AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.31
Data decisione, Autorità:
23.08.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.31
Lugano
23 agosto
2004
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 gennaio 2004 da
- APPE1
- APPE2
ambedue rappr. da RAPP1
contro
APPO1
rappr. dall' RAPP2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 3/12 novembre 2003 dell'UEF
di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Bellinzona
ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 190.-- è a carico della parte
istante, la quale rifonderà alla controparte fr. 540.-- per ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dai
procedenti che con atto
16 marzo 2004 hanno postulato l'accoglimento
dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 14 aprile 2004 la parte appellata
si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con
PE n. __________ del 3/12 novembre 2003 dell'UEF di Bellinzona __________
__________ APPE1 hanno escusso APPO1 per l'incasso di fr. 54'257.-- oltre
interessi al 5% dal 1. luglio 2003, indicando quale titolo di credito:
"Contratto 1° luglio 2003".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. I
procedenti hanno concluso con la __________ un contratto d'appalto chiavi in
mano per l'edificazione di una casa unifamiliare (doc. A e B), chiedendo il
finanziamento alla __________ __________ di Bellinzona (doc. C). In seguito ad
un importante sorpasso di spesa, con la mediazione del citato istituto di
credito, è stato concluso il 1./4 luglio 2003 un accordo del seguente tenore
(doc. D):
" Raccomandata
luglio 2003
Nostra sigla: POR4-GAP
Credito di costruzione __________, part.
no. __________ - Contratto d'appalto del 30.04.2002
Egregio Signor APPO1
Con riferimento al colloquio avuto nei nostri uffici lunedì
30 giugno 2003, alle ore 15.00, e al documento
"Supplementi opere da impresa generale" sottoscritto
in nostra presenza le confermiamo di aver preso nota
e concordato quanto segue:
- il SignorAPPO1, per __________, nonché a
titolo personale, conferma che le opere da capomastro,
inizialmente preventivate in CHF 159000.-- hanno
subito un sorpasso di spesa di CHF 56813.-- raggiungendo
la
somma totale di CHF 215813.--
- il sorpasso di spesa verrà preso integralmente
a carico della __________ __________rispettivamente dal
Sig.APPO1, mediante il pagamento da parte sua,
come da documento citato a margine, della somma di
CHF 54217.00 direttamente a favore dei fornitori
menzionati,
rispettivamente mediante compensazione
con crediti esigibili vantati dalla __________ verso
tali fornitori.
il Signor APPO1, per __________ __________, nonché a titolo
personale, si impegna a fornire prova del pagamento
dei fornitori a margine e dichiara di tenere completamente
indenne __________ rispettivamente i proprietari/committenti
da qualsiasi pretesa relativa a tale sorpasso avanzata
da parte dei fornitori.
- il Signor APPO1, per __________ __________, nonché a titolo
personale si impegna a consegnare a __________
la dichiarazione di liquidazione lavori per ogni artigiano
coinvolto nella costruzione a margine, e si impegna
ad informare immediatamente __________ qualora dovessero
essere segnalati ulteriori sorpassi nei costi come da
elenco supplementi opere da impresa generale,
rivendicazioni di diritto di pegno degli artigiani e altre
irregolarità.
A conferma di quanto esposto la preghiamo di volerci
ritornare l'allegata copia della presente, debitamente
firmata in segno di completa accettazione con quanto sopra.
