AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2002.00035
Data decisione, Autorità:
07.08.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00035
Lugano
7 agosto 2002
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (SP.1995.116)
promossa con istanza 7 giugno 1995 da
contro
istanza di sequestro accolta con decreto 8 giugno 1995 emanato dalla
Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, che ha
ritenuta valida per la nuova procedura di sequestro la garanzia bancaria ex
art. 273 LEF di fr. 210'000.-- già prestata nell’ambito di un precedente
sequestro;
e
ora sull’istanza 27 aprile 2000 del debitore sequestrato
tendente ad ottenere l’aumento della garanzia ex art. 273 LEF da fr.
210'000.-- a fr. 400'000.--;
istanza parzialmente accolta dalla Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 4, che con decisione 28 marzo 2002 (inc.SP.1995.116)
ha cosi statuito:
“1. L’istanza
27/28 aprile 2000 è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza alla __________, rappr. dall’avv. __________, è fatto obbligo di
prestare un’ulteriore garanzia di primario istituto bancario con sede in
Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo di fr. 30’000.--
(trentamila) per eventuali danni che dovessero risultare a dipendenza del
sequestro N. __________ di cui al decreto 8 giugno 1995 di questa Pretura (Inc.
SP.95.116) qualora detto sequestro si rivelasse ingiustificato.
-
La garanzia dovrà essere
prestata entro 30 (trenta) giorni dall’intimazione del presente decreto,
con la comminatoria che in caso di inadempienza il sequestro diverrà caduco.
-
La garanzia deve valere per tutta
la durata del sequestro e fino alla crescita in giudicato della decisione
finale di un’eventuale causa ex art. 273 cpv. 2 LEF promossa dal beneficiario.
§ In
caso di revoca o decadenza definitiva del sequestro, la garanzia prestata dovrà
rimanere valida fino almeno ad un anno dalla revoca, rispettivamente dalla
decadenza del sequestro. Potrà essere liberata prima della decorrenza di detto
anno soltanto con il consenso esplicito del beneficiario oppure su ordine del
giudice previa istanza di parte.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare dal
qui istante, restano a suo carico nella misura di 5/6, mentre 1/6 è posto a
carico della convenuta, cui l’istante rifonderà fr. 300.-- a titolo di
ripetibili parziali.
-
omissis”;
decisione impugnata da __________, che con appello 17 aprile 2002
chiede venga giudicato:
“I. L’appello
è accolto.
II. Il
decreto impugnato viene riformato come segue:
L’istanza è respinta.
- La
tassa di giustizia di CHF 200.--, e le spese di CHF 100.--, da anticipare
dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellante
CHF 1'500.-- per ripetibili.
III. La
tassa di giustizia di CHF …… e le spese del presente giudizio di appello sono
poste a carico del signor __________, che rifonderà all’appellante l’importo di
CHF …….. a titolo di ripetibili.
IV. omissis”.
preso
atto del fatto che il sequestrato non ha presentato osservazioni.
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 7 giugno 1995, __________. (qui di seguito: __________ ha chiesto
contro __________, domiciliato in __________, a concorrenza di un credito di
fr. 556'108.40, il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di una garanzia
bancaria (n. 247/0717/91) rilasciata su ordine di __________ da __________
favore del sequestrato per l’importo di Lit. 714'000'000 oltre interessi per un
massimo di Lit. 178'500'000.
B. L’8
giugno 1995, la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ordinava
il sequestro come richiesto da __________, ritenendo valida per la nuova procedura
di sequestro la garanzia bancaria ex art. 273 LEF di fr. 210'000.-- già prestata
nell’ambito di un precedente sequestro.
C. Con
istanza 27 aprile 2000, __________ ha nuovamente postulato un aumento della
garanzia – una prima richiesta di aumento essendo stata respinta con decreto 2
ottobre 1996 della Pretura di Lugano –, a causa del lungo tempo trascorso dal
sequestro. L’istante ha fatto valere che l’importo della garanzia era stato fissato
in considerazione di una durata della causa in Italia di 5 anni, mentre ne
trascorreranno invece almeno sette prima che sia emanato il giudizio di secondo
grado. Un aumento della garanzia a fr. 400'000.-- apparirebbe quindi adeguato.
La controparte, debitamente interpellata, si è opposta alla richiesta.
D. Con
sentenza 28 marzo 2002, la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, sezione
4, ha parzialmente accolto l’istanza di aumento, per un importo supplementare
pari a fr. 30'000.--. La prima giudice ha in sostanza ritenuto che, quand’anche
il debitore sequestrato non ha preteso di dover fare capo a prestiti per
rimediare al blocco degli averi – in essere dal 1995 – o di aver perso o di
perdere in futuro eventuali affari in seguito a questo blocco, la creditrice
sequestrante dal canto suo non ha fornito ulteriori elementi atti a rendere il
suo credito più verosimile rispetto al momento in cui è stato pronunciato il
sequestro. Avuto riguardo all’entità dei beni sequestrati, alla presumibile
durata della causa ed alle conseguenti spese legali, la giudice di prime cure
ha ritenuto giustificato un aumento della garanzia nella misura di fr.
30'000.--.
E. Con
appello 17 aprile 2002, __________ si aggrava contro tale sentenza, per i motivi
seguenti:
• contrariamente a
quanto giudicato in DTF 113 III 94, la pretesa dell’appellante non appare meno
verosimile che al momento della concessione del sequestro;
• la durata della
causa in Italia è irrilevante, visto che il sequestrato non ha reso verosimile
di patire alcun danno dal sequestro;
• le spese relative
alla causa di merito (azione di convalida del sequestro) non rientrano nei
possibili danni provocati dal sequestro dei beni;
• il rapporto tra
importo della garanzia e valore dei beni sequestrati, già superiore al 30% al
momento della concessione del sequestro, aumenta ulteriormente con l’avvento
dell’EURO.
