
C. Delle
osservazioni delle __________, del , dell’, dello
__________, della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto: 1.a) Ex
art. 93 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi e gli strumenti in
quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della sua
professione.
b) Il
funzionario deve decidere d’ufficio caso per caso sulla base degli accertamenti
fatti in relazione alla situazione nel momento del pignoramento, se per il debitore
e la sua famiglia ad un determinato oggetto va riconosciuta la qualità
d’impignorabilità (cfr. DTF 111 III 56, 112 III 80; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Zurigo 1993, § 23 m. 10 p. 175).
c) Dalla
lettera 14 novembre 1994, inviata dal reclamante all’UEF di Bellinzona, si evince
che è disoccupato dal 1992. Agli atti risulta inoltre un rapporto ufficiale
del medico curante datato 22 gennaio 1994 che lo dichiara abile al lavoro al
100% per lavori leggeri, come lavori d’ufficio. Con il reclamo __________ ha sostenuto
che l’automobile gli serve per cercarsi un posto di lavoro adeguato. Questo
motivo non può tuttavia essere ritenuto sufficiente per dichiarare la vettura
in oggetto impignorabile. Infatti non può essere affermato che la disponibilità
di un’automobile abbia facilitato il reclamante nella ricerca di un lavoro, se
si considera che egli ha dichiarato di essere disoccupato dal 1992 e che lo è
purtroppo tuttora, dopo tre anni di ricerche. Il debitore, che abita a __________,
può inoltre disporre dei mezzi pubblici per presentarsi ad un eventuale posto
di lavoro. D’altronde la pretesa necessità, fatta valere con il reclamo, di
usare un’autovettura munita di aria condizionata, a causa delle condizioni
delle sue vie respiratorie, è, se del caso, limitata ad un periodo di al
massimo 4-6 settimane durante i mesi di luglio / agosto, periodo d’altro canto
tra i meno adatti alla ricerca di lavoro, considerato che uffici ed imprese
sono chiusi per le ferie.
d) Ne
consegue che l’auto non può essere considerata nel caso di specie quale strumento
necessario per l’esercizio della professione.
- Il reclamo 13 luglio 1995 di __________ va di
conseguenza respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi, richiamato l’art. 92 n. 3 LEF,
nonché i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 13 luglio 1995 di __________, è
respinto.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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