AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.4
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00004
Lugano
30 luglio
2002
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 luglio 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 6/12 luglio 2001 dell’UE di
Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 7 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr.
152'500.--..
2 La tassa di giustizia ridotta
di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità
ridotte."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 18 gennaio 2002 ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con
osservazioni 15 febbraio 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________del 6/12 luglio 2001 in via di realizzazione di un pegno
manuale dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr.
190’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2001, indicando quale titolo di
credito: "pigione impagata”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. La
procedente fonda la propria pretesa sul contratto di locazione del 13 ottobre
1994 di cui al doc. A, sulla convenzione 30 luglio 1998 di cui al doc. B e sul
verbale di conciliazione del 6 aprile 2000 di cui al doc. C.
Con il
contratto di locazione del 13 ottobre 1994 (doc. A) __________ ha locato a
__________ vari locali nello stabile ubicato sulla part. n. __________ di
__________ per uso commerciale. La locazione ha avuto inizio il 1. dicembre
1994. Il canone di locazione è stato stabilito in fr. 500’000.-- annui per i
primi due anni: in seguito “verrà stabilita nel 12% della cifra d’affari annua
comprensiva di tutte le attività esercitate nell’ente locato, comunque non meno
degli iniziali fr. 500'000.--“. La conduttrice si è inoltre impegnata a pagare
le spese accessorie usuali, non specificatamente quantificate nel contratto di
locazione.
Con la
convenzione del 30 luglio 1998 (doc. B) le parti hanno ridotto per il periodo
dal 1. gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il canone di locazione a fr. 27'500.--
mensili; per le spese accessorie le parti hanno stabilito che a partire dal 1.
gennaio 1998 la locataria avrebbe versato fr. 15'000.-- trimestrali a titolo di
acconto.
Dinanzi
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona in data 6
aprile 2000 (doc. C) le parti si sono accordate per un canone di locazione di
fr. 27'500.-- mensili a decorrere dal 1. gennaio 2000. Per quanto riguarda le
spese accessorie le parti hanno stabilito che “verranno addebitate secondo
conteggio annuale”.
C. In
sede di udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza asserendo
di aver regolarmente pagato tutte le pigioni. Infatti oltre ad aver versato fr.
325'000.--, la convenuta avrebbe depositato il 2 agosto 2001 fr. 87'500.-- al
competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione.
Per
quanto riguarda le spese accessorie, __________ ha asseverato di nulla dovere
alla procedente, in quanto quest’ultima non le avrebbe trasmesso i relativi
conteggi.
A mente
dell’escussa la procedente le avrebbe proposto in data 23 maggio 2000 un nuovo
contratto di locazione in cui il canone mensile era stabilito in fr. 27'500.--
comprensivo delle spese accessorie (doc. 2). Sebbene la convenuta non sia in
possesso di una copia di siffatto contratto sottoscritto anche dalla
__________, in base al principio della buona fede e dell’affidamento sarebbe
quest’ultimo contratto quello vincolante per le parti.
ha evidenziato che dal 1994 essa non disporrebbe di una parte dell’oggetto
della locazione, ossia del magazzino, ciò che le avrebbe comportato la
necessità di locarne uno a __________ e uno a __________, per un costo mensile
complessivo di fr. 2'000.--, ossia di fr. 348'000.-- per il periodo dal 1994
al 31 marzo 2001. L’escussa pone siffatto importo in compensazione con le
comunque contestate pretese dell’istante.
In
replica __________ ha sostenuto che “per il conteggio delle spese accessorie la
parte locatrice dispone di un termine prescrittivo di 5 anni”.
A mente
della procedente l’accordo del 6 aprile 2000 liquida “ogni e qualsiasi pretesa
di dare e avere fino al 31 dicembre 1999, con la conseguenza che non appare
nemmeno più possibile parlare in questa sede di inesistente magazzino (che
invece esiste) e di deposito di pigioni”.
Il
contratto di locazione prodotto quale doc. 2 non sarebbe sottoscritto da tutte
le parti e quindi rappresenterebbe unicamente una trattativa inconclusa.
A mente
della replicante lo scritto 26 aprile 2001 (doc. D) rappresenterebbe una
diffida per mora “con la conseguenza che non appare possibile depositare le
pigioni all’ufficio di conciliazione o sollevare altre eccezioni che non siano
state eccepite entro 30 giorni da tale diffida”.
D. Con
sentenza 7 gennaio 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha
parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr.
152'500.--.
A mente
della giudice di prime cure il contratto di cui al doc. 2, non essendo stato
sottoscritto da entrambe le parti, non avrebbe valenza nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione.
Per la
Segretaria assessore il verbale di conciliazione del 6 aprile 2000 è chiaro per
quanto riguarda il canone di locazione fissato in fr. 27'500.-- ma non
conterrebbe alcun riferimento al quantum da versarsi per le spese accessorie.
Per questo motivo quindi deve essere ammesso che le spese accessorie da versare
oltre a fr. 27'500.-- per la locazione, assommerebbero ad almeno fr. 2'500.--
mensili (doc. D e doc. 3). L’escussa doveva quindi corrispondere all’istante
fr. 27'500.-- x 16 (locazione per il 2000 e per i primi quattro mesi del 2001)
oltre a fr. 2'500.-- x 15, ossia complessivi fr. 477'500.--. Avendo versato
solo fr. 325'000--, il rigetto dell’opposizione deve essere concesso per fr.
152'500.--, ritenuto che il deposito presso l’Ufficio di conciliazione non può
essere considerato quale pagamento della pigione e delle spese accessorie.
In merito
all’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, la prima giudice ha
rilevato che con l’accordo del 6 aprile 2000 le parti hanno liquidato ogni
pretesa di dare e avere fino al 31 dicembre 1999 e quindi non sarebbe più
possibile sollevare una tale eccezione in questa sede. Inoltre la convenuta non
avrebbe provato di aver dovuto locare “altri depositi per far fronte alla
mancata messa a disposizione del magazzino da parte dell’istante dopo il 31
dicembre 1999”.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che
il contratto di locazione attualmente in vigore tra le parti sarebbe quello del
23 maggio 2000 inviatole dalla rappresentante di __________, siccome lo stesso
costituirebbe una proposta ex art. 3 CO, da lei accettata. In base all’art. 3
di tale contratto la pigione mensile comprensiva dell’acconto spese accessorie
assommerebbe a fr. 27'500.--. Anche basandosi sul solo accordo del 6 aprile
2000 non vi sarebbe agli atti titolo di rigetto dell’opposizione per le spese
accessorie, ritenuto che tale documento non definisce il quantum mensile delle
spese accessorie.
Anche per
l’importo di fr. 87'500.--, corrispondente alle pigioni per sedici mesi,
dedotti fr. 325'000.-- di acconti versati e fr. 27'500.-- versati il 4 maggio
2001, non si potrebbe concedere il rigetto dell’opposizione, ritenuto che
l’escussa pone in compensazione l’importo di fr. 348'000.-- per i costi
causategli dalla locazione di un magazzino per il periodo dal 1994 al
31.3.2001, in quanto lo stesso, contrariamente agli accordi contrattuali, non
le sarebbe ma stato messo a disposizione dalla locataria.
Nell’ipotesi
l’eccezione non dovesse venire accolta, l’escussa rileva di aver depositato
l’importo di fr. 87'500.-- presso l’ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________ e che vi è ora una procedura pendente presso la Pretura
di Lugano, Sezione 4, “avente per oggetto di sapere se __________ era in mora o
meno con il pagamento dell’importo di fr. 87'500.-- o se invece il credito di
fr. 348'000.--opposto in compensazione è valido”. A norma di legge il deposito
delle pigioni all’ufficio di conciliazione avrebbe effetto liberatorio per il
conduttore, sempre che l’autorità sia adita da una procedura al riguardo.
