Salary attachment set at CHF 122 after revised subsistence calculation

15.1995.142Autre juridiction31 oct. 1995Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The supervisory complaint against the Lugano enforcement office concerned the calculation of the debtor's attachable salary after a seizure order. The court rejected the claim that the wife earned income, because there was no evidence of employment beyond the debtor's own unsupported allegation. It accepted a 10% reduction of the married-couple base amount due to Italian cost levels, upheld the rent and commute deductions, and reduced the meal allowance. The office's decision was therefore reformed, and CHF 122 per month was declared garnishable. No costs or indemnities were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 and 93 LEF; salary attachment and subsistence minimum calculation; the enforcement authority must determine ex officio the debtor's income and family needs at the time of attachment. A spouse's alleged income may be disregarded where no objective indication of actual earnings exists. For cross-border workers, the married-couple base amount in the subsistence table may in principle be reduced where foreign living costs are materially lower, while housing, meal and commute expenses are assessed according to the concrete circumstances and the table's parameters. Subsequent changes are reserved for a later review of the attachment.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.142

Data decisione, Autorità: 31.10.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00142

Lugano 31 ottobre 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 9 giugno 1995 di


patr. dallo Studio legale


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro decretato il 26 maggio 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, contro


viste le osservazioni: - 23 giugno 1995 di


  • 27 giugno 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:

A. La Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreto 26 maggio 1995 ha sequestrato ”presso la __________: il salario, gratifiche, eventuali guadagni supplementari percepiti dal debitore nei limiti della pignorabilità e fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione”.

B. Con provvedimento 29 maggio 1995 l’UE di Lugano ha ritenuto il salario del debitore non pignorabile, non superando il minimo di esistenza, sulla base del seguente computo:

Introiti

salario Fr. 3’106.--

assegno per figlio minorenne Fr. 181.--

Minimo di esistenza

minimo base per coniugi Fr. 1’370.--

supplemento per figlio minorenne Fr. 300.--

locazione Fr. 700.--

spese Fr. 150.--

AVS Fr. 167.--

cassa malati Fr. 72.15

cassa pensione e prev. Fr. 92.55

trasferte Fr. 220.--

pasti Fr. 220.--

assic. disocc. Fr. 46.90

totale Fr. 3’319.30 Fr. 3’287.--

C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato l’avv. __________ sostenendo che la moglie dell’escusso percepisce un salario a seguito dell’attività svolta a __________ quale barista, che l’UE deve considerare nell’apprezzamento generale della situazione, segnatamente nel calcolo del minimo base dei coniugi. L’UE di Lugano ha inoltre calcolato le singole deduzioni sulla base di criteri validi nel Cantone Ticino. Il deprezzamento della valuta italiana ha tuttavia provocato di fatto un miglioramento della situazione finanziaria dei lavoratori frontalieri parificabile ad un aumento dello stipendio fino al 20% dello stesso. Per quanto attiene al quantum relativo alla concreta fattispecie il reclamante si rimette al libero apprezzamento di questa Camera. Lo stesso vale per il canone di locazione, ritenuto che la giurisprudenza ha stabilito per una famiglia composta da due adulti e un minorenne un importo mensile di Fr. 750.--. Il creditore ha poi rilevato che l’importo per i pasti consumati fuori dall’economia domestica eccede il supplemento stabilito dalla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Infine l’avv. __________ ha contestato la somma di Fr. 220.-- al mese per le spese di trasferta, sostenendo che __________ dista ca. Km 25 da Lugano e che l’importo di Fr. 11.-- al giorno computato dall’UE non è giustificato.

D. Delle osservazioni del debitore e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  2. In merito al preteso introito della moglie del debitore va rilevato che dal verbale di pignoramento risulta che __________, dichiarando che le sue indicazioni sono esatte, ha indicato solo il suo introito. Egli ha poi prodotto l’attestato italiano di disoccupazione della moglie, sul quale l’ultimo timbro è stato apposto il 27 aprile 1995. L’UE di Lugano, non avendo indizio alcuno in merito ad un’eventuale attività della moglie del debitore, ha pertanto agito correttamente, considerando solo il guadagno di quest’ultimo. Se il reclamante ritiene che le dichiarazioni di __________ non corrispondono al vero, è rinviato alla procedura penale.

