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Numero d'incarto:
14.2004.2
Data decisione, Autorità:
22.04.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.2
Lugano
22 aprile
2004
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulle cause fallimentari dipendenti dalle
istanze 22 novembre 2002 risp. 20 novembre 2003 presentate da
-
-
contro
sulle
quali istanze il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza
12 dicembre 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento del signor __________, a far tempo dal giorno 12 dicembre 2003 alle
ore 10.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
30
dicembre 2003 ne postula l'annullamento;
rilevato
che le parti appellate non hanno presentato osservazioni;
richiamata
l'ordinanza presidenziale 12/13 gennaio 2004 con la quale all'appello
è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto: A. Con istanze 22
novembre 2002 risp. 20 novembre 2003 la __________ risp. la __________ AG hanno
chiesto il fallimento di __________ per fr. 7'430.65 oltre interessi e spese
(PE n. __________) risp. fr. 2'591.25 oltre interessi e spese (PE n.
__________).
B. All'udienza di contraddittorio del 18 agosto 2003 risp. dell'11
dicembre 2003 nessuno è comparso
C. Con decisione 12 dicembre 2003 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal 12
dicembre 2003 alle ore 10.00.
D. Con atto d'appello 30 dicembre 2003 la __________ Snc ha
postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo che
__________ non può essere considerato quale unico debitore delle spese di
gestione della società e che non può fallire. La __________ AG ha effettuato
forniture alla __________ Snc, mentre con la __________ era stata stipulata
l'assicurazione LAINF per il personale della __________ Snc. L'appellante ha
rilevato che non vi sono in corso richieste di fallimento contro la __________ Snc,
la quale è in grado di far fronte ad un'eventuale dilazione di pagamento a
saldo degli importi dovuti di fr. 2'219.55 a favore della __________ AG e di
fr. 3'827.80 a favore della __________.
Considerato
In diritto: 1. Preliminarmente,
questa Camera provvede a rettificare d'ufficio la denominazione dell'appellante
da "" in "". È in effetti chiaro che la
qualità di appellante spetta a quest'ultimo, nei confronti del quale è stato
dichiarato il fallimento e sono stati emessi il PE e la comminatoria di
fallimento e non alla ditta in nome collettivo di cui egli è socio. L'errore
nell'indicazione dell'appellante non ha conseguenze di carattere processuale ed
in particolare non è motivo di nullità della procedura per carenza di
legittimazione attiva, in quanto era facilmente rilevabile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art.
165); tanto più che la giurisprudenza è chiaramente indirizzata verso soluzioni
che evitino i formalismi eccessivi, quando vi è la possibilità di correggere i
vizi che inficiano gli atti processuali già compiuti (DTF 128 II 139 cons. 2a e
125 I 166 cons. 3a; IICCA 17 aprile 1998 in re C. V. c. R. M. SA).
2.a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento
può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2
n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Secondo l'art. 39 cpv. 1 n. 2 LEF l'esecuzione si prosegue in via di
fallimento e cioè come "esecuzione ordinaria in via di fallimento"
(art. 159 a 176) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio
nella qualità di socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO).
Nel
caso di specie __________ è socio con firma individuale della società in nome
collettivo __________ (cfr. estratto10 febbraio 2004 del RC del Distretto di
Locarno), per cui le esecuzioni n. 581'222 risp. n. __________, promosse nei
suoi confronti dalle parti appellate, sono state correttamente proseguite in
via di fallimento.
d) L'appellante non si è avvalso di fatti nuovi verificatisi
anteriormente alla decisione di prima istanza, per cui l'art. 174 cpv. 1 LEF
non può essere applicato.
Egli
non ha nemmeno provato per mezzo di documenti di avere, dopo la dichiarazione
di fallimento, estinto i propri debiti (art. 174 cpv. 2 n. 1), depositato gli
importi dovuti presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e non ha neppure provato il ritiro delle
domande di fallimento da parte delle creditrici (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF).
Ancor meno egli ha reso verosimile la sua solvibilità, per cui neppure l'art.
174 cpv. 2 LEF può trovare applicazione. Il fallimento di __________ va quindi
confermato.
- L'appello 30 dicembre 2003 di __________ va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo le parti appellate presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
30 dicembre 2003 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
mercoledì 28 aprile
2004 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
– __________;
– __________;
– __________;
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno;
– Ufficio
dei registri di Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Erzi implicati
Minoggi & Spiegl Snc, Via Leoncavallo 29, 6614 Brissago
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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