Concedere il rigetto dell’opposizione avrebbe inoltre per conseguenza che
nell’ipotesi il Pretore “non riconoscesse il credito di __________ e assegnasse
l’importo depositato di fr. 87'500.-- all’istante, __________ sarebbe astretta
a pagare due volte lo stesso importo in virtù di due sentenze diverse”. Per
questo motivo l’appellante invoca l’eccezione di litispendenza.
F. Con
osservazioni 15 febbraio 2002 __________ si è opposta al gravame, chiedendo la
conferma del giudizio impugnato e ribadendo in sostanza quanto già sostenuto in
prima sede.
Considerato
in diritto: 1.
a) La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può
costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio
delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Il
contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento
di debito per il canone scaduto (cfr. Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998,
Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I. Losanna 1999, n. 49 ad art,
82).
e) Dalla
documentazione versata agli atti risulta che il contratto di locazione del 13
ottobre 1994 (doc. A), con il quale __________ ha locato a __________ vari
locali ad uso commerciale nello stabile ubicato sulla part. __________ per fr.
500’000.-- annui e la convenzione del 30 luglio 1998 (doc. B), con la quale le
parti hanno ridotto per il periodo dal 1. gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il
canone di locazione a fr. 27'500.-- mensili oltre a fr. 15’000.-- trimestrali a
titolo di acconto per le spese accessorie, sono stati superati dall’accordo di
data 6 aprile 2000 (doc. C), avvenuto presso l’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Breganzona e con il quale le parti si sono accordate
per un canone di locazione di fr. 27'500.-- mensili a decorrere dal 1. gennaio
2000. In siffatto accordo e per quanto riguarda le spese accessorie, le parti
hanno stabilito che le stesse “verranno addebitate secondo conteggio annuale”.
Ponendo
in esecuzione i canoni di locazione scaduti e non interamente versati per il
periodo dal 1. gennaio 2000 al 30 aprile 2001, l’accordo 6 aprile 2000 di cui
al doc. C, costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione
ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 115'000.-- oltre agli interessi,
corrispondente a fr. 440'000.-- per le sedici mensilità di affitto dedotti fr.
325'000.-- di acconti versati. A differenza di quanto ritenuto dalla giudice di
prime cure agli atti non vi è alcun riconoscimento di debito per le spese
accessorie, ritenuto che nell’accordo del 6 aprile 2000 è stato semplicemente
stabilito che le stesse dovevano essere addebitate secondo un conteggio
annuale.
a) Per l’art.
82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a
meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali
da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) __________
ha asseverato che il contratto di locazione attualmente in vigore tra le parti
sarebbe quello del 23 maggio 2000, inviatole dalla rappresentante di
__________, e che in base all’art. 3 di tale contratto la pigione mensile
comprensiva dell’acconto spese accessorie assommerebbe a fr. 27'500.--.
Ritenuto che, come visto al superiore considerando 1.e), agli atti non vi è
titolo di rigetto dell’opposizione per le spese accessorie alla locazione, in
concreto e nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto, la questione a sapere se il doc. 2 abbia effettivamente valenza per i
rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, può rimanere indecisa non
essendo di rilevanza alcuna per l’esito della presente procedura di rigetto
dell’opposizione.
c) Incombe
all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può
opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il
procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il
credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 36 n. 1 p. 80; Daniel Staehelin, Basler Kommentar, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 93 ad art. 82 LEF).
d) L’escussa
pone in compensazione a quanto dovuto alla procedente, l’importo di fr.
348'000.-- per presunti costi causatigli dalla locazione di un magazzino per il
periodo dal 1994 al 31.3.2001, in quanto lo stesso, contrariamente agli accordi
contrattuali, non le sarebbe mai stato messo a disposizione dalla locataria.
