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Numero d'incarto:
14.2002.00049
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00049
Lugano
3 luglio 2002/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 14 marzo 2002 presentata da
contro
patr. dall’avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14
marzo 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________ di __________, a far tempo da mercoledì 15 maggio 2002
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ di
__________ che con atto 27 maggio 2002 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 29/31 maggio 2002
all'appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 14 marzo 2002 __________ ha chiesto il fallimento di
__________ di __________ per l'importo di fr. 666.-- oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 24 aprile 2002 la debitrice non è
comparsa.
C. Con decreto 15 maggio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ di __________. a far
tempo da mercoledì 15 maggio 2002 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 27 maggio 2002 __________ di ____________________
ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di
avere saldato il 17 maggio 2002 il debito nei confronti della parte appellata e
producendo una ricevuta dell'UE di Lugano relativa al versamento di fr. 955.60
a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. A). L'appellante ha poi rilevato di
avere provveduto a saldare il 17, il 21 e il 24 maggio 2002 tutti gli altri
debiti posti in esecuzione, sempre per il tramite dell'UE di Lugano (doc. C e
D), per cui non risultano né precetti esecutivi, né atti di carenza di beni a
suo carico, come risulta dalla dichiarazione dell'UE di Lugano 24 maggio 2002
(doc. B).
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'Autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo
-
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o che
-
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b)
L’autorità giudiziaria superiore può
considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione
agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere
e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa
considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria
superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora
solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al
concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve
essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà
passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in
questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal
valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di
fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il
fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,
quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di
credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le
esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono
però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa
appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la
produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione.
La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla
concessione dell’effetto sospensivo (Roger
Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 17 maggio 2002 dell'UE di Lugano (doc. A) emerge che
il debito dell'appellante nei confronti di __________ di cui all'esecuzione in
oggetto n. __________, è stato saldato, per cui risulta adempiuto il
presupposto previsto dall'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che
concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dalle ricevute
dell'UE di Lugano 17, 21 e 24 maggio 2002 concernenti i versamenti effettuati
dall'appellante risulta che le esecuzioni pendenti sono state saldate (doc. C e
D). L'UE di Lugano ha infatti confermato con dichiarazione 24 maggio 2002 (doc.
B) che contro __________ di __________ non vi sono procedure esecutive in
corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. L'unica esecuzione è
quella in oggetto che ha portato alla dichiarazione di fallimento che ci
occupa.
Sulla base dei
predetti documenti può quindi essere ritenuto che l'appellante non si trova in
uno stato di illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni, per
cui il presupposto della solvibilità appare come reso sufficientemente
verosimile.
Risultando
pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la
dichiarazione di fallimento pronunciata dalla prima giudice va annullata.
- L'appello 27 maggio 2002 __________ va quindi accolto.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante, il pagamento del credito dedotto in
esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile (art. 49 OTLEF). Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 27 maggio 2002 __________ è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 15 maggio
2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
__________ nei confronti di __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di __________
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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