  3. La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di Fr. 1’370.--. Tuttavia il rapporto di cambio di ca. Fr. 7.-- per Lit. 10’000 (già comprensivo delle oscillazioni di +/- 10%) giustifica una decurtazione in linea di principio del 10% sul predetto importo base mensile, ritenuto il minor costo in Italia dei singoli elementi considerati nel calcolo del minimo vitale. Pertanto quale importo base mensile va computato l’importo di Fr. 1’233.-- ( = Fr. 1’370.-- ./. Fr. 137.--).

L’importo di Fr. 700.-- per la locazione più Fr. 150.-- di spese, per una famiglia composta di due coniugi più un figlio, appare invece giustificato, considerato che la sentenza del Tribunale federale citata dal reclamante risale al 1989 e che i canoni di locazione in Italia nelle grosse agglomerazioni in prossimità del confine con la Svizzera non sono rilevantemente inferiori a quelli svizzeri.

  1. Secondo il punto 2.4.3. della Tabella a chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica è riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale. Al debitore va pertanto riconosciuto l’importo mensile di Fr. 180.--, ossia Fr. 9.-- per 20 giorni lavorativi al mese.

  2. Per il punto 2.4.4. della Tabella quali spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro in automobile sono riconosciute le spese fisse e correnti (escluso l’ammortamento).

Considerato che __________ dista da Lugano ca. Km 25-30, il debitore percorre giornalmente ca Km 50-60 per recarsi al lavoro. Calcolando una media di 5-6 litri di benzina a Fr. 1.20 al litro, ossia Fr. 6.-- /7.20 più le spese fisse e correnti, l’importo di Fr. 11.-- al giorno è giustificato.

  1. Sulla base delle precedenti considerazioni il minimo di esistenza di __________ va calcolato pertanto come segue:

introito Fr. 3’106.--

assegno mensile per figlio minorenne Fr. 181.--

Fr. 3’287.--

minimo base per coniugi Fr. 1’233.--

figlio minorenne Fr. 300.--

locazione Fr. 700.--

spese Fr. 150.--

AVS Fr. 167.--

cassa malati Fr. 72.15

cassa pensione e previdenza Fr. 92.55

trasferte Fr. 220.--

pasti Fr. 180.--

ass. disocc. Fr. 49.60

totale Fr. 3’164.30 Fr. 3’287.--

L’eccedenza mensile pignorabile ammonta pertanto a Fr. 122.70, arrotondati a Fr. 122.--.

  1. Il reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ va di conseguenza parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF)

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia

  1. Il reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il provvedimento 29 maggio 1995 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che sullo stipendio di __________ va pignorato l’importo mensile di

Fr. 122.--.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

salary attachmentsubsistence minimumcross-border workerfamily incomerentmeal allowancetravel expensessupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the debtor's wife's alleged income had to be included in the subsistence calculation.

Solution extraite

No. In the absence of any indication of actual earnings, the office correctly relied only on the debtor's income.

Motifs extraits

The debtor had reported only his own income and had produced an Italian unemployment certificate for his wife. Without evidence of her work activity, the enforcement office was not required to impute income to her.

Question juridique clé

Whether the base amount for a married couple should be reduced because the family lived in Italy and benefited from lower living costs.

Solution extraite

Yes, by 10% in principle; the monthly base amount for spouses was reduced from CHF 1,370 to CHF 1,233.

Motifs extraits

The exchange-rate relationship and the lower cost of certain items in Italy justified a general reduction of the standard base amount.

Question juridique clé

Whether the housing, meal, and travel deductions used by the enforcement office were excessive.

Solution extraite

Housing and related costs were confirmed; meal allowance was reduced to CHF 180 per month; travel costs of CHF 220 per month were confirmed.

Motifs extraits

The rent and ancillary costs were plausible for a family of three, the meal supplement was fixed at CHF 9 for 20 working days, and the commute costs were justified by the distance and fuel expenses.

Question juridique clé

What amount of the salary should be garnished after recalculating the minimum subsistence level.

Solution extraite

CHF 122 per month was attachable.

Motifs extraits

After recalculation, the debtor's subsistence minimum remained below income by CHF 122.70, rounded down to CHF 122.

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