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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.112
Data decisione, Autorità:
24.01.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per intervenuto ritiro dell'appello (desistenza)
Incarto n.
14.2006.112
Lugano
24 gennaio
2007
LS/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 4 agosto 2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 10/12 luglio 2006 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
16 ottobre 2006 (EF.2006.357), ha parzialmente accolto l'istanza del
procedente;
sentenza dedotta in appello da AP 1 che con atto 14
novembre 2006, integrato il 12 dicembre 2006, postula la reiezione dell'istanza
e l'annullamento del precetto esecutivo;
preso atto che il procedente con osservazioni 21
dicembre 2006 si è opposto al gravame, rilevando in ordine la tardività con cui
l'istante aveva formulato appello, protestate spese, tasse e ripetibili;
ritenuto che in effetti, l'allegato d'appello è stato
spedito il 14 novembre 2006 mentre il memoriale di integrazione il 13 dicembre
2006, come si può evincere dal timbro apposto sulla relativa busta d'invio;
posto come la sentenza impugnata sia stata intimata il
16 ottobre 2006 e il termine per l'appello, di 10 giorni (art. 22 cpv. 1
LALEF), considerati i 7 giorni di giacenza in posta, sia scaduto al più tardi
il 2 novembre 2006;
rilevato che l’appellante medesimo, con scritto 4
gennaio 2007, ha constatato di avere inoltrato fuori termine il proprio ricorso
e ha comunicato di ritirarlo;
atteso che in caso di desistenza la lite va stralciata
dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);
considerato che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso
riparto, ciò che non è il caso nella fattispecie;
ricordato che in caso di ritiro, la tassa di giustizia
è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21
LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1, 62 cpv. 1
OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 14 novembre/12 dicembre 2006 di AP
1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante è posta a suo
carico. L'eccedenza sarà retrocessa. L'appellante rifonderà a AO 1, __________,
fr. 200.– a titolo di indennità.
-
Intimazione: –
AP 1, __________;
–
RA 1, .
Comunicazione
alla Pretura __________
erzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia
di diritto della locazione- non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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