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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.51
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per intervenuto ritiro dell'appello (desistenza)
Incarto n.
14.2006.51
Lugano
15 gennaio
2007
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 22 febbraio 2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/23 novembre 2005
dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
9 maggio 2006 (EF.2006.69), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta:
l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via
provvisoria per fr. 110'000.– oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2005 e
fr. 200.– di spese esecutive.
-
Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 2'000.– di ripetibili.
-
omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 22 maggio 2006 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate
tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto delle osservazioni 21 giugno 2006 con cui l'istante
si è opposto all'appello, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che la lettera 20 dicembre 2006, con cui l'appellante
ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con
la controparte e chiesto lo stralcio della causa, dev'essere considerata come
ritiro del ricorso, segnatamente per quanto riguarda le conseguenze pecuniarie
del processo;
posto come in caso di desistenza la lite vada
stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso
riparto;
accertato che nel medesimo scritto, inviato in copia per
conoscenza al legale di controparte, l'appellante propone il rimborso della tassa
di giustizia e delle spese che egli aveva anticipato nella misura di fr. 1'050.–,
compensate le ripetibili;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è
proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21
LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 22 maggio 2006 di AP 1, __________,
è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.-, già anticipata dall'appellante in misura di fr.
1'050.-, rimane a suo carico. L'eccedenza di fr. 1'000.- gli verrà retrocessa.
Compensate le indennità.
-
Intimazione:
–
RA 2, __________;
–
RA 1, .
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
110'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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