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Numero d'incarto:
15.1995.155
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00155
Lugano
27 novembre 1995 /B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 18 maggio 1995 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia e meglio contro l’atto
di pignoramento 6 marzo 1995 nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________ e __________ promosse contro
da: __________
viste le
osservazioni:
-
6
giugno 1995 della __________
-
4
luglio 1995 dell’UEF del Distretto di __________
-
17
luglio 1995 dall’UEF del Distretto di __________
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto: A. La
__________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 8’370.55.
B. Con
atto di pignoramento 6 marzo 1995 l’UEF di Vallemaggia ha pignorato al debitore
il reddito dal suo lavoro quale dipendente per Fr. 262.-- al mese sulla base
del seguente computo:
introito Fr.
4’700.--
minimo
base Fr. 1’370.--
locazione Fr. 1’800.--
AVS Fr.
237.--
CM,
ass. inf., disocc.,
CP Fr. 621.--
riscaldamento Fr. 50.--
totale Fr. 4’438.--
Fr. 4’700.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 262.--.
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo
che l’importo di Fr. 1’850.-- quale pigione mensile è eccessivo. Trattandosi di
persona sola che vive a __________, dove i canoni di locazione sono inferiori a
quelli dei centri urbani, l’importo massimo computabile dovrebbe ammontare a
Fr. 600.--, spese accessorie comprese.
D. Con
osservazioni 6 giugno 1995 la __________ ha rilevato che nonostante abbia
appreso che l’importo di Fr. 1’800.-- comprende spese accessorie, pernottamenti
ed altro per permettere al debitore lo svolgimento della sua professione di
camionista, tali spese potrebbero essere in parte rimborsate dal datore di lavoro.
E. Con
osservazioni 4 luglio 1995 l’UEF del Distretto di Leventina ha rinviato ad una
sua lettera 5 aprile 1995 concernente le deduzioni riconosciute al debitore,
spedita all’UEF di Vallemaggia, rilevando che la pigione pagata da __________
ammonta a Fr. 800.-- e non a Fr. 1’800.--. Il debitore lavora esclusivamente
all’estero come autista di trasporti internazionali ed il datore di lavoro gli
versa mensilmente Fr. 1’200.-- per le spese di trasferta. Questo importo è
compreso nel guadagno lordo di Fr. 4’700.--. Come spese gli sono stati
riconosciuti complessivamente Fr. 360.-- per due pasti principali consumati
fuori dal domicilio (Fr. 18.-- per 20 giorni = Fr. 360.--) e per l’alloggio
(Fr. 50.-- per 20 giorni = Fr. 1’000.--). L’eccedenza mensile pignorabile è
stata pertanto calcolata dall’UEF di Leventina tenendo conto delle seguenti deduzioni:
guadagno
lordo Fr. 4’700.--
deduzioni:
AVS Fr. 237.--
cassa pensioni Fr. 165.--
infortuni Fr. 72.--
cassa malati Fr. 84.--
pasti e alloggio Fr. 1’360.--
Fr. 1’918.--
minimo base Fr. 1’370.--
supplemento sociale Fr. 100.--
locazione Fr. 800.--
riscaldamento Fr. 50.--
cassa malati Fr. 200.--
Fr.
2’520.--
Totale
deduzioni: Fr. 4’438.-- Fr. 4’700.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 262.--.
Considerato
in
diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a;
108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- L’escusso
ha cambiato domicilio, trasferendosi da __________ a __________, dopo la
notificazione del pignoramento: ex art. 53 LEF resta la competenza ratione loci
dell’UEF di Vallemaggia.
3.a) Dalla
narrativa fattuale emerge che nel calcolo del minimo di esistenza, eseguito
dall’UEF del Distretto di Leventina, è stato tenuto conto di deduzioni che non
appaiono dettagliatamente nell’atto di pignoramento, per cui alle deduzioni ivi
indicate vanno aggiunte quelle menzionate nella lettera 5 aprile 1995 dell’UEF
di Leventina di cui al considerando sub E. Di conseguenza va ritenuto che quale
canone di locazione è stato riconosciuto al debitore l’importo di Fr. 850.--.
b) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8.4.1991 su
reclamo C.R. cons. 1, 30.8.1988 su reclamo B. cons. 4c, 4.8.1988 su reclamo S.
e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p.
117).
L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
c) Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali
d) Nel
caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 4’700.--, da cui vanno dedotti Fr.
1’360.-- per le spese di trasferta, __________ chiede il riconoscimento di Fr.
850.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________.
e) Con
invio raccomandato 20 ottobre 1995 questa Camera ha chiesto a __________ di
produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a
__________ e di comunicare se è coniugato e se ha figli, sotto la comminatoria
dell’art. 19 cpv. 4 LPR , secondo il quale la Camera avrebbe tenuto conto nella
sua decisione di un eventuale rifiuto di rispondere alle domande formulate e di
produrre i mezzi di prova richiesti.
Il
debitore non ha prodotto il documento richiesto, per cui non è possibile
verificare il termine di disdetta del contratto di locazione e di conseguenza
vanno applicate le disposizioni legali. Egli non ha nemmeno fornito una
risposta in merito alla sua situazione familiare, per cui il reclamante va
considerato persona singola e di conseguenza, secondo la Tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, gli va riconosciuto un minimo base
di Fr. 1’025.-- in luogo di Fr. 1’370.--. Secondo l’art. 266c CO un contratto
di locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un
trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta
da inoltrare con preavviso di tre mesi. Pertanto fino alla fine di marzo 1996
__________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 850.-- a titolo di canone di
locazione. Nell’ipotesi di ulteriori esecuzioni, sarà competente l’UEF del
luogo di domicilio che a titolo di canone di locazione terrà conto di un
massimo di Fr. 600.--, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un
appartamento di 1-2 locali a __________ o in un comune viciniore ove restasse
dove è domiciliato attualmente.
- Sulla
base delle precedenti considerazioni il minimo di esistenza di __________ va
calcolato come segue:
introito Fr. 4’700.--
minimo
base per
persona
singola Fr. 1’025.--
supplemento
sociale Fr. 100.--
locazione
(fino a
fine
marzo 1996) Fr. 800.--
riscaldamento Fr. 50.--
AVS Fr. 237.--
cassa
pensioni Fr. 165.--
infortuni Fr. 72.--
cassa
malati Fr. 284.--
pasti
e alloggio Fr. 1’360.--
Fr. 4’093.--
Eccedenza
mensile pignorabile fino al 31 marzo 1996: Fr. 607.--.
- Il
reclamo 8 maggio 1995 della __________ va di conseguenza parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 68 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 18 maggio 1995 della __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 6 marzo 1995 dell’UEF di Vallemaggia è riformato
nel senso che il pignoramento del salario mensile di __________ sarà, fino al
31 marzo 1996, di Fr. 607.-- in luogo di Fr. 262.--.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità
-
Intimazione
a:
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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