AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.103
Data decisione, Autorità:
06.02.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.103
Lugano
6 febbraio 2004
B/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 9 ottobre 2003 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
__________ con sentenza 11 dicembre 2003 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì
11 dicembre 2003
alle ore 14.00.
2./3./4.
Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che con atto
15 dicembre 2003 ne postula l'annullamento;
ritenuto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 17/18
dicembre 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con
istanza 9 ottobre 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 400.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 3 dicembre 2003 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 11 dicembre 2003 la Pretore del Distretto di __________ ha
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì 11 dicembre
2003 alle ore 14.00.
D. Con
atto d'appello 15 dicembre 2003 la __________ ha dichiarato di avere provveduto
al pagamento di tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, producendo tre
ricevute 15 dicembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _) e una dichiarazione
sempre 15 dicembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _), in cui viene dichiarato
che contro la __________ non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano
attestati di carenza di beni.
Considerato
In diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla
ricevuta 15 dicembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _) si evince che
l'appellante con il versamento di fr. 545.-- ha saldato l'esecuzione in oggetto
n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità l'appellante ha prodotto una
dichiarazione dell'UE di __________ 15 dicembre 2003 (doc. _), da cui risulta
che contro la __________ non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano
iscritti attestati di carenza di beni. Ciò dimostra che l'appellante non si
trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi
impegni. Il presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso
sufficientemente verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti
dall'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della __________ può essere annullato.
- L'appello
15 dicembre 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 15 dicembre 2003 della __________ è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 11 dicembre 2003 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di , inc. FA., nei confronti della __________ è
annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come
di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico della __________.
Non si
assegnano indennità.
III. Intimazione a:
__________;
__________;
-
Ufficio
dei fallimenti di __________;
-
Ufficio
esecuzione di __________;
-
Ufficio
dei registri di __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster