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Numero d'incarto:
14.2004.65
Data decisione, Autorità:
07.07.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.65
Lugano
7 luglio 2004/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 19 aprile 2004 presentata da
APPO1
contro
APPE1
rappr. da RAPP1 __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 giugno 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento
diAPPE1, __________, a far tempo da
giovedì 3 giugno 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
APPE1 che con atto
8 giugno 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 11 giugno
2004 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il
fallimento della APPE1 per fr. 1'578.10 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 19 maggio 2004 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 3 giugno 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della APPE1 a far tempo dal 3 giugno 2004 alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 8 giugno 2004 la APPE1 ha postulato la declaratoria di nullità
del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito oggetto
dell'esecuzione in esame e producendo una ricevuta 7 giugno 2004 dell'UE di
Lugano (doc. F) relativa al pagamento a saldo dell'esecuzione n. __________
promossa dalla parte appellata. L'appellante ha poi affermato di essere intenzionata a saldare i suoi debiti con la somma di fr.
55'000.-- messa a disposizione del suo rappresentante legale dagli azionisti
l'8 giugno 2004, come risulta dal relativo bonifico bancario (doc. H). La
debitrice ha rilevato che nei suoi confronti non vi sono attestati di carenza
di beni (doc. G).
E. Il
21 giugno 2004 la APPE1 ha presentato un'integrazione all'appello con allegati.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 174
cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
b) La
decisione di fallimento 3 giugno 2004 è stata notificata all'appellante il 4
giugno 2004, per cui il termine per appellare ha iniziato a decorrere il 5
giugno 2004 - ex art. 131 cpv. 1 CPC nel computo dei termini non essendo
compreso il giorno dell'intimazione - per scadere lunedì 15 giugno 2004.
L'integrazione
all'appello 21 giugno 2004 ed i relativi allegati sono pertanto ampiamente
tardivi e vanno estromessi dall'incarto.
a) Ex art. 174
cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2
n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso
proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare
fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra
l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 7 giugno 2004 dell'UE di Lugano (doc. F)
emerge che l'appellante ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________ promossa dalla parte
appellata, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 cpv.
2 n.1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dall'estratto delle
esecuzioni 28 giugno 2004 dell'UE di Lugano risulta che nei confronti
dell'appellante sono pendenti 5 esecuzioni, di cui per una è stata concessa la
dilazione di pagamento ex art. 123 LEF, per cui la procedura non può essere
proseguita, per tre altre esecuzioni è stata interposta opposizione totale, per
cui in questa fase di procedura non può ancora essere stabilito se la APPE1 è
effettivamente debitrice degli importi posti in esecuzione, mentre per
un'ulteriore esecuzione è stata presentata la domanda di realizzazione, la
quale è stata rifiutata, per cui la procedura non è stata proseguita. Non
emergendo nei confronti dell'appellante ulteriori debiti risp. esecuzioni e non
risultando a suo carico attestati di carenza di beni, il presupposto della
solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile. I requisiti previsti
dall'art. 174 cpv. 2 LEF vanno pertanto considerati adempiuti, per cui il
fallimento della APPE1 può essere annullato.
- L'appello
8 giugno 2004 della APPE1 va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti vanno caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello
8 giugno 2004 della APPE1, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 3 giugno 2004 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. EF.2004.918 nei confronti della APPE1,
__________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da
anticipare come di rito, è posta a carico della APPE1.
-
Le
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico della APPE1."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico dellaAPPE1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione:
-__________,
__________;
-APPO1,
__________;
-
Ufficio
esecuzione di Lugano;
-
Ufficio
fallimenti di Lugano;
-
Ufficio
dei registri di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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