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Numero d'incarto:
14.2003.26
Data decisione, Autorità:
09.05.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.26
Lugano
9 maggio 2003
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.EF.__________
della Pretura del Distretto di Vallemaggia, a dipendenza dell'istanza di
sequestro 13 gennaio 2003 di
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
e dell'opposizione formulata il 28 gennaio
2003 da
al
decreto di sequestro 13 gennaio 2003 emanato dal Pretore del Distretto di
Vallemaggia;
opposizione
accolta dallo stesso Pretore, che con decisione 21 febbraio 2003 ha cosi
statuito:
“1. Il decreto di sequestro no. __________ del 13
gennaio 2003 della Pretura di Vallemaggia è revocato.
-
È
fatto ordine alla spett. __________, di depositare presso la Pretura di
Vallemaggia, Cevio, la somma di fr. 8'000.-- entro 10 giorni dalla crescita in
giudicato della presente decisione.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.--, da anticipare dagli
opponenti, restano a loro carico nella misura di ¼ e sono accollate alla
controparte nella misura di ¾. Quest’ultima verserà agli opponenti fr. 300.-- a
titolo di parziale indennità.
-
omissis.”
decisione impugnata da __________, che con
appello 6 marzo 2003 chiede venga giudicato:
“1. L’appello è accolto. Di conseguenza
la sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Vallemaggia è
riformata come segue:
-
Il
decreto di sequestro n. __________ del 13 gennaio 2003 della Pretura di
Vallemaggia è confermato.
-
È
fatto ordine __________, di depositare presso la Pretura di Vallemaggia, Cevio,
la somma di fr. 4'000.--.
-
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili a carico degli opponenti.
-
Spese
e ripetibili di appello a carico degli appellati”.
viste le osservazioni 11 aprile 2003 di
__________ e __________;
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 13 gennaio 2003, __________, ha chiesto contro __________ e __________
entrambi in __________, il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF del “battello
marca __________, __________, che si trova presso il deposito barche cantiere
__________, a copertura di un credito di fr. 362'850.-- oltre interessi dell’5%
dal 3 febbraio 2000, invocando quale titolo di credito un riconoscimento di
debito del 3 febbraio 2000.
B. Lo stesso giorno, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha
decretato il sequestro come richiesto.
C. Il
28 gennaio 2003, __________ ed __________ hanno interposto opposizione ex art.
278 LEF, facendo valere che il credito posto a fondamento del sequestro era
garantito da pegno immobiliare, e contestando sia l’esistenza di un legame
sufficiente con la Svizzera sia l’appartenenza ai debitori del natante
sequestrato, che sarebbe stato venduto ad una terza persona prima del
sequestro. Gli opponenti hanno inoltre chiesto che la sequestrante fosse obbligata
a fornire una garanzia ex art. 273 LEF di almeno fr. 60'000.--.
D. All’udienza
di contraddittorio 11 febbraio 2003, la sequestrante ha chiesto la reiezione
dell’opposizione e della richiesta di garanzia. Essa ha evidenziato come:
– il
riconoscimento di debito prodotto a sostegno dell’istanza di sequestro (doc. A)
non menziona l’esistenza dei pegni allegati dagli opponenti;
– la
garanzia ipotecaria di DM 2'200'000.-- (doc. D) costituita dagli opponenti a
favore della sequestrante è di dubbia consistenza, in quanto è preceduta in
rango da due ipoteche di risp. DM 1'200'000.-- e DM 316'000.-- (cfr. doc. E);
– il
natante sequestrato è ancora proprietà dei debitori, poiché il permesso di
circolazione è sempre intestato a __________ (cfr. doc. G), come pure il posto
barca, e sono i debitori ad occuparsi della manutenzione; sarebbe inoltre
spettato ai presunti terzi proprietari intervenire per far valere i propri
diritti.
In sede
di replica e di duplica, le parti sono rimaste sulle loro posizioni.
E. Con
sentenza 21 febbraio 2003, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto
l’opposizione.
