projets
15.1995.114 ΓÇó Complaint against bankruptcy notice declared late
15.1995.114Autre juridiction7 août 1995Inadmissible
The complainant challenged a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The supervisory court held that the complaint was filed one day after the extended deadline expired, because the bankruptcy warning was served on 7 April 1995 and the Easter enforcement holidays extended the complaint deadline only until 26 April 1995. The complaint dated 27 April 1995 was therefore untimely and inadmissible. The court added, in obiter, that the bankruptcy warning had in any event been properly issued following withdrawal of the objection in the underlying enforcement. No costs or indemnities were ordered.
Art. 17 cpv. 2, 56 n. 3 e 63 LEF; tempestività del reclamo contro la comminatoria di fallimento. Il termine di reclamo è di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento; se la scadenza cade durante le ferie esecutive, esso è prorogato sino al terzo giorno dopo la loro fine. Il reclamo spedito il giorno successivo a tale proroga è irricevibile per tardività. In via abbondanziale, la comminatoria di fallimento emessa a seguito del ritiro dell’opposizione è conforme al diritto quando il procedimento esecutivo è correttamente proseguito. Nessuna tassa né indennità se il reclamo è inammissibile (art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.114
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00114
Lugano 7 agosto 1995/B/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 27 aprile 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento della comminatoria di fallimento 20 febbraio/7 aprile 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
viste le osservazioni:
4 maggio 1995 della __________
4 maggio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro __________ l’incasso di Fr. 12’044.50 oltre interessi e spese.
Avendo l’escusso ritirato l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. Il 20 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento n. __________, notificata all’escusso il 7 aprile 1995.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la __________ avrebbe ritirato l’esecuzione n. __________ il 28 luglio 1994.
C. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
1.a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento
b) Ex art. 56 n. 3 LEF non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, e cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la Festa federale ed il Natale.
c) Ex art. 63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini; ma se i termini vengono a scadere durante quelle, saranno prorogati sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime.
La comminatoria di fallimento è stata notificata al reclamante venerdì 7 aprile
Il termine di reclamo, venendo a scadere durante le ferie esecutive di Pasqua, che decorrevano da domenica 9 aprile a domenica 23 aprile 1995, era prorogato sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ossia fino a mercoledì 26 aprile 1995. Il reclamo di __________, datato 27 aprile 1995 e spedito lo stesso giorno, è di conseguenza tardivo.
In via abbondanziale va osservato che la comminatoria di fallimento in oggetto n.__________ è stata correttamente emessa in proseguimento del PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona in seguito alla dichiarazione di __________ di ritiro dell’opposizione, datata 8 novembre 1994. Fosse stato tempestivo, il reclamo sarebbe comunque stato respinto, l’UEF di Bellinzona essendosi determinato correttamente. Il reclamante ha per certo equivocato, riferendosi all’esecuzione n. __________ che non è qui oggetto d’esame.
Il reclamo 27 aprile 1995 di __________ è quindi irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF)
pronuncia
Il reclamo 27 aprile 1995 di __________, è irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster