AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.147
Data decisione, Autorità:
08.09.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00147
Lugano
8 settembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 21 giugno 1995 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio
contro l’emissione di un attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________
promossa contro il reclamante da
rappr. da: __________
viste le osservazioni: - 4 luglio 1995 di
- 5 luglio
1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
preso atto dello scritto 28 luglio 1995 dell’ing.
__________;
esaminati atti e documenti
considerato
in
fatto e in diritto
-
che
con PE n. __________ del 6 marzo 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
l’ing. __________ per l’incasso di Fr. 3’000.-- oltre interessi e spese;
-
che
sulla base del verbale di pignoramento 16 giugno 1995, l’UE di Lugano in data
20 giugno 1995 ha emesso un attestato di carenza di beni per un importo di Fr.
3’636.05;
-
che
con reclamo 21 giugno 1995 l’ing. __________ ha chiesto l’annullamento del
pignoramento 15 giugno 1995, argomentando, sulla base di un documento prodotto
agli atti, che la pretesa posta in esecuzione sarebbe stata saldata, avendo la
debitrice solidale __________ pagato l’importo di Fr. 3’000.--, e la creditrice
avendo firmato una clausola di saldo (“per Saldo aller Ansprüche”) e ritirato
la relativa esecuzione, e che il relativo accordo sarebbe stato firmato per il
reclamante il 28 marzo 1995;
-
che
con scritto 4 luglio 1995 la creditrice ha chiesto all’UE di Lugano di ridurre
di Fr. 3’000.-- la pretesa posta in esecuzione, avendo __________ pagato tale
importo il 28 marzo 1995, che tuttavia l’ndicazione “per saldo aller Ansprüche”
concerne solo l’esecuzione promossa contro __________ e che __________ deve
ancora pagare gli interessi e le spese;
-
che
in data 5 luglio 1995 l’UE di Lugano ha annullato il citato attestato di
carenza di beni, sostituendolo con un altro per Fr. 602.35;
-
che
con la sua integrazione 28 luglio 1995 al reclamo l’ing. __________ ha
argomentato che il debito è indivisibile e che la citata clausola di saldo non
può riguardare solo il debito della debitrice solidale;
-
che
l'argomentazione, di merito, rientra nella giurisdizione del giudice di merito
ex art. 85 LEF, avuto riguardo al limitato potere di cognizione dell'autorità
amministrativa, compresa l'Autorità cantonale di vigilanza;
-
che
in via amministrativa è solo possibile operare la decurtazione di fr. 3'000.--
come ammesso dalla creditrice;
-
che
l’UE di Lugano ha pertanto agito correttamente emettendo, su richiesta della
creditrice, un nuovo attestato di carenza di beni ridotto di Fr. 3’000.--, non
avendo la competenza ratione materiae per considerare saldati anche gli
interessi e le spese del debitore ammontanti a Fr. 602.35;
-
che il reclamante è pertanto rinviato, se del caso,
alla procedura ex art. 85 LEF;
-
che
sulla base delle precedenti considerazioni, il reclamo 21 giugno 1995 dell’ing.
__________, nella misura in cui è ricevibile, va respinta pur dando atto al
reclamante che l'attestato di carenza di beni a suo carico si è ridotto in
corso di procedura da Fr. 3'636.05 a Fr. 602.35;
-
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF)
pronuncia
- Il
reclamo 21 giugno 1995 dell’ing. __________, è respinto nel senso dei considerandi.
1.1. Resta
confermato l'attestato di carenza di beni emesso il 5 luglio 1995 per Fr.
602.35 dall'UE di Lugano a carico di __________ nell'esecuzione n. __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster