Appeal granted due to manifest error in bankruptcy application

14.2002.27Autre juridiction16 avr. 2002Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor in liquidation appealed against the Lugano bankruptcy judge’s rejection of its bankruptcy application. The appellate chamber found that the lower court had made a manifest mistake: it had granted a 30-day deadline for the CHF 1,000 advance on costs, but then rejected the request on the mistaken assumption that a 10-day deadline had expired. Since payment had in fact been made in time, the rejection was annulled and the file remitted for a fresh decision on whether the conditions for bankruptcy were met. No court fee or indemnity was imposed.

Regeste Omnilex

Art. 313 bis CPC; Art. 25 LALEF; Art. 61 cpv. 1 and Art. 62 cpv. 1 OTLEF: where the first-instance decision rests on a manifest factual mistake concerning compliance with a procedural time limit, the error must be corrected on appeal by annulling the decision and remitting the file. Respect for the double instance principle requires that the lower court itself examine the substantive prerequisites still outstanding. The appellate court may dispense with costs and indemnities in view of the circumstances (consid. 1-2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.27

Data decisione, Autorità: 16.04.2002, CEF

Incarto n. 14.2002.00027

Lugano 16 aprile 2002 EC/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 21 novembre 2001 da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con pronuciato 21 marzo 2002 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2./3. omissis”

Decisione dedotta tempestivamente in appello da __________ in liquidazione che con atto 25 marzo 2002 ha postulato in via principale la retrocessione degli atti alla giudice di prime cure per nuova decisione e in via subordinata la pronuncia del fallimento della convenuta;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con PE n. __________ del 16/21 marzo 2000 __________ in liquidazione (in seguito: __________), __________, ha proceduto contro __________ per l’incasso di fr. 79'965.50 oltre accessori;

che l’opposizione interposta dall’escussa al PE è stata rigettata in via definitiva dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza del 29 maggio 2000;

che l’appello interposto da __________ contro siffatto pronunciato è stato respinto da questa Camera il 30 luglio 2001;

che il 24 ottobre 2001, così richiesto dalla creditrice, l’UE di Lugano ha emesso contro __________ la comminatoria di fallimento;

che con istanza 21 novembre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di __________;

che all’udienza di contraddittorio del 20 febbraio 2002 il patrocinatore dell’appellante ha chiesto alla Pretore “che il termine che sarà assegnato per l’anticipo delle spese sia determinato in 30 giorni al fine di poter contattare la cliente in Italia”;

che il 22 febbraio 2002 la Pretore ha assegnato a __________ un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 1'000.-- quale anticipo delle spese dell’ufficio fallimenti, avvertendo l’appellante che il mancato tempestivo versamento dell’anticipo richiesto avrebbe comportato la reiezione dell’istanza;

che con decisione 21 marzo 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, dopo aver rilevato che con ordinanza del 22 febbraio 2002 alla parte istante sarebbe stato assegnato un termine perentorio di 10 giorni per far fronte al pagamento dell’importo di fr. 1'000.-- a valere quale anticipo spese dell’ufficio fallimenti;

che con atto d’appello 25 marzo 2002 __________ ha postulato in via principale la retrocessione degli atti alla giudice di prime cure per nuova decisione e in via subordinata la pronuncia del fallimento di __________;

che con l’atto di appello l’istante ha prodotto la ricevuta postale, comprovamente l’avvenuto pagamento il 22 marzo 2002, dell’importo di fr. 1'000.-- a favore della Pretura di Lugano;

che la Pretore, dopo aver accolto la richiesta avanzata dall’appellante in sede di udienza di contraddittorio, assegnandole il 22 febbraio 2002 un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 1'000.--, con il pronunciato impugnato, per una manifesta svista, ha rilevato che il termine di dieci giorni assegnato alla parte istante sarebbe decorso infruttuosamente e ha di conseguenza respinto l’istanza;

che il pagamento è avvenuto prima della scadenza del termine assegnatole con l’ordinanza del 22 febbraio 2002, dell’importo di fr. 1'000.-- a favore della Pretura di Lugano;

che la manifesta svista della Pretore deve essere sanata mediante declaratoria di nullità del pronunciato impugnato;

che in ossequio alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, l’incarto viene retrocesso alla prima giudice affinché abbia a esaminare se in concreto siano dati gli estremi per la pronuncia del fallimento;

che visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni;

che l’appello 25 marzo 2002 di __________ in liquidazione, __________ va quindi accolto;

che per le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF);

Per questi motivi,

richiamati gli art. art. 313 bis CPC; 25 LALEF; 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

Pronuncia:

  1. L’appello 25 marzo 2002 di __________ in liquidazione, __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza, la sentenza 21 marzo 2002 (inc. __________) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata, e l’incarto le viene retrocesso perché abbia ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

bankruptcyappealadvance on costsprocedural deadlinemanifest errorremanddouble instancecosts waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance rejection of the bankruptcy application had to be annulled because of a manifest clerical/motor error concerning the payment deadline.

Solution extraite

Yes. The payment was made within the 30-day deadline granted, so the rejection rested on a manifest mistake and had to be annulled.

Motifs extraits

The appellate court found that the lower court had itself granted 30 days to pay the CHF 1,000 advance, yet the challenged decision incorrectly referred to an expired 10-day term. Since the fee had been paid before the granted deadline elapsed, the error had to be cured by declaring the decision null and remitting the case.

Question juridique clé

Whether the file should be remitted to the first-instance court for a new decision on the merits of the bankruptcy request.

Solution extraite

Yes. Respect for the double instance guarantee required remittal so the first court could examine whether bankruptcy conditions were met.

Motifs extraits

Because the first-instance court had not properly examined the substantive prerequisites for declaring bankruptcy, the appellate court remitted the file for a new decision in line with its considerations.

Question juridique clé

Whether court costs and compensation should be charged in appeal proceedings.

Solution extraite

No costs or compensation were awarded due to the peculiarities of the case.

Motifs extraits

The appellate court expressly dispensed with the judicial fee and any indemnity.

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