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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.11
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.11
Lugano
11 giugno 2003
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
__________ promossa con istanza 5 novembre 2002 da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla dott. __________ all’esecuzione n. __________
dell’UE di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 12'000.-- oltre
interessi e spese;
vista
la sentenza 21 gennaio 2003 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,
preso
atto dell’appello 3 febbraio 2003 di __________ nonché delle osservazioni 13
marzo 2003 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi
anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute
(__________) – se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c);
che
in particolare il giudice esamina d’ufficio se sono date le tre identità:
identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come
debitrice; identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di
rigetto come creditore; identità del credito invocato nell'esecuzione e del
credito riconosciuto nel titolo di rigetto (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82);
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile;
che
il creditore procede per l’incasso delle pigioni da gennaio a ottobre 2002
sorte nell’ambito del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 3
marzo 1993 (doc. D), il quale, al punto 4, prevede il pagamento di una pigione
mensile di fr. 1'200.--;
che
il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un
riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. ad es. Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art, 82);
che
se il contratto è di durata indeterminata, esso vale titolo di rigetto fintanto
che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto
(cfr. Daniel Staehelin, op. cit.,
n. 116 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., p. 363);
che
nel caso di specie, il doc. D costituisce in principio un valido titolo di
rigetto provvisorio
che
però, in linea di massima, il contratto di locazione vale titolo di rigetto
dell’opposizione solo a favore della persona indicata quale locatore (identità
tra escutente e creditore sul titolo di rigetto, cfr. Stücheli, op. cit., loc. cit.);
che
tuttavia, se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal
locatore o gli è tolta nell’ambito di un procedimento di esecuzione o
fallimento, la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa (art.
261 cpv. 1 CO);
che
di conseguenza il contratto di locazione sottoscritto dal precedente
proprietario giustifica pure il rigetto dell’opposizione interposta alle
esecuzioni promosse dal nuovo proprietario qualora questi dimostri l’avvenuto
trapasso di proprietà (cfr. sul problema della surrogazione legale in generale:
Stücheli, op. cit., p. 173 s. ad
c);
che
nel caso di specie l’estratto del registro fondiario prodotto sub doc. B non è
idoneo a dimostrare che l’escutente è diventato proprietario dell’oggetto
locato dopo la conclusione del contratto di locazione;
che
infatti in tale contratto (doc. D) quale oggetto della locazione viene
designato “lo stabile denominato __________, Piano: VI. Interno nr. “________,
mentre l’estratto del registro fondiario sub doc. B si riferisce al mappale n.
__________ di , ubicato in “ ” e composto di 3 piani;
che,
ad eccezione del Comune di ubicazione, non vi sono elementi comuni alle due
descrizioni che permettano di affermare con certezza che l’escutente sia
diventato proprietario dell’immobile in cui si trova l’appartamento locato;
che
il tipo sommario della procedura in atto non consente l’esperimento di
ulteriori indagini volte a chiarire la questione;
che
a futura memoria va ricordato all’appellante il principio giurisprudenziale e
dottrinale indiscusso secondo il quale il rigetto o il non rigetto
dell'opposizione esplica effetti unicamente per l'esecuzione in corso
(____________________cons. 2a; Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, Rep 1989 p. 344; Staehelin,
op. cit., n. 80 ad art. 84 con numerosi riferimenti; Gilliéron, op. cit., n. 64 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 157 s.);
che
le sentenze di rigetto emanate nell’ambito di esecuzioni precedenti non hanno
pertanto alcun effetto preclusivo in eventuali esecuzioni successive;
che
l’appello 3 febbraio 2003 va accolto, ancorché per motivi diversi da quelli
addotti dall’appellante;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 82 LEF; 261 CO; 25 LALEF; 98 CPC; 48, 49, 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
- L’appello
3 febbraio 2003 della dott. __________, Paradiso, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 21 gennaio 2003 (__________)
della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:
“1. L’istanza
è respinta.
-
La tassa di giustizia
in fr. 100.-- è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
200.--a titolo d’indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 100.-- a titolo
d’indennità.
-
Intimazione
a: - ____________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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