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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1994.2
Data decisione, Autorità:
12.04.1995, CEF
Incarto n.
15.94.00002
Lugano
12 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 15 novembre 1994 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
in
materia di annullamento di esecuzioni;
esaminati
atti e documenti;
considerato
in fatto
ed in diritto:
che
con sentenza 4 ottobre 1994, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto
di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo proposto da
__________;
che
contro __________ erano in corso varie procedure esecutive prima
dell’omologazione del concordato;
che
dopo l’omologazione Lepori ha chiesto all’UE di Lugano di annullare tutte le
esecuzioni pendenti;
che
con provvedimento 4 novembre 1994 l’UE di Lugano si è dichiarato incompetente,
ex art. 85 LEF l’annullamento rientrando nell’esclusiva competenza del giudice;
che
con tempestivo reclamo 15 novembre 1994 __________ ha chiesto che siano
cancellate le esecuzioni pendenti contro di lui “da prima dell’omologazione
definitiva del concordato e cioè dal 20.10.1994”, atteso che:
-
le
esecuzioni, pendenti al momento dell’omologazione, si estinguono ipso iure
nella loro totalità con il decreto di omologazione;
-
“una
dichiarazione costitutiva del giudice non è più necessaria”;
-
anche
qualora si volesse ammettere la necessità di un intervento giudiziale, esso
sarebbe già dato con la sentenza di omologazione del concordato;
che
con osservazioni 16 novembre 1994 l’UE di Lugano ha ribadito la competenza
esclusiva del giudice;
che
ex art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito coi
relativi interessi e con le spese è stato estinto, o che gli è stata concessa
una dilazione, può sempre ottenere dal giudice, nel primo caso
l’annullamento e nel secondo la sospensione dell’esecuzione;
che
il reclamante disattende che tutti i suoi riferimenti poggiano sull’art. 85 LEF
che rinvia alla competenza esclusiva del giudice, come peraltro
correttamente evidenziato dall’UE di Lugano tanto nel provvedimento impugnato
che in sede di osservazioni;
che
il reclamo va pertanto respinto; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 85 LEF
pronuncia
-
Il reclamo 15 novembre 1994 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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