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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.75
Data decisione, Autorità:
22.08.2005, CEF
Titolo:
stralcio dai ruoli perché la società è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio
Incarto n.
14.2004.75
Lugano
22 agosto
2005
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 aprile 2004 da
AO 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla AP 1 al PE n. __________ del 19/20 aprile
2003 dell’__________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta da AP 1, __________,
al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di __________, __________, notificato il 20 aprile 2004, è rigettata
in via provvisoria per fr. 11'757.80 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2004.
- La tassa di giustizia globale di fr. 180.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della convenuta, la quale
rifonderà inoltre fr. 90.-- a controparte a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con
atto 7/8 luglio 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il
23 luglio 2004, postulanti la reiezione del gravame, pure con protesta di spese
e ripetibili;
osservato
come:
·
il 12 gennaio 2005 la società sia stata
dichiarata sciolta d’ufficio in applicazione degli art. 708 CO, 86 e 88a ORC;
·
l’8 marzo successivo sia stata dichiarata in
fallimento__________
·
il 13 aprile il fallimento sia stato sospeso per
mancanza di attivo, con l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata
se entro tre mesi non fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la
radiazione;
ed ora, preso atto che con provvedimento 26 luglio 2005 (FUSC n. 147
del 2 agosto 2005; FUC n. 65 del 16 agosto 2005) l’Ufficio dei registri del
Distretto di __________ ha radiato d’ufficio dal registro di commercio la
società appellante;
considerato
come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va
stralciata dai ruoli;
rilevato
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto
che malgrado la soccombenza, essendo AP 1 stata cancellata dal registro di
commercio il 26 luglio 2005, la stessa non può essere condannata alla rifusione
di ripetibili a controparte;
pronuncia
-
L'appello
7/8 luglio 2004 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
-AO
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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