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Numero d'incarto:
14.2002.88
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.88
Lugano
20 marzo 2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
formalmente promossa con istanza 18 luglio 2002 da
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 3/6 giugno 2002 dell'UE di
Lugano, notificato per l’importo di fr. 16'000.--;
vista
la sentenza 26 settembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, che respinge la suddetta istanza;
preso
atto dell’appello 30 settembre 2002 di __________, tradotto e completato l’11
ottobre 2002, nonché delle osservazioni 13 novembre 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
la sentenza impugnata è stata intimata il 26 settembre 2002;
che
l’appello 30 settembre 2002, redatto in lingua francese, è quindi tempestivo;
che
lo scritto 11 ottobre 2002 è invece tardivo, poiché secondo le stesse
ammissioni di __________ (cfr. appello 30 settembre 2002), egli ha avuto
conoscenza della sentenza impugnata al più tardi il 30 settembre 2002;
che
lo scritto 11 ottobre 2002 non costituisce d’altronde una semplice traduzione
in italiano del ricorso 30 settembre 2002 bensì un atto di contenuto diverso;
che
l’appello 30 settembre 2002 è quindi formalmente inammissibile, poiché non
redatto in italiano (cfr. art. 21 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione
della legge sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF], pubblicata in: Raccolta
delle leggi vigenti del Cantone Ticino [RL], n. 3.5.1.1) né tradotto nel
termine impartito da questa Camera con ordinanza 3 ottobre 2002 e comunque
irrispettoso delle formalità di cui all’art. 309 Codice di procedura civile
ticinese (CPC, pubblicato in RL 3.3.2.1) (applicabile per rinvio dell’art. 25
LALEF), in particolare per il fatto che __________ non indica se agisce per
conto proprio, per sua moglie __________ oppure per __________, zia di
quest’ultima;
che
si volesse prescindere da tutto ciò l’appello è in ogni caso irricevibile;
che
infatti, pur volendo supporre che __________ intendeva rappresentare la moglie
__________, unica erede di __________, e non quest’ultima come invece indicato
sia sul precetto esecutivo che nell’istanza di rigetto dell’opposizione (con il
rilievo che __________ è deceduta il 2 giugno 2002, ossia prima della notifica
del precetto esecutivo, avvenuta il 6 giugno 2002), gli difettava comunque il
potere di rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 64 CPC;
che
in diritto ticinese, contrariamente a quanto vale in diritto vodese (cfr. J.-F.
Poudret/J. Haldy/D. Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3. ed., Losanna 2002, n. 2 cpv. 2 ad art. 62),
“quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595
CC; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF)”;
che
__________ non risulta essere iscritto all’albo come avvocato né può essere
ritenuto rappresentante legale della moglie ai sensi dell’art. 64 CPC, la
procura firmata da quest’ultima essendo al riguardo ininfluente (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 10 ad art. 64);
che
un coniuge può sì legalmente rappresentare l’altro nell’ambito dell’unione
coniugale per i bisogni correnti della famiglia (cfr. art. 166 cpv. 1 CC), e
quindi probabilmente anche in giudizio negli stessi limiti (cfr. CCC 8 giugno
1995 in re Gentile c/ Bianchi, citata in Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 16 ad art. 64, con il rilievo che l’art. 64 cpv. 1 CPC rinvia ad
un art. 168 cpv. 3 CC oggi abrogato), ma nel caso concreto il credito fatto
valere dall’appellante non rientra nell’ordinaria gestione dell’unione
coniugale, trattandosi di una pretesa ereditata dalla moglie;
che
gli appelli 30 settembre e 11 ottobre 2002 sono quindi inammissibili;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF [pubblicata nella Raccolta sistematica delle leggi federali, n.
281.35]).
Richiamati gli art. 82 LEF; 64, 309 CPC; 22, 25 LALEF; 48, 49, 61,
62 OTLEF;
pronuncia:
-
Gli
appelli 30 settembre e 11 ottobre 2002 presentato da __________, sono
irricevibili.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a:
–__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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