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Numero d'incarto:
14.2002.65
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00065
Lugano
9 ottobre
2002/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 19 marzo 2002 presentata da
contro
patr. da: avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza
3 luglio 2002 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 3 luglio
2002 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con
atto 10 luglio 2002 da
__________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 19/22
luglio 2002 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 19 marzo 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 932.90 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 15 maggio 2002 il debitore non è
comparso.
C. Il 3 luglio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di
Lugano il fallimento di __________ a far tempo dal 3 luglio 2002 alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 10 luglio 2002 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in
oggetto e producendo una ricevuta 2 luglio 2002 della __________ relativa al
pagamento di fr. 1'913.50 effettuato nell'ambito dell'esecuzione in oggetto n.
__________ dell'UE di Lugano (doc. 2).
considerato
In diritto:
-
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento
può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n.
__________ il 2 luglio 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di
fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto
quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce
prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di
decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello 10 luglio 2002 di __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF).
Non
si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 10 luglio 2002 di __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 3 luglio 2002 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA 2002.00255 nei confronti di __________,
è annullata.
-
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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