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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00144
Data decisione, Autorità:
08.08.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00144
Lugano
8 agosto 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 30 giugno 1995 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ in via ordinaria di
pignoramento o di fallimento promossa contro il reclamante dalla
in tema di specie d’esecuzione (ordinaria in luogo di
in via di realizzazione del pegno);
richiamato il decreto presidenziale 4 luglio 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 30 maggio 1995 la
__________ ha chiesto di procedere in via ordinaria per Fr. 163’677.15 oltre
accessori contro __________.
B. Il 12 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha emesso il
precetto esecutivo n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento,
al quale l’escusso ha interposto opposizione.
Con tempestivo reclamo 30 giugno 1995 __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del
PE n. __________, atteso che:
-
“l’art.
41 LEF prevede che, per crediti garantiti da pegno, l’esecuzione avvenga in via
di realizzazione del pegno”;
-
“la
banca procedente ha in pegno manuale ai sensi dell’art. 37 LEF due polizze
rischio morte __________, una dell’importo di Fr. 122’000.-- e l’altra
dell’importo di Fr. 100’000.--”;
-
“il
presunto debitore gode in tale evenienza del beneficium excussionis realis,
motivo per cui egli può pretendere che l’eventuale creditore venga soddisfatto
in primis dal provento della realizzazione del pegno”.
D. Con osservazioni 14 luglio 1995 __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
A
mente della procedente il beneficio dell’escussione reale è di carattere
dispositivo e quindi è nella “facoltà delle parti convenire un diritto di
scelta della procedura da seguire”. Nel caso di specie alla banca sarebbe stata
concessa, con la sottoscrizione delle condizioni generali dell’atto di
costituzione di pegno, “la facoltà di procedere in via di pignoramento”.
E. Pure l’UEF di Locarno ha chiesto, con motivazioni che
se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto
- Per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si
prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 41 cpv. 1 LEF).
L’esecuzione
in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il
beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a
procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una
parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (art. 41
cpv. 1 LEF; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, § 32 m. 8 e rif. ivi).
Per
consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di
natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare (DTF
110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133,
58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn, op. cit., § 32 m. 15) nelle ipotesi
seguenti:
a) omettendo
di presentare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione,
qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III
59);
b) concedendo
al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare
il pegno (DTF 68 III 133);
c) pattuendo
con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa
nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p. 75; Amonn,
op. cit., § 32 m. 15).
-
Con atto 17 marzo 1988 (doc. B) __________ ha concesso
a __________ un credito in conto corrente di Fr. 200’000.--, garantito da due
“polizze assicurazione rischio morte” __________ (doc. A).
-
Nel caso di specie il reclamante, sottoscrivendo
“l’atto di costituzione di pegno per crediti derivanti da polizze
d’assicurazione” del 17 marzo 1988 (doc. A) ha conferito alla banca la facoltà
di procedere, “a suo libero giudizio”, “in via di realizzazione del pegno o in
via di esecuzione ordinaria” (sub 6 dell’atto di costituzione di pegno).
Con
siffatta pattuizione il reclamante ha espressamente rinunciato al beneficio
dell’escussione reale, concedendo alla banca il diritto di opzione tra beneficium
excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn, op. cit.,
§ 32 m. 15).
Legittima
è quindi stata la scelta operata dalla __________ di procedere dapprima in via
esecutiva ordinaria contro il debitore.
- Il reclamo va pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 41 cpv. 1 e 151 ss. LEF
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 30 giugno 1995 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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