AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.44
Data decisione, Autorità:
12.05.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.44
Lugano
12 maggio
2004
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 23 gennaio 2004 presentata da
AO1
contro
AP1
rappr. dall’ RA1 __________
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza
2
aprile 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della AP1, __________, p.i.p. __________, a far tempo dal giorno 2
aprile 2004 alle ore 11.00."
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla AP1 che con
atto
13 aprile 2004 ne postula l'annullamento;
preso
atto delle osservazioni 10 maggio 2004 della parte appellata;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 23 gennaio 2004 laAO1AO1 ha chiesto il fallimento ex
art. 190 cpv. 2 LEF della AP1 per il mancato pagamento di fr. 1'396.80
producendo un attestato di carenza di beni per lo stesso importo emesso
dall'UEF di Locarno il 9 dicembre 2003.
B. All'udienza di contraddittorio del 1. marzo 2004 nessuno è comparso.
C. Con decisione 2 aprile 2004 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha pronunciato il fallimento della AP1 a far tempo dal 2
aprile 2004 alle ore 11.00.
D. Con atto d'appello 13 aprile 2004 la AP1 ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di essersi attivata
per sviluppare la sua attività all'estero e di essere intenzionata a tacitare i
propri creditori.
E. Con le sue osservazioni la parte appellata ha comunicato che la
AP1 il 7 aprile 2004 ha saldato integralmente il suo debito.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2
n. 1 - 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in
grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalle osservazioni della parte appellata si evince che la AP1 ha
saldato il 7 aprile 2004, e pertanto posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, il suo debito oggetto dell'esecuzione n. 614'461, per cui risulta
adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dall'estratto
11 maggio 2004 dell'UEF di Locarno emerge che contro l'appellante sono pendenti
26 esecuzioni, di cui 4 promosse nel corso del 2002 e 22 nel corso del 2003
risp. 2004. Per 6 delle menzionate procedure, durante il 2003 risp. il 2004,
sono state emesse le comminatorie di fallimento, mentre per 2 ulteriori nel
2004 sono stati emessi gli avvisi di pignoramento. A carico dell'appellante
sono inoltre pendenti 7 attestati di carenza di beni per un importo complessivo
di fr. 11'250.45.
Sulla
base delle precedenti considerazioni si può quindi ritenere che la debitrice
non riesce a far fronte regolarmente ai suoi impegni e che non si tratta di
difficoltà passeggere, per cui può essere concluso che essa si trovi in uno
stato d'illiquidità. Non avendo pertanto l'appellante fornito i necessari
riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la sua solvibilità, l'art. 174
cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento della AP1 va quindi
confermato.
- L'appello 10 maggio 2004 della AP1 va pertanto respinto.
Di
conseguenza il suo fallimento va confermato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1
OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L'appello 10 maggio 2004 della AP1 __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è confermato il fallimento della
AP1
__________, pronunciato
venerdì
2 aprile 2004 alle ore 11.00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della AP1. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
-AO1;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Tzi implicati
Implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster