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Numero d'incarto:
14.2006.100
Data decisione, Autorità:
19.12.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per avvenuta transazione
Incarto n.
14.2006.100
Lugano
19 dicembre
2006
/SC/sl/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 aprile 2006 da
AP 1
(rappr. dall' RA 2 )
contro
AO 1
(rappr. dall' RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 3/9 gennaio 2006
dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
18 ottobre 2006 (EF.2006.161), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
-
Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
di quest'ultima, la quale rifonderà alla controparte fr. 2'500.– per
ripetibili.
-
omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che
con atto 26 ottobre 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate
tassa di giustizia e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto delle osservazioni 27 novembre 2006 con cui
il convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che con scritto 14 dicembre 2006, firmato dai
rispettivi patrocinatori, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un
accordo, chiedendo lo stralcio della procedura;
posto come in caso di transazione la lite vada stralciata
dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso
riparto, come appunto è il caso nella fattispecie;
accertato che –sempre secondo lo scritto 14 dicembre 2006–
le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia per ¾ a carico di AP 1,
previa restituzione dell'eccedenza sull'importo da lei anticipato, e per ¼ a carico
di AO 1, compensate le ripetibili;
atteso che in caso di transazione, la tassa di
giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore
litigioso (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
26 ottobre 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli in seguito a
transazione.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.–, anticipate dall'appellante
in misura di fr. 1'100.–, restano a suo carico in ragione di 3/4 e, per il
resto, sono poste a carico di AO 1. Il saldo di fr. 1'000.– verrà retrocesso a
chi l'ha versato. Compensate le indennità.
-
Intimazione:
– RA 2,
;
– RA 1,
.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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