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Numero d'incarto:
15.1995.00127
Data decisione, Autorità:
31.10.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00127
Lugano
31 ottobre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 30 maggio 1995 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni in via di
realizzazione d’un pegno immobiliare __________ promosse dalla
contro
(es. __________ con __________ quale
condebitrice solidale e terza proprietaria dell’immobile e __________ con
__________ quale condebitore solidale e terzo proprietario dell’immobile);
in tema di avviso di ricezione della domanda di
vendita;
richiamato il decreto presidenziale 31 maggio 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo;
rilevato che l’evasione del presente reclamo comporta
la caducità della domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata dalla
creditrice unitamente alle osservazioni;
viste le osservazioni: - 19 giugno 1995 della
- 30
giugno 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ emessi il 23 febbraio 1994 dall’UEF
di Locarno la __________ ha escusso in via di realizzazione d’un pegno
immobiliare __________ come sopra indicato.
B. L’11 maggio 1995, avendo gli escussi con scritti 5
aprile 1994 ritirato le opposizioni interposte ai noti PE, la creditrice ha
presentato le domande di vendita dei vari fondi oggetto del diritto di pegno.
C. Il 22 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha comunicato agli
escussi la ricezione delle domande di vendita.
D. Con tempestivo reclamo 30 maggio 1995 __________ hanno
postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità degli
avvisi di ricezione della domanda di vendita, atteso che:
-
“la
__________ aveva concesso ai ricorrenti un finanziamento per l’acquisto e la
ristrutturazione della proprietà, garantito da vari diritti di pegno
immobiliare”;
-
durante
gli anni 1993/94 sorsero delle difficoltà per il pagamento degli interessi che
portarono nel febbraio 1994 all’emissione dei noti precetti esecutivi, ai quali
veniva opposta tempestiva opposizione”;
-
“fra la
banca creditrice e gli escussi vi furono in seguito vari colloqui che si
conclusero in accordi che portarono al ritiro delle opposizioni. In concreto la
banca creditrice si era impegnata, in un primo tempo sino al novembre 1994, e
in seguito sino al 9 novembre 1995, a tenere in sospeso la procedura esecutiva,
segnatamente a non richiedere la realizzazione dei beni immobili”;
-
“contravvenendo
alle pattuizioni, il 22 maggio 1995 venivano inoltrate all’UEF di Locarno le
domande di vendita per tutti gli oggetti, malgrado che i ricorrenti (...)
abbiano sempre ossequiato agli accordi”.
E. Con osservazioni 19 giugno 1995 la __________ ha
chiesto, protestando tasse e spese, la reiezione del gravame.
L’osservante
rileva che condizioni per la sospensione delle esecuzioni contro __________ e
__________ __________ erano il “pagamento mensile di Fr. 3’360.-- da versare in
aggiunta ai canoni di locazione” e il “pagamento entro un termine ragionevole
dell’importo di Fr. 134’069.70, corrispondente agli interessi scaduti, a
condizione che venisse sottoposto entro il 28.2.1995 un piano di ammortamento”.
Condizioni per la sospensione dell’esecuzione contro __________ e __________
erano invece il “pagamento mensile di Fr. 1’200.--” e il “pagamento entro un
termine ragionevole dell’importo di Fr. 21’592.90, corrispondente agli
interessi scaduti, a condizione che venisse sottoposto entro il 28.2.1995 un
piano di ammortamento”.
La
creditrice assevera che nessuna delle condizioni da lei statuite nei vari
scritti per la concessione di una dilazione è mai stata adempiuta dai debitori.
F. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
- Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di
tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m.
1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 151 e s.):
a) il
debitore ritiri l’opposizione;
b) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il
debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF
o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da
provvisorio diviene definitivo;
d) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art.
79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo
dell’opposizione.
-
Con scritti 5 aprile 1994 indirizzati all’UEF di
Locarno i debitori hanno ritirato le opposizioni interposte ai noti PE. L’UEF
si è quindi determinato correttamente: infatti ritirate le opposizioni, le
procedure esecutive devono continuare, ricevute le domande in tal senso da
parte del creditore (art. 154 cpv. 1 LEF), con l’avviso ai debitori che
quest’ultimo ha domandato la realizzazione (art. 155 cpv. 2 LEF).
a) Gli escussi asseverano che la creditrice avrebbe loro
concesso una dilazione di pagamento, impegnandosi a tenere in sospeso le
procedure esecutive e a non richiedere la realizzazione degli immobili sino al
9 novembre 1995.
b) Dai
doc. E e H emerge che la pretesa dilazione è in realtà atto condizionato a
pagamenti che i reclamanti non dimostrano e nemmeno sostengono di aver onorato.
Ne consegue che l'assunto dei reclamanti è privo di qualsivoglia riscontro
documentale univoco.
a) Ex art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di
documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato
estinto, o che gli è stata concessa una dilazione, egli può sempre ottenere dal
giudice, nel primo caso, l’annullamento e nel secondo la sospensione
dell’esecuzione (Gilliéron, op. cit., p. 163).
b) Di regola, contestazioni di natura puramente esecutiva
sull’operato degli uffici sono decise su reclamo all’autorità di vigilanza (Rep
1985 p. 349): tra queste rientrano anche quelle immediatamente liquide (cfr.
sub 3 b). Tuttavia, il legislatore ha stabilito in particolari evenienze la
cognizione del giudice ordinario (Rep 1985 p. 349). Tra di esse risulta
anche quella dell’estinzione o della dilazione del debito di cui all’art. 85
LEF (Rep 1985 p. 349-350; BlSchK 1986 p. 187; Gilliéron, op.cit.,
p. 163). Il legislatore ha lasciato in detto caso ai cantoni la facoltà di
definire le istanze competenti e la relativa procedura (Rep 1985 p. 350
e rif. ivi; Gilliéron, op. cit., p. 163).
Il
Ticino ha stabilito che la questione di cui all’art. 85 LEF deve essere
proposta dinanzi al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza (art.
385 cpv. 1 CPC), e che la procedura si svolge in contraddittorio (art. 387 cpv.
1 CPC), Rep 1985 p. 350.
c. Gli
escussi non hanno trasmesso la decisione giudiziale nel senso sopra indicato e
nemmeno sostengono che vi sia una tale decisione.
- Il reclamo va pertanto respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art 68
cpv. 2 OTLEF) perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 79, 83 cpv. 2, 85, 154 cpv. 1, 155
cpv. 2 LEF; 385 cpv. 1, 387 cpv. 1 CPC
PRONUNCIA:
-
Il reclamo 30 maggio 1995 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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