In
sintesi, il primo giudice ha ritenuto che gli opponenti non avevano reso
sufficientemente verosimile l’esistenza di pegni a garanzia del credito posto a
fondamento del sequestro, non potendo essere evidenziato rapporto alcuno tra il
riconoscimento di debito di cui al doc. A e i pegni immobiliari indicati nei
doc. 2 e 3, questi ultimi riferiti a tempi, importi e relativi interessi del
tutto diversi dal credito riconosciuto il 3 febbraio 2000.
Il
giudice di prime cure ha invece considerato insufficienti gli indizi forniti
dalla sequestrante a sostegno dei dubbi espressi sul trapasso di proprietà del
natante sequestrato tra __________ e __________ (cfr. doc. 3), escludendo
categoricamente l’esistenza di un abuso di diritto da parte di __________.
Infine,
il Pretore ha fissato ex aequo e bono in fr. 8'000.-- la garanzia ex art. 273
LEF richiesta dagli opponenti, in considerazione delle eventuali spese di patrocinio
alle quali essi dovranno far fronte nella procedura di sequestro.
F. Con
appello 6 marzo 2003, la sequestrante ha chiesto la conferma del sequestro e la
riduzione della garanzia ex art. 273 LEF a fr. 4'000.--.
L’appellante
sottolinea come il natante sia intestato a __________ e come, secondo
l’asserito contratto di vendita (doc. 4), l’assicurazione e il posto barca
siano pure rimasti intestati al medesimo, che paga anche le relative imposte.
Il contratto sarebbe quindi di nullo effetto, in quanto manca completamente
l’elemento di trasferimento del possesso. A conforto di tale tesi, l’appellante
ha inoltre prodotto due nuovi documenti (doc. H e I):
– una
dichiarazione sottoscritta da __________, importatore di natanti di marca
__________, nella quale riferisce di una persona che nell’estate 2002 si era
presentata come comproprietario con __________ del natante poi sequestrato, e
attesta che il valore di mercato di quest’ultimo si aggira attorno a fr.
60'000.--, ciò che a mente dell’appellante confermerebbe che __________ ha
venduto solo una quota della proprietà, per il prezzo di fr. 29'000.-- (doc.
H);
– una
dichiarazione di __________, presso il cantiere nautico nel quale è sequestrato
il natante, effettuata telefonicamente al patrocinatore della sequestrante
(doc. I), ma successivamente non sottoscritta dal dichiarante per non “mettersi
di mezzo”.
G. Nelle
loro osservazioni comuni, le parti appellate hanno anzitutto asseverato che la
procedura a carico di __________ sarebbe priva di oggetto, non avendo la
sequestrante tempestivamente convalidato il sequestro nei suoi confronti.
Hanno
inoltre precisato che l’importo di DM 491'334,25 di cui al riconoscimento di
debito era composto degli importi di DM 200'000.-- e DM 196'765,43 indicati nel
contratto di prestito 29 luglio 1994 (doc. B), risp. nel contratto 5 dicembre
1997 (doc. C), entrambi assistiti da cospicue garanzie (pegni immobiliari,
risp. cessione di diverse polizze assicurative). Le parti appellate hanno
inoltre prodotto uno scritto 5 gennaio 2000 a conforto, a mente loro, del
carattere per nulla astratto del riconoscimento di debito (doc. 6).
Gli
opponenti hanno poi nuovamente contestato l’esistenza di un legame sufficiente
tra il credito vantato e la Svizzera.
Sulla
censura appellatoria, essi hanno ritenuto i nuovi elementi fattuali portati
dalla sequestrante insufficienti ad inficiare il prudente giudizio del Pretore.
Infine,
gli appellati si sono opposti ad una riduzione della garanzia di fr. 8'000.--
pronunciata dal primo giudice.
Considerando
in diritto: 1. Questioni procedurali
1.1. Per
crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1
a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per
la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5
cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è
retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base
dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente
verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni
appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art.
271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di
sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno
una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio
nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame
puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve
permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non
bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal
creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto
le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter
già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP
révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP
révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro,
il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di
sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in
precedenza (cfr. Reeb, op. cit.,
p. 478; Gilliéron, op. cit., p.
135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni
del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di
verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta
onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti
(cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, vol. III, n. 38 ad art. 278).
1.4. La nuova decisione
(sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr.
Reiser, op. cit., n. 44-45 ad
art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello
(art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore
inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per
cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore
deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono
avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in
relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore –
e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in
caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha
annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
1.5.
a) Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze,
vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime dispositiva
("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio
("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di
concentrazione (cfr. Jérôme Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto
altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod
non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta
stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato
sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10; di
diverso parere: Artho von Gunten,
op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6],
cons. 1.5a).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung")
ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie
cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr.
Fabienne Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).
Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I
principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il
giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli
che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte.
Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che
in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni
non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.
c) Quando
una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà
spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura
sommaria, si applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi
affidabili, non bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far
capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti ‑ ad esempio l'Istituto
svizzero di diritto comparato di Losanna ‑ o autori neutri. In caso di
omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). Nel
caso di specie, le parti non hanno allegato che non sia applicabile il diritto
svizzero.
d) Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati
corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti
divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
-
vi
è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,
cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
-
dall’esame
degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti
per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere
inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti
diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Per
garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal
sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal
profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale
raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata
quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle
condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron,
BlSchK 1995, p. 132; Piégai, op.
cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe
verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che
l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del
sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés
et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP,
Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op.
cit., p. 467 s.).
e) In
virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del
ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons.
1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i veri
nova che gli pseudonova.
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di
ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli
allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).
1.6. L'appello di __________ è diretto contro la medesima sentenza e
contiene sostanzialmente le stesse conclusioni e motivazioni. In realtà si
tratta di due procedure aventi sequestrati distinti, con conseguente
connessione ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF), che possono
essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro
autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente.
1.7. Il
termine di convalida del sequestro dell’art. 279 cpv. 1 LEF comincia a
decorrere dalla notifica del verbale di sequestro al creditore sequestrante, ma
rimane sospeso in caso di opposizione (cfr. art. 278 cpv. 5 LEF) fino al
momento in cui non sia ritirata o respinta definitivamente con sentenza
cresciuta in giudicato (cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., n. 89 ad § 51; Reiser,
op. cit., n. 50 ad art. 278; Louis Dallèves,
Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 18 ad IV.B). Nel caso in esame, il
termine di convalida del sequestro è pertanto sospeso, di modo che il sequestro
non può essere considerato decaduto ai sensi dell’art. 280 n. 1 LEF. La
relativa eccezione delle parti appellate va quindi respinta.
- Condizioni
materiali positive per la concessione del sequestro
Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro viene concesso dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile
l'esistenza:
-
del
credito;
-
di
una causa di sequestro;
di beni appartenenti al debitore.
2.1. Sull’appartenenza
del bene sequestrato
Per
valutare la questione dell’appartenenza del bene sequestrato, il primo giudice
si è fondato essenzialmente sulla fattura (“Rechnung”) 15 settembre 2001
firmata da __________ e vertente sulla vendita del natante poi sequestrato
nonché sull’ordinazione vincolante (“verbindliche Bestellung”) di medesima data
e riferita allo stesso oggetto sottoscritta sia da __________ che dal
compratore __________ (doc. 4).
a) Orbene,
in diritto svizzero, che appare applicabile nella fattispecie (cfr. art. 100
cpv. 1 LDIP; cfr. pure supra cons. 1.5c) poiché il natante risultava
localizzato nel Ticino al momento della vendita (cfr. il permesso di
circolazione, doc. G, nonché l’ordinazione 15 settembre 2001, doc. 4, secondo
la quale il natante venduto rimane immatricolato a nome dell’alienante a causa
del posto barca, dell’assicurazione e delle imposte), il trapasso della
proprietà mobiliare presuppone per la sua validità il trasferimento del
possesso all’acquirente (cfr. art. 714 cpv. 1 CC), che può però avvenire con
semplice accordo tra acquirente ed alienante, quando quest’ultimo rimane
possessore (immediato) in forza di uno speciale rapporto giuridico (prestito,
locazione, deposito, ecc.) (cosiddetto “Besitzeskonstitut”, “constitut
possessoire”); il trasferimento di proprietà è tuttavia inefficace nei
confronti ai terzi, se è stato fatto nell’intenzione di pregiudicarli o di
eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717 cpv. 1 CC).
