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Numero d'incarto:
14.2002.25
Data decisione, Autorità:
24.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00025
Lugano
24 aprile
2002/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 4 febbraio 2002 presentata da
rappr. da __________
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12
marzo 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della ___________, a far tempo da __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 18 marzo 2002
ne postula l'annullamento;
preso
atto delle osservazioni 15 aprile 2002 della __________;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 25/26 marzo 2002 all'appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 4 febbraio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 11'171.15 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 6 marzo 2002 l'escussa non è
comparsa.
C. Con pronunciato 12 marzo 2002 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 12
marzo 2002 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 18 marzo 2002 la __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento producendo una ricevuta 22
marzo 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr.
11'793.40 a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. A).
E. Con le sue osservazioni la creditrice ha confermato di essere stato
tacitata da parte della __________.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all'autorità superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Ex art. 174 cpv. 2
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2
n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn /
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, op. cit., p. 446
ss.; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 22 marzo 2002 dell’UE di Lugano (doc. A) emerge che
il debito della __________ nei confronti dell'appellata __________, di cui
all'esecuzione in oggetto n. 842'814, è stato saldato, per cui risulta
adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va osservato
che dall'estratto delle esecuzioni 17 aprile 2002 emerge che l'unica esecuzione
pendente nei confronti dell'appellante è giunta solo allo stadio di opposizione
totale, per cui in questa fase procedurale non può ancora essere ritenuto che
l'appellante sia effettivamente debitrice dell'importo posto in esecuzione. Dal
predetto estratto non risultano d'altro canto attestati di carenza di beni a
carico della __________.
Può pertanto
essere ritenuto che la __________ non si trova in uno stato d'illiquidità e che
è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui anche il presupposto della
solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.
Risultando
pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la
dichiarazione di fallimento pronunciata dalla prima giudice va annullata.
- L'appello 18 marzo 2002 della __________ va quindi accolto.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante, il pagamento del credito dedotto in
esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano
indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 18 marzo 2002 della _________ è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 12 marzo 2002 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.00123 nei confronti della
__________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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