Appeal inadmissible for lack of legal interest in bankruptcy liquidation

14.2002.104Autre juridiction26 mai 2003Dismissed

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Résumé

The Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Court decided an appeal against the Lugano District Judge's approval of summary liquidation of a bankruptcy. The appellant complained that the State tax collection office had not advanced the liquidation costs and sought annulment of the first-instance decision and closure of the bankruptcy for lack of assets. The court held that the appellant, a legal entity, showed no prejudice because any uncovered liquidation costs would fall on the Canton, while the company would be struck from the commercial register in any event. The appeal was therefore inadmissible for lack of legal interest. The court confirmed that liquidation advances must in fact be paid to the bankruptcy office and imposed appeal costs on the appellant.

Regest

Art. 307 CPC-TI; admissibility of an appeal for lack of gravamen in bankruptcy proceedings. An appeal is inadmissible when the appellant does not demonstrate a legal interest affected by the contested decision. In the liquidation of a bankrupt legal entity, the fact that any uncovered liquidation costs would ultimately be borne by the State, while the debtor will in any event be struck from the commercial register, excludes personal prejudice. The court further recalls, with respect to advances under Art. 230 cpv. 2 LEF and analogous advances under Art. 68 cpv. 1 LEF, that such amounts must actually be paid into the bankruptcy office for reasons of transparency and accounting clarity; however, that remark does not cure the absence of standing (consid. 1-2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.104

Data decisione, Autorità: 26.05.2003, CEF

Incarto n. 14.2002.104

Lugano 26 maggio 2003 CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (FA.2002.985) promossa con istanza 31 ottobre 2002 da


in relazione alla procedura fallimentare di


chiedente l’autorizzazione alla liquidazione con procedura sommaria del predetto fallimento;

vista la sentenza 5 novembre 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha accolto l’istanza;

preso atto dell’appello interposto l’11 novembre 2002 da


rappr. Da __________

chiedente l’annullamento della sentenza impugnata e la chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivi;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’appellante si aggrava contro la sentenza impugnata, facendo valere che l’Ufficio esazione e condoni, con la sua richiesta di continuare la procedura fallimentare, ha omesso di versare all’Ufficio fallimenti l’anticipo di fr. 7'000.-- stabilito nella decisione pretorile 18 settembre 2002 e pubblicata sul Foglio Ufficiale n. __________ del __________;

che l’appellante non dimostra però in quale modo i propri interessi sono pregiudicati dalla sentenza impugnata;

che nell’ipotesi in cui il risultato della liquidazione in via sommaria non dovesse consentire neppure la copertura delle spese di liquidazione, solo lo Stato del Cantone Ticino ne subirebbe le conseguenze;

che infatti l’appellante, siccome è una persona giuridica, dovrà in ogni caso essere radiata dal registro di commercio al termine della procedura fallimentare (cfr. art. 66 cpv. 2 ORC), di modo che l’eventuale scoperto non potrà essere posto a suo carico;

che l’appello si rivela di conseguenza irricevibile, per carenza di gravamen (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 5 e 6 ad art. 307);

che occorre tuttavia ricordare all’Ufficio esazione e condoni e all’Ufficio fallimenti di Lugano che l’anticipo delle spese di liquidazione ai sensi dell’art. 230 cpv. 2 LEF – alla stregua di tutti gli altri anticipi ex art. 68 cpv. 1 LEF (in particolare la tassa per la notifica di un precetto esecutivo, che nella prassi l’Ufficio esazione e condoni rettamente accredita sempre sul conto dell’ufficio esecuzione prima della notifica) – deve effettivamente essere versato sul conto dell’Ufficio fallimenti, anche per motivi di trasparenza e di chiarezza della contabilità interna dello Stato;

che del resto il principio dell’uguaglianza tra creditori, compresi quelli di diritto pubblico (cfr. DTF 120 III 23 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 84 ad art. 1-37; 24 ss., 33 ad art. 44), impone di trattare allo stesso modo il fisco cantonale e gli altri creditori;

che le spese seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in quanto non sono state richieste osservazioni dall’Ufficio esazione e condoni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 68, 230 LEF; 66 ORC; 48, 49, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. L’appello 11 novembre 2002 __________, è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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