Quest’ultima ipotesi si realizzerà quando i contraenti erano consci di ledere
gli interessi dei creditori dell’alienante, in particolare quando questi,
malgrado la propria insolvenza, ha venduto un suo bene ad un amico o un membro
della sua famiglia ad un prezzo notevolmente inferiore al valore venale
oggettivo (cfr. Paul-Henri Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3. ed., Berna 2002, n. 2024).
b) Nella
fattispecie, non vi è traccia negli atti di vendita dell’eventuale contratto in
base al quale __________ sarebbe rimasto possessore; in particolare, non vi
sono indicazioni sull’uso del natante né sul riparto interno della locazione
del posto barca, dei premi di assicurazione, delle imposte e tasse nonché delle
spese di manutenzione. Inoltre, l’appellante ha reso credibile con la
produzione del doc. 6 che il natante sia stato venduto per un prezzo pari alla
metà del suo valore di mercato, circostanza peraltro non puntualmente
contestata dalla controparte nelle sue osservazioni (cfr. ad 7). A livello di
verosimiglianza (cfr. supra cons. 1.5d), ciò basta, unitamente all’assenza di
reazione del preteso vero proprietario del natante, per ritenere il trapasso di
proprietà inopponibile alla sequestrante. La parte appellata non ha poi addotto
alcun indizio dell’esistenza di __________, ciò che non le sarebbe difficile
fare per inficiare le apparenze contrarie alla propria tesi. Il presupposto
dell’appartenenza del bene sequestrato va pertanto considerato realizzato per
quanto concerne il sequestro diretto contro __________.
c) Invece,
la sequestrante non ha reso verosimile l’esistenza di un diritto di (com)proprietà
a favore della moglie di __________. Sia dagli atti di vendita (doc. 4) che dal
permesso di circolazione (doc. G) si evince che __________ è unico proprietario
del natante. Non è dato di sapere quale sia il suo regime matrimoniale. La
decisione del primo giudice va quindi confermata su questo punto.
2.2. Sulla
causa del sequestro
La
parte sequestrata contesta l’esistenza di un legame sufficiente tra il credito
vantato dalla sequestrante e la Svizzera. Sennonché siffatto presupposto non
esiste quando il sequestrante, come nella fattispecie, fonda la sua pretesa su
un riconoscimento di debito (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
2.3. Sull’esistenza
del credito vantato dal sequestrante
La questione non è litigiosa.
- Sull'esistenza
di una garanzia a favore del credito quale condizione materiale negativa per la
concessione del sequestro
La parte appellata si oppone al sequestro asserendo che il
credito vantato dalla sequestrante è garantito da pegno ai sensi dell’art. 271
cpv. 1 in limine LEF.
3.1. Il primo
giudice ha respinto questa censura. Orbene, in virtù dell’art. 22 cpv. 2 LALEF,
l’appello adesivo ed il ricorso adesivo non sono ammessi nelle procedure
sommarie in tema di esecuzione e fallimenti, e segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione (cfr. art. 20 cpv. 1 LALEF). Tuttavia, in conformità
della giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF 22 novembre 2000
[14.00.61], cons. 6; 28 gennaio 2003 [14.2002.73], cons. 3.2a),
quand’anche rimasta non (tempestivamente) impugnata su siffatta questione, la
sentenza pretorile va nondimeno riesaminata in questa sede anche su tale punto.
Gli appellati non avevano infatti alcun interesse ad impugnare una decisione
che dava loro ragione, seppur per motivi (parzialmente) diversi da quelli da
essi addotti, atteso comunque che i motivi della sentenza non crescono in
giudicato (cfr. Vogel, op. cit.,
n. 71 ad cap. 8; Angelo Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.). La
censura è pertanto ammissibile.
3.2. Secondo
la dottrina (cfr. Reeb, op. cit.,
p. 464; Dallèves, op. cit., p. 3
s., ad A e 1°; cfr. pure Amonn/Gasser,
op. cit., p. 407 ad II e 1), sembra che spetti al sequestrante rendere
verosimile che il proprio credito non è già garantito. In realtà, il testo
dell’art. 272 LEF non menziona siffatto presupposto, che appare invece
un’eccezione dilatoria del sequestrato, e meglio costituisce il cosiddetto
“beneficium excussionis realis” (cfr. Stoffel,
op. cit., n. 38 ad art. 271 e DTF 113 III 93), che l’asserito debitore deve
quindi esplicitamente sollevare e – in materia di sequestro – rendere
verosimile (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 24 ad art. 41; CEF 29 luglio
2002 [14.1999.7], cons. 3.1), alla stregua degli altri fatti inibitori (sul
concetto, cfr. Fabienne Hohl,
Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1190; Vogel/Spühler, op. cit., n. 36 ad cap. 10). Del resto, anche
se si volesse riconoscere al sequestrante l’onere di rendere verosimile
l’inesistenza di una garanzia a favore del credito vantato, trattandosi della
prova di un fatto negativo, la collaborazione del sequestrato alla procedura
probatoria dovrebbe essere richiesta (cfr. Vogel/Spühler,
op. cit., n. 42 ad cap. 10).
3.3. Nel
caso di specie, gli opponenti fondano la loro tesi sul doc. B, da cui risulta
che il 29 luglio 1994, la sequestrante ha concesso loro un prestito di DM
200'000.--, da garantire con la costituzione di un’ipoteca (“Grundschuld”) sul
fondo in __________, nonché sul doc. C con il quale la medesima ha concesso
loro un altro prestito di DM 196'765,43, garantito con la cessione a titolo di
garanzia (“Sicherungsabtretung”) di una serie di polizze di assicurazione sulla
vita.
a) Orbene,
questi importi sono esattamente gli stessi di quelli riconosciuti nel doc. A
(cfr. la dicitura “[…] nebst 5% Jahrezinsen aus DM 200.000,-- seit
01.02.2000 und 5% Jahrezinsen aus DM 196.765,43 seit 01.02.2000”). Appare
pertanto verosimile che gli opponenti abbiano riconosciuto nel doc. A i debiti
di cui ai doc. B e C, la riduzione del tasso d’interesse dal 9% al 5%, ammessa
dalla creditrice con scritto 5 gennaio 2000 (doc. 6), costituendo un ulteriore
indizio a favore di siffatta tesi. Non si può d’altronde ritenere che il
riconoscimento di debito di cui al doc. A, perché non menziona il diritto di
pegno, risp. la cessione a titolo di garanzia, sia costitutivo di una
novazione, la quale non è presunta e comunque richiede il consenso – nel caso
concreto non dimostrato – del creditore.
b) Dai
doc. D ed E si evince d’altronde che il pegno immobiliare è stato poi
effettivamente costituito, per l’importo complessivo di DM 2'200'000.--. La
sequestrante non lo nega del resto, ma ne mette in dubbio la consistenza a
causa del suo (III) rango (cfr. memoriale di risposta 11 febbraio 2003, p. 3),
affermazione che però essa avrebbe dovuto rendere verosimile (cfr. infra cons.
3.3d). Da quest’affermazione si deduce inoltre che l’appellante implicitamente
ammette che il credito da essa vantato sia – in parte – effettivamente
garantito da pegno immobiliare.
c) Invece,
non si evince dagli atti se le polizze d’assicurazione sulla vita siano state
effettivamente cedute alla sequestrante a titolo di garanzia, ciò che, oltre
alla forma scritta del contratto di cessione, avrebbe richiesto, in diritto
svizzero almeno (cfr. art. 73 cpv. 1 LCA), la consegna delle polizze
all’acquirente nonché la notificazione per iscritto all’assicuratore. Tuttavia,
perché la concessione del mutuo – destinato all’estinzione di un credito della
banca __________ contro i sequestrati – era sottoposta alla condizione che la
banca cedesse alla sequestrante tutti i suoi diritti e pretese sui contratti di
assicurazione sulla vita pattuiti dai sequestrati (cfr. doc. C, n. 2), a
livello di verosimiglianza (cfr. supra cons. 1.5d) si può ritenere, visto che
il credito in rimborso del mutuo non è contestato, che le relative polizze sono
state poi effettivamente consegnate all’appellante, la quale in ogni caso non
pretende il contrario.
