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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.67
Data decisione, Autorità:
06.08.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.67
6 agosto 2004
B/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 8 marzo 2004 presentata da
APPO1
contro
APPE1
rappr. da RAPP1
patr. dall’ PAT1
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Sezione 5, con sentenza 1. giugno
2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento
dellaAPPE1, __________, a far tempo da martedì 1. giugno 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla APPE1
che
con atto 14 giugno 2004 ne postula l'annullamento;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 16/17 giugno 2004 all'appello è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di la APPO1 ha chiesto il fallimento
della APPE1 per fr. 27'200.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 19 maggio 2004 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 1. giugno 2004 la Pretore del Distretto di Sezione
5, ha dichiarato il fallimento della APPE1 a far tempo dal 1. giugno 2004 alle
ore 14.00.
D. Con atto d'appello 14 giugno 2004 la APPE1 ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere saldato la
pretesa fatta valere da controparte e producendo una ricevuta 7 giugno 2004
dell'UE di relativa al pagamento di fr. 29'887.90 a saldo dell'esecuzione n.
__________ promossa dalla APPO1 (doc. F). L'appellante ha poi asserito di avere
saldato tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti, ad eccezione
delle tre risultanti dall'estratto 7 giugno 2004 dell'UE di (doc. E e G), di
cui la n. __________ ripettivamente la n. __________ riguardano la __________
__________ __________ fallita il 12 agosto 1997, nella cui procedura di
fallimento non sono state fatte valere e nemmeno sono state cedute, mentre per
l'esecuzione n. __________ è stato trovato un accordo. L'appellante ha poi
rilevato di essere proprietaria del fondo n. __________ (doc. H). Dall'estratto
del Registro fondiario risulta l'iscrizione di due cartelle ipotecarie al
portatore per fr. 50'000.-- rispettivamente fr. 150'000.-- (doc. I e L in
copia) libere da impegni verso terzi. I titoli originari sono depositati presso
il suo rappresentante legale e sono a disposizione.
Considerato
In diritto: 1.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 7 giugno 2004
dell'UE di (doc. F) si evince che l'appellante con il versamento di fr. 29'887.90
ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in
oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall'estratto
2 giugno 2004 dell'UE di (doc. E) risultavano nei confronti della debitrice,
oltre all'esecuzione che ha portato al fallimento, ulteriori 8 procedure
esecutive. Da un estratto più recente datato 7 giugno 2004 (doc. G) emerge che
nei confronti dell'appellante sono pendenti solo tre esecuzioni, promosse negli
anni 1996, 1997 e 1998, contro le quali è stata interposta opposizione totale.
A proposito di queste esecuzioni va osservato, a prescindere delle
argomentazioni dell'appellante, che a tale stadio di procedura non può ancora
essere ritenuto che la APPE1 sia anche effettivamente debitrice degli importi
posti in esecuzione. Dal predetto estratto non risultano inoltre iscritti
attestati di carenza di beni. Orbene il fatto che l'appellante sia stata in
grado di saldare rispettivamente di far annullare tutte le esecuzioni i cui
importi risultavano accertati, dimostra che essa non si trova in uno stato d'illiquidità.
Il presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente
verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della APPE1 può essere annullato.
- L'appello 14 giugno 2004 della APPE1 va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo
le
sedi (art. 49 OTLEF), il pagamento essendo avvenuto dopo la dichiarazione di
fallimento.
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata
presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: I. L'appello
14 giugno 2004 della ____________________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 1. giugno 2004 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di, Sezione 5, inc. FA.2004.306 nei confronti della APPE1, è
annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della APPE1.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di da
anticipare come di rito, sono poste a carico della APPE1."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico della APPE1.
Non
si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
– RAPP1,
__________;
– APPO1;
– Ufficio __________
– Ufficio esecuzione di;
– Ufficio
dei registri di.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
rzi implicati
Terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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