Cordiali saluti
(firma) (firma)
Procuratrice Procuratore
4.7.03 Bellinzona
D'accordo:
(firma)
(firma) "
Il documento "Supplementi opere da impresa generale" a
cui si riferisce il predetto accordo doc. D contiene, tra l'altro, alla pagina
4 il seguente riassunto:
__________ "
Artigiani da saldare:
__________ 2'550.00 elettricista
10'000.00 cappotto
__________ 14'200.00 tetto
__________ 3'000.00 4'519.00 pittore
__________ 11'200.00 intonaci
__________ 22'800.00 impresa
__________ 8'040.00 sanitari
__________ 12'744.00 serramenti
9'200.00
__________ 24'213.00
__________ 2'550.__________ o
54'257.00 70'759.00 "
I procedenti hanno rilevato che la __________, nel frattempo
fallita, non ha mantenuto gli accordi, per cui vi è stato un importante
sorpasso di spesa (doc. E), che ha portato alla revoca del contratto d'appalto
(doc. F). I creditori hanno sostenuto di avere saldato direttamente le spese,
che invece avrebbero dovuto rimanere a carico esclusivamente della __________
__________ risp. dell'escusso. Con l'esecuzione in oggetto essi ne chiedono il
rimborso.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha osservato che con l'istanza di rigetto non è
stata presentata alcuna documentazione, per cui considera il titolo di rigetto
il contratto 1° luglio 2003 indicato sul PE. Secondo il convenuto ulteriori
documenti prodotti all'udienza di contraddittorio non rispettano il principio
dell'identità tra il titolo di credito vantato e altri che non sono noti
all'escussa. Carenza d'identità vi è pure tra i procedenti e i creditori
designati nel riconoscimento di debito, il contratto 1° luglio 2003 essendo
stato sottoscritto dalla __________ __________ e non dai coniugiAPPE1. Inoltre
il citato contratto non può essere ritenuto valido riconoscimento di debito, in
quanto nessun creditore dell'importo di fr. 54'257.-- vi è indicato
espressamente. I procedenti non vi sono menzionati e nemmeno i fornitori
risultano essere parte contrattuale. L'escusso ha poi sollevato l'eccezione di
vizio del consenso, trovandosi nei primi giorni di luglio 2003 in condizioni psichiche
precarie (cfr. certificati medici doc. 6 e 7), che l'hanno portanto, in seguito
a forti pressioni, ad assumere a titolo personale debiti di una società che si
trovava già sull'orlo del fallimento, dichiarato poi il 16 settembre 2003 (doc.
2). Il precettato ha asserito di essersi reso conto della portata di quanto
sottoscritto solo alla ricezione della lettera di controparte 30 ottobre 2003
(doc. 3), a cui sono seguite immediatamente le invalidazioni contrattuali tanto
nei confronti dei procedenti che della __________ __________ (doc. 4 e 5).
Replicando i procedenti hanno sostenuto che il titolo di rigetto
può essere prodotto anche solo all'udienza di contraddittorio. Secondo i
coniugi APPE2i il contratto doc. D costituisce valido riconoscimento di debito
atto a chiedere il rimborso di quanto da loro versato agli artigiani menzionati
nel conteggio doc. D, i cui pagamenti sono documentati dai doc. L, M, N, O e P.
Gli
istanti hanno poi affermato che nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere
che non vi fosse un diritto diretto all'incassso, l'accordo in oggetto
costituisce una surrogazione ai sensi dell'art. 110 CO, rispettivamente un
contratto in favore di terzi. Eventuali e contestati problemi di natura medica
devono inoltre essere fatti valere dall'escusso con la procedura ordinaria.
Con la duplica il convenuto ha in sostanza contestato le allegazioni
dei procedenti.
D. Con sentenza 8 marzo 2004 il
Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha respinto l'istanza
ritenendo che gli istanti non sono parte dell'accordo doc. D, considerato che
l'impegno di pagamento è stato assunto dall'escusso esclusivamente nei
confronti dei fornitori.
E. Contro
la sentenza pretorile si sono tempestivamente aggravati i procedenti riconfermandosi
in sostanza nelle loro allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) L'art. 20 cpv. 2 LALEF indica che
all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, con il solo correttivo del
surrogato della dichiarazione scritta di terzi e della perizia di parte,
entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio (art. 20 cpv. 3 LALEF). Il
principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale
cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle
parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito
falla legge (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria Ticinese, in Rep 1989 p.331)
b) Contrariamente
a quanto sostenuto dall'escusso le argomentazioni e i documenti presentati
dalla controparte in sede di contraddittorio ossequiano l'art. 20 cpv. 2 LALEF.
2.a) In
virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di
debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art.
82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire
de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) L'ammontare
della pretesa deve essere indicato nel riconoscimento di debito oppure in
documenti a cui si rinvia. Se l'importo non viene indicato nel riconoscimento
di debito, ma risulta da documenti a cui è stato rinviato, l'ammontare deve
poter venire calcolato in modo semplice tramite tali documenti. La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)
deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di
dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in
esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di
cognizione del giudice del rigetto (Staehelin, op. cit. n. 25 ad art. 82; Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 339).
e) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l'istanza di rigetto dell'opposizione va respinta (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 338).
f) Esaminando
la documentazione prodotta dai procedenti si evince che l'accordo 1./4 luglio
2003 (doc. D), sottoscritto da __________ APPO1 per la __________ e in nome
proprio, è stato redatto con riferimento al documento allegato denominato
"Supplementi opere da impresa generale", in cui sono elencate le
opere supplementari. Sull'ultima pagina di questo documento è indicata la lista
degli artigiani che dovevano ancora essere pagati per l'importo complessivo di
fr. 54'257.--, importo per il quale è appunto stato concluso l'accordo doc. D.