d) L’appellante
mette in dubbio la consistenza del pegno immobiliare a causa del suo (III)
rango. Si deve però ritenere che in principio un pegno immobiliare non viene
costituito per un valore eccedente il valore di realizzazione del bene gravato,
siccome non porterebbe vantaggi a nessuna delle parti se non all’erario.
Spettava quindi alla sequestrante rendere verosimile la propria affermazione,
che si contrappone a una presunzione di fatto. Orbene, essa non ha portato
alcun indizio a favore della sua tesi, che va di conseguenza respinta.
3.4. Poiché
appare verosimile che il credito posto a fondamento sia garantito da pegno ai
sensi dell’art. 271 cpv. 1 LEF, anche l’opposizione di __________ va
confermata.
- Sulla
garanzia ex art. 273 LEF
Per
l’art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile nei confronti sia del
debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Secondo la giurisprudenza di questa
Camera (cfr. CEF 31 maggio 2002 [14.02.16], cons. 5; 22 gennaio 2003
[14.02.102], cons. 7), la garanzia è tuttavia solo un accessorio del sequestro
nel senso che la facoltà di chiederne l’imposizione al sequestrante decade con
il sequestro stesso, ritenuto che la garanzia già prestata viene ovviamente mantenuta
anche nel caso in cui il sequestro decade e ciò a garanzia dell'azione di
responsabilità per sequestro infondato (art. 273 cpv. 2 LEF); del resto,
qualora il sequestro sia già decaduto per altri motivi (come nella fattispecie
in seguito all’accoglimento dell’opposizione interposta dal sequestrato), la
comminatoria in virtù della quale il sequestro sarà considerato caduco se la
garanzia non viene versata nel termine fissato dal giudice del sequestro –
deterrente specifico all’art. 273 cpv. 1 secondo periodo LEF – diventa priva di
oggetto. Visto l’esito della presente procedura, l’ordine fatto all’appellante
di prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 8'000.-- andrebbe quindi
annullato; la decisione pretorile può tuttavia essere modificata al massimo
nella misura chiesta dall’appellante, di modo che la garanzia va fissata
globalmente in fr. 4'000.--, ossia fr. 2'000.-- per un sequestro e fr. 2'000.--
per l’altro.
- L’appello
6 marzo 2003 __________ va quindi parzialmente accolto.
La tassa
di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
-
Le
procedure dipendenti dall’appello 6 marzo 2003 di __________ relativo ai
sequestri n. __________ e __________ decretati il 13 gennaio 2003 dal Pretore
del Distretto di Vallemaggia sono congiunte.
-
L’appello
6 marzo 2003 di __________ relativo al sequestro n. __________ diretto contro
__________ è parzialmente accolto.
2.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore
del Distretto di Vallemaggia è riformato come segue:
“2. È fatto ordine a __________ di depositare
presso la Pretura di Vallemaggia la somma di fr. 2'000.-- entro 10 giorni dalla
crescita in giudicato della presente decisione, a titolo di garanzia ex art.
273 LEF per gli eventuali danni causati a __________.”
- L’appello
6 marzo 2003 di __________ relativo al sequestro n. __________ diretto contro
__________, è parzialmente accolto.
3.1. Di
conseguenza, viene aggiunto alla sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore del
Distretto di Vallemaggia un dispositivo n. 2bis del seguente tenore:
“2bis È fatto ordine __________ di depositare presso la
Pretura di Vallemaggia la somma di fr. 2'000.-- entro 10 giorni dalla crescita
in giudicato della presente decisione, a titolo di garanzia ex art. 273 LEF per
gli eventuali danni causati a __________ ”
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 600.--, già anticipata
dall’appellante, rimane a suo carico. __________ rifonderà in solido a
__________ e a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità ridotte.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia, Cevio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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