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Numero d'incarto:
14.2002.110
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.110
Lugano
6 giugno 2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. __________) promossa con istanza 23 settembre 2002 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE
di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 26'567,10 oltre interessi
e spese;
vista
la sentenza 19 novembre 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
che accoglie parzialmente la suddetta istanza, respingendo l’opposizione in via
provvisoria per fr. 18'617,10 oltre interessi all’8% dal 1. agosto 2001,
preso
atto dell’appello 27 novembre 2002 di __________ nonché delle osservazioni 24
dicembre 2002 della controparte;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile;
che
nella procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria – un vaglia cambiario
valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito
dell'emittente, anche se non è stato levato protesto;
che
lo stesso vale nei confronti dell’avallante, ritenuto che questi è obbligato
nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1
CO per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO; cfr. CEF 13 novembre 2002
[14.2002.62], cons. 2a; Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco, n. 152 ad art. 82
LEF, con rif.);
che
tuttavia, come per le altre cartevalori, l’opposizione può essere rigettata in
via provvisoria soltanto qualora l’escutente abbia prodotto l’originale
dell’effetto cambiario o – per la cambiale unicamente (cfr. art. 1098 CO) – un
duplicato ai sensi dell’art. 1063 CO (cfr. Rep. 1975, 101 s.; Staehelin, op. cit., n. 154 ad art. 82,
con rif.);
che
può in casu rimanere aperta la questione di sapere se sia sufficiente una copia
del titolo ai sensi dell’art. 1066 CO (norma applicabile al vaglia cambiario
per il rinvio dell’art. 1098 CO), in quanto il doc. C, contrariamente a quanto
imposto dall’art. 1067 cpv. 1 CO, non indica chi detiene l’originale;
che
tale presupposto non ha tanto per scopo il controllo dell’autenticità –
presunta – del titolo (problema del resto comune a tutti i titoli di rigetto e
che viene esaminato solo se viene esplicitamente sollevato dall’escusso, cfr. Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82
con rif.) quanto la verifica della qualità di creditore – portatore –
dell’escutente, siccome l’obbligato in un titolo all’ordine è tenuto a pagare
solo dietro presentazione del titolo (cfr. art. 1028 e 1047 cpv. 1 CO, ai quali
rinvia l’art. 1098 CO; Meier-Hayoz/von
der Crone, Wertpapierrecht, 2. ed., Berna 2000, n. 185, 187 e 191 ad §
2);
che
nel caso di specie l’escutente ha prodotto solo una fotocopia del vaglia
cambiario sul quale fonda la propria istanza (cfr. doc. C);
che
sebbene la relativa censura dell’escusso sia inammissibile in quanto sollevata
solo in sede d’appello (cfr. art. per il rinvio dell’art. 25 LALEF), questa
Camera deve rilevarla d’ufficio, siccome il giudice del rigetto accerta
d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello, e
ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se
presenti, dalle ragioni da loro sostenute (__________, Rep. 1972, p. 344, cons.
6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se
la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84;
Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c);
che
d’altra parte il doc. B, seppur in congiunzione con i doc. C (vaglia) e D
(sentenza di non ammissione dell’opposizione cambiaria interposta da
__________.), non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione per il
credito causale, in quanto vincola solo ____________________. e non il suo
amministratore unico, ossia l’escusso;
che
in particolare il punto 4, “per meglio garantire il suo [__________] credito
[recte: debito] nei confronti della __________ ”, mette a carico unicamente
della società l’obbligo di sottoscrivere un vaglia cambiario avallato dal suo
amministratore unico;
che
anche se si volesse dedurne un impegno di quest’ultimo, sebbene la convenzione
non sia stata firmata dall’escusso a titolo personale, esso verterebbe soltanto
sull’avallo del vaglia cambiario – impegno poi effettivamente adempiuto – e non
sull’assunzione del debito causale della società;
che
a futura memoria occorre osservare come la censura appellatoria relativa al
fatto che l’escusso non avrebbe avallato il vaglia cambiario a titolo personale
bensì solo quale amministratore unico di __________ sia del tutto
insostenibile;
che
infatti l’amministratore di una società non ha personalità giuridica in sé, ma
può agire o come organo della società oppure a titolo personale;
che
siccome non ha senso che l’avallo sia dato dall’emittente per sé stesso (cfr.
Paul Carry, Fiche juridique 452,
Ginevra 1942, ad II), l’avallo figurante sul doc. C può essere stato dato solo
dall’amministratore unico a titolo personale;
che
siccome l’emittente di un vaglia cambiario risponde allo stesso modo
dell’accettante di una cambiale (cfr. art. 1099 cpv. 1 CO), non è necessaria
una tempestiva presentazione del titolo ai sensi dell’art. 1024 CO (per la
cambiale, cfr. Paul Carry, Fiche
juridique 449, Ginevra 1942, ad A.I.1, 5. capoverso; Stephan Netzle, Basler Kommentar zum OR, vol.
II, 2. ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 1024), purché esso non
sia prescritto, ciò che – in virtù dell’art. 1022 cpv. 1, per il rinvio
dell’art. 1098 cpv. 3 CO – vale anche per l’avallante dell’emittente (cfr. Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., n.
5 ad § 15, ultimi due trattini);
che,
salvo clausola espressamente iscritta sul vaglia cambiario pagabile a vista o a
certo tempo vista (cfr. art. 995 CO, al quale rinvia l’art. 1098 cpv. 2 CO),
interessi sono dovuti solo dal momento della regolare presentazione;
che
l’appello va quindi accolto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 82 LEF; 995, 1022, 1024, 1066, 1067, 1096, 1098 CO; 48, 49, 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
- L’appello 27 novembre 2002 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 19 novembre 2002
(EF.__________) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, sono
riformati come segue:
“1. L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 180.-- è posta a carico di __________, __________, la
quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo d’indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata da __________, è posta a
carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione a:__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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