A
prescindere dal fatto che __________ non ha in alcun modo documentato i costi
della pretesa locazione di un magazzino, come correttamente rilevato dalla
prima giudice con l’accordo del 6 aprile 2000 le parti hanno liquidato “ogni e
qualsiasi pretesa di dare e avere fino al 31 dicembre 1999” e quindi anche
eventuali pretese della conduttrice a seguito della mancata messa a
disposizione di parte dell’oggetto della locazione. Dalla documentazione agli
atti emerge poi che mai prima del 23 marzo 2001 (doc. 3) l’escussa abbia in
qualche modo eccepito la mancata messa a disposizione di parte dei locali
previsti nell’originario contratto di locazione doc. A.
Per
questi motivi quindi __________ non è riuscita a rendere verosimile, sulla base
di riscontri oggettivi, l’eccezione di compensazione.
e) __________
rileva di aver depositato fr. 87'500.-- presso l’ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________ e che vi è ora una procedura pendente presso
la Pretura di Lugano, Sezione 4, “avente per oggetto di sapere se __________
era in mora o meno con il pagamento dell’importo di fr. 87'500.-- o se invece
il credito di fr. 348'000.-- opposto in compensazione è valido”.
Ex art.
259g cpv. 1 CO il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del
difetto da parte del locatore deve fissargli per iscritto un congruo termine e
può avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà presso
un ufficio designato dal Cantone le pigioni che giungeranno a scadenza.
Nel caso
di specie dalla documentazione agli atti non emerge che __________ abbia
proceduto al deposito delle pigioni conformemente alla procedura stabilita
all’art. 259g cpv. 1 CO, ritenuto che non risulta che la parte escussa abbia
fissato alla locatrice un termine per metterle a disposizione i locali mancanti
e avvertendola che, scaduto infruttuosamente questo termine, avrebbe proceduto
al deposito delle pigione.
Inoltre
__________ ha depositato l’importo in discussione in data 2 agosto 2001, quindi
quando le pigioni qui dedotte in esecuzione erano tutte ampiamente scadute.
Anche siffatta eccezione deve pertanto essere respinta.
f) Per
l’escussa concedere il rigetto dell’opposizione avrebbe come conseguenza che
nell’ipotesi il Pretore non riconoscesse il suo credito e assegnasse l’importo
depositato di fr. 87'500.-- all’istante, __________ sarebbe costretta a pagare
due volte lo stesso importo in virtù di due sentenze diverse. Per questo motivo
l’appellante ha invocato l’eccezione di litispendenza.
La
domanda di rigetto dell’opposizione, ancorché come nella fattispecie rilevante
da una situazione creditoria derivante da un rapporto di locazione, non rientra
nelle competenze dell’Ufficio di conciliazione (__________, Uffici di
conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le
controversie in materia di locazione in Il Ticino e il diritto, Lugano 1997)
rispettivamente del Pretore adito ex art. 274f CO. Per questo motivo quindi
l’eccezione di litispendenza sollevata da __________ deve essere respinta.
Si
richiama comunque l’attenzione dell’appellante sulla possibilità di promuovere
contro __________ un’azione ex 85a LEF per sospendere provvisoriamente
l’esecuzione rispettivamente un’azione ex art. 86 LEF di ripetizione per
pagamento indebito, nell’ipotesi che l’importo di fr. 87'500.-- dovesse essere
assegnato a __________ e quest’ultima non considerasse siffatto versamento
nell’ambito della procedura esecutiva.
- L'appello
18 gennaio 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono i rispettivi gradi di soccombenza in ambo le sedi
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 259g CO; 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
18 gennaio 2002 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 gennaio 2002 della Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1.L'istanza 19 luglio 2001 di
__________, è parzialmente
accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta dalla __________ al PE n.
__________ del 6/12 luglio 2001 dell’UE di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a Fr. 115’000.-- oltre interessi al 5% dal
- gennaio 2001.
2.La
tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è
posta per 2/5 a carico della __________ e per 3/5 a carico della __________, la
quale rifonderà alla __________ fr.500.-- quale parte di indennità.”
II. La tassa
di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata
dall’appellante, è posta per 3/4 a carico della __________ e per 1/4 a carico
della __________. rifonderà a __________ fr. 750.-- quale parte d’indennità.
III. Intimazione
a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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