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Numero d'incarto:
14.2002.27
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00027
Lugano
16 aprile
2002
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza presentata il 21 novembre 2001 da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con pronuciato 21
marzo 2002 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2./3. omissis”
Decisione
dedotta tempestivamente in appello da __________ in liquidazione che con atto
25 marzo 2002 ha postulato in via principale la retrocessione degli atti alla
giudice di prime cure per nuova decisione e in via subordinata la pronuncia del
fallimento della convenuta;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che con PE n. __________ del 16/21 marzo 2000 __________ in
liquidazione (in seguito: __________), __________, ha proceduto contro
__________ per l’incasso di fr. 79'965.50 oltre accessori;
che
l’opposizione interposta dall’escussa al PE è stata rigettata in via definitiva
dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza del 29 maggio
2000;
che
l’appello interposto da __________ contro siffatto pronunciato è stato respinto
da questa Camera il 30 luglio 2001;
che
il 24 ottobre 2001, così richiesto dalla creditrice, l’UE di Lugano ha emesso
contro __________ la comminatoria di fallimento;
che
con istanza 21 novembre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di __________;
che all’udienza di contraddittorio del 20 febbraio 2002 il
patrocinatore dell’appellante ha chiesto alla Pretore “che il termine che sarà
assegnato per l’anticipo delle spese sia determinato in 30 giorni al fine di
poter contattare la cliente in Italia”;
che
il 22 febbraio 2002 la Pretore ha assegnato a __________ un termine di 30
giorni per versare l’importo di fr. 1'000.-- quale anticipo delle spese
dell’ufficio fallimenti, avvertendo l’appellante che il mancato tempestivo
versamento dell’anticipo richiesto avrebbe comportato la reiezione
dell’istanza;
che con decisione 21 marzo 2001 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha respinto l’istanza, dopo aver rilevato che con ordinanza del 22
febbraio 2002 alla parte istante sarebbe stato assegnato un termine perentorio
di 10 giorni per far fronte al pagamento dell’importo di fr. 1'000.-- a valere
quale anticipo spese dell’ufficio fallimenti;
che con atto d’appello 25 marzo 2002 __________ ha postulato in via
principale la retrocessione degli atti alla giudice di prime cure per nuova
decisione e in via subordinata la pronuncia del fallimento di __________;
che
con l’atto di appello l’istante ha prodotto la ricevuta postale, comprovamente
l’avvenuto pagamento il 22 marzo 2002, dell’importo di fr. 1'000.-- a favore
della Pretura di Lugano;
che
la Pretore, dopo aver accolto la richiesta avanzata dall’appellante in sede di udienza
di contraddittorio, assegnandole il 22 febbraio 2002 un termine di 30 giorni
per versare l’importo di fr. 1'000.--, con il pronunciato impugnato, per una
manifesta svista, ha rilevato che il termine di dieci giorni assegnato alla
parte istante sarebbe decorso infruttuosamente e ha di conseguenza respinto
l’istanza;
che
il pagamento è avvenuto prima della scadenza del termine assegnatole con
l’ordinanza del 22 febbraio 2002, dell’importo di fr. 1'000.-- a favore della Pretura
di Lugano;
che
la manifesta svista della Pretore deve essere sanata mediante declaratoria di
nullità del pronunciato impugnato;
che
in ossequio alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, l’incarto viene
retrocesso alla prima giudice affinché abbia a esaminare se in concreto siano
dati gli estremi per la pronuncia del fallimento;
che
visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC,
applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla
notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni;
che
l’appello 25 marzo 2002 di __________ in liquidazione, __________ va quindi
accolto;
che
per le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati gli art.
art. 313 bis CPC; 25 LALEF; 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
Pronuncia:
- L’appello 25 marzo 2002 di __________ in liquidazione,
__________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la sentenza 21 marzo 2002 (inc. __________) della Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata, e l’incarto le viene retrocesso
perché abbia ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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