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Numero d'incarto:
14.2003.110
Data decisione, Autorità:
12.02.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.110
Lugano
12 febbraio
2004
EC/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura fallimentare
dipendente dall’istanza 22 settembre 2003 promossa da
________,
rappr. dalla ________,
contro
patr. dall’avv. __________
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Bellinzona con sentenza 12 dicembre 2003 ha così
deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di ________
1.1. Il
fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 12 dicembre 2003.
2./3./4. omissis”
Sentenza
dedotta in appello da ________ che con atto 22 dicembre 2003 ne ha postulato
l’annullamento;
preso atto che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato
il decreto presidenziale 30 dicembre 2003 di concessione dell’effetto
sospensivo parziale;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in
fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________, con istanza 22 settembre 2003 ________ ha
chiesto il fallimento di ________ per fr. 1’366.90 oltre accessori.
B. Con pronunciato del 12 dicembre 2003 il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di ________ a
far tempo dal 12 dicembre 2003 alle ore 14.00.
C. Con atto d’appello 22 dicembre 2003 ________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, atteso che egli avrebbe
immediatamente provveduto a pagare il suo debito verso la ________.
A
sostegno delle proprie argomentazioni l’appellante ha prodotto la ricevuta 18
dicembre 2003 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, dalla
quale emerge l’avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione.
Considerato
in
diritto: 1. Ex art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
a. il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
b. l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
c. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
-
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud Die Konkurseröffnung
und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. ed., Zurigo 1986, n. 25–26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht– und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
-
In prima sede il fallimento di ________ è stato decretato per il
mancato pagamento nei confronti della ________ dell’importo di fr. 1’366.90
oltre accessori. In sede di appello è stato accertato che il debitore ha
proceduto a estinguere il predetto importo con un versamento presso l’UEF di
Bellinzona del 18 dicembre 2003. In concreto è dunque adempiuto il requisito
del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che
dall’estratto delle esecuzioni di ________ datato 6 febbraio 2004 emerge che
l'appellante è in una situazione finanziaria precaria, essendo contro lo stesso
pendenti ben 76 esecuzioni, la prima risalente al 18 novembre 2002. Di queste
esecuzioni 10 sono già giunte allo stadio della domanda di prosecuzione
dell’esecuzione, 5 del pignoramento del salario, 13 della domanda di
realizzazione e 22 della comminatoria di fallimento. Gli importi posti in esecuzione
variano da fr. 44 a fr. 20'821.80. Orbene il numero delle esecuzioni pendenti
(cinque delle stesse promosse nel corso del 2002, sessantasei nel corso del
2003 e cinque nel corso del mese di gennaio del 2004) indicano che le
difficoltà finanziarie dell'appellante non sono passeggere. Pure il fatto che
il debitore non sia in grado di pagare anche importi modesti indica
insolvibilità. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere
ritenuto che l'appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i suoi
creditori e di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione
di insolvibilità solo passeggera.
- L’appello 22 dicembre 2003 di ________, è quindi respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non
si assegnano indennità.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 172 n. 3, 174 cpv. 1 e 2 LEF
pronuncia: 1. L’appello 22 dicembre 2003 di ________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di ________, a far tempo da
martedì
17 febbraio 2004 alle ore 10:00
-
La
tassa di giustizia di fr. 90.–, già anticipata da ________, resta a suo carico.
Non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– Avv.
__________;
– ________,
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
– Ufficio
dei registri di Bellinzona;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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