Da questo documento emerge che il sorpasso di spesa, ammontante a fr.
54'257.--, doveva venire pagato direttamente dalla __________ rispettivamente
da __________ APPO1 oppure poteva venire compensato con crediti che __________
vantava nei confronti dei fornitori indicati. L'escusso rispettivamente
__________ si sono poi impegnati a "tenere completamente indenne
__________ A, rispettivamente i proprietari/committenti da qualsiasi pretesa
relativa a tale sorpasso avanzata da parte dei fornitori". Orbene, in via
di principio, può essere ritenuto che in questa dichiarazione sia contenuto un
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF da parte della __________
rispettivamente di __________ APPO1e sia nei confronti della __________ che dei
coniugi APPE2, nel senso che la
__________ rispettivamente __________ APPO1e si sono impegnati a rimborsare fr.
54'247.-- alla __________ rispettivamente ai procedenti a condizione che quest'ultimi
pagassero gli importi componenti tale somma ai fornitori.
Dall'esame
della documentazione prodotta dagli appellanti non emerge tuttavia con la
necessaria liquidità, come si vedrà in seguito, che i menzionati importi sono
stati effettivamente versati, direttamente o tramite banca, dai coniugi APPE2
ai fornitori indicati nella lista allegata al doc. D. Dall'estratto conto
costruzione 5 luglio 2003 della __________ relativo alla __________ (doc. N
plico) risulta un addebito dell'11 marzo 2003 di fr. 18'914.-- relativo al
pagamento in contanti al signor __________, amministratore unico della
__________. Questo versamento non solo è stato eseguito anteriormente
all'accordo 1./4 luglio 2003, ma è stato effettuato dal conto costruzione della
__________. Inoltre non coincide con l'importo di fr. 12'744.-- previsto per la
__________, indicato nella predetta lista degli artigiani da saldare. Agli atti
vi è poi un avviso di addebito 11 giugno 2003 per fr. 34'000.-- (doc. N plico),
relativo al conto costruzione __________ no. 234-328147.04W dei procedenti e il
relativo ordine di bonifico. Questo versamento, eseguito pure anteriormente
all'accordo concluso il 1./4 luglio 2003, è stato effettuato per fr. 8'900.--
a favore della __________, per fr. 15'000.-- a favore della __________ e per
fr. 10'000.-- a favore della __________. Orbene solo la __________ appare nella
lista degli artigiani da saldare allegata all'accordo doc. D. L'importo non corriponde
però a quello ivi indicato ammontante a fr. 12'444.--. I procedenti hanno infine
prodotto un avviso di addebito 13 agosto 2003 (doc. O plico), relativo al loro
conto costruzione __________ no. 234-328147.04W, concernente un bonifico di fr.
3'667.-- rispettivamente un avviso di addebito 23 gennaio 2004 (doc. O plico)
relativo ad un loro conto presso il __________ concernente un bonifico di fr.
5'484.85, ambedue i bonifici a favore della __________ __________. __________
non risulta tuttavia sulla lista degli artigiani da saldare allegata al doc. D.
Va poi osservato che il riconoscimento di debito per fr. 2'500.-- contenuto
nello scritto 30 ottobre 2003 del patrocinatore dei procedenti (doc. P) a
favore della __________ di __________ - che fa parte dell'elenco degli
artigiani da saldare -, non è ancora la prova che tale importo sia stato
effettivamente versato dagli appellanti. Orbene la documentazione prodotta non
fornisce la prova chiara, liquida ed immediata di versamenti effettuati dai
procedenti ai fornitori indicati nell'elenco allegato all'accordo doc. D per
gli importi ivi fissati, complessivamente per fr. 54'257.-- e nemmeno per un
importo inferiore. Venendo a mancare la condizione a cui è stato subordinato il
riconoscimento di debito contenuto nel doc. D, ossia i versamenti effettuati
direttamente rispettivamente tramite banca dagli appellanti agli artigiani, il
predetto accordo non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF.
La
sentenza pretorile va confermata.
- L'appello
16 marzo 2004 di __________ APPE2 va quindi respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20 LALEF e 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello
16 marzo 2004 di __________APPE2, __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dagli appellanti, resta a
carico di __________ APPE2, i quali rifonderanno a __________ APPO1 fr. 540.--
a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
avv. dr. __________RAPP1 __________
avv. __________ __________RAPP2, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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