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Numero d'incarto:
14.2003.104
Data decisione, Autorità:
06.02.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.104
Lugano
6 febbraio
2004
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 30 ottobre 2003 presentata da
rappr. dalla __________
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di
__________ con sentenza 3 dicembre 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento del signor __________ a far tempo dal giorno 3 dicembre 2003 alle
ore 14.30.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________
che con atto
12 dicembre 2003 ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 19
dicembre 2003 all'appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 30 ottobre 2003 la __________ ha chiesto il fallimento di __________
per Fr. 4'536.25 oltre interessi e spese.
B. All'udienza
di contraddittorio del 28 novembre 2003 nessuno è comparso.
C. Il 3
dicembre 2003 la Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo dal 3 dicembre 2003 alle ore 14.30.
D. Con
atto d'appello 12 dicembre 2003 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere pagato il debito in
oggetto direttamente alla rappresentante della creditrice e producendo una
ricevuta 27 novembre 2003 della __________ relativa al versamento di fr.
4'700.-- a saldo dell'esecuzione n__________ (doc. _).
Considerato
In diritto: 1. Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante
adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione
di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto
quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce
prova sufficiente del pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione
dell'esecuzione in esame n. __________. Di conseguenza il fallimento di
__________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello
12 dicembre 2003 di __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF),
non essendo lo stesso comparso avanti alla prima giudice e non avendo quindi
prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità non
avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
12 dicembre 2003 di __________ è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 3 dicembre 2003 pronunciata dalla Pretore della
Giurisdizione di __________, inc. EF. __________, nei confronti di __________ è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione:
__________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La
segretaria:
zi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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