F. __________
non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Questioni
procedurali
1.1. Per
crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1
a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per
la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5
cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è
retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante,
può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne
ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una
procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a
nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278
cpv. 2 LEF), rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva
opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque
nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere
di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Bertrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.
478; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in:
BlSchK 1995, p. 135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte
le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora
sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora
soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione
(cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del
creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
Vol. III, n. 38 ad art. 278).
La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o
di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci
giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo
LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in
caso di valore inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con
ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG).
1.2. Per
l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del
debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia in tutti i stadi della procedura di
sequestro (cfr. Jérôme Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, p. 308; Stoffel,
op. cit., n. 18 ad art. 273).
1.3. La questione dell’imposizione
di una garanzia essendo strettamente connessa alla decisione sul sequestro va
esaminata d’ufficio già al momento della concessione del sequestro,
sulla base dei soli atti e allegazioni addotti dall’istante (Reeb, op. cit., p. 466 s.; Walter
A. Stoffel, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 33 ad art. 272 LEF e n. 18 ss. e 29 ad art. 273 LEF). In caso di
imposizione ab initio, ossia già al momento della concessione del
sequestro, l’esecuzione del provvedimento esecutivo dipenderà in linea di
principio dalla prestazione della garanzia richiesta, ciò che dovrà risultare
in modo esplicito dal decreto di sequestro. La garanzia ex art. 273 LEF (rispettivamente
un suo adeguamento) può tuttavia essere chiesta anche successivamente (ciò che
per altro era possibile anche nel diritto previgente, cfr. DTF 113 III
94, 112 III 112, 107 III 32 cons.3 e rif. ivi): e meglio nell’ambito della pedissequa
(eventuale) procedura di opposizione ex art. 278 LEF (con il rilievo che anche
il creditore – cui di principio è preclusa la via dell’opposizione – potrà, e
meglio dovrà (cfr. DTF 126 III 488, cons. 2a), postulare la riduzione o
la liberazione della garanzia già prestata in occasione della discussione
sull’opposizione interposta dal debitore o dal terzo (cfr. Stoffel, op. cit., n. 29 ad art.
273 LEF; Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen
nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 605; Amonn/Gasser, op.
cit., n. 68 ad § 51, p. 420), oppure – nell’ipotesi che non sia già pendente
una procedura di opposizione ex art. 278 LEF rispettivamente, come in concreto,
che non vi sia mai stata alcuna procedura di opposizione – nell’ambito di una
procedura a sé stante (cfr. Stoffel,
op. cit., n. 24 ad art. 273 LEF; Amonn/Gasser,
op. cit., n. 83 ad § 51, p. 422; Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité
de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997. p. 83 ss.),
procedura quest’ultima che nel Cantone Ticino è pure retta dall’art. 20 LALEF,
l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita dell’art. 273 LEF dovendosi
considerare senz’altro quale lacuna della legge in senso proprio (cfr. CEF 15
aprile 1999 [14.99.11], cons. 3b).
In
entrambi i casi di successiva imposizione o di adeguamento della garanzia a
nuove circostanze, dalla prestazione della garanzia (nuova o modificata)
dipenderà il mantenimento del sequestro
(Stoffel, op. cit., n. 25 ad art. 273 LEF).
1.4. Ammessa
la proponibilità di una istanza di adeguamento della garanzia ex art. 273 LEF
alle mutate circostanze, e stabilito che la medesima va trattata in una
procedura sommaria ex art. 20 LALEF, il presente gravame risulta senz’altro
ricevibile, i combinati art. 16 e 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG
prevedendo infatti il rimedio dell’appello contro una decisione di prima
istanza quando il valore della lite ammonta ad almeno fr. 8’000.--.
1.5. Ex
art. 22 LALEF, il termine per ricorrere contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria in materia LEF è di 10 giorni. Contrariamente a quanto allegato
dall’appellante, “per le ferie valgono le disposizioni della LEF” (art. 23 cpv.
1 LALEF). Questa Camera, così come del resto la Camera di cassazione civile per
i ricorsi per cassazione in materia LEF, ha già avuto modo di statuire che tale
norma rinvia sia all’art. 56 LEF per la determinazione dei periodi di ferie che
all’art. 63 LEF per il computo dei termini scadenti durante le ferie, il quale
dispone che in tale evenienza il termine è prorogato fino al terzo giorno dopo
la fine delle medesime (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 15 ad art. 22 LALEF, nonché CEF 14 marzo 2002
[14.01.1], in cui la questione viene riesaminata alla luce del nuovo diritto).
Appare quindi logico che l’art. 23 LALEF rinvii anche al computo del termine di
ricorso, quando la decisione viene, come nel caso di specie (intimazione del 28
marzo 2002), intimata durante le ferie, ritenuto che le ferie esecutive
pasquali, nell’anno 2002, si estendevano dal 24 marzo al 7 aprile (cfr. art. 56
n. 2 LEF). La giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle conseguenze
di una notifica durante le ferie non è omogenea, almeno sulla questione di
sapere se l’atto esecutivo è annullabile (cfr. DTF 121 III 92) o no
(cfr. DTF 121 II 284-285). Sembra invece esserci una certa unanimità sul
fatto che il dies a quo dei termini che decorrono dall’intimazione è da
riportare al primo giorno dopo le ferie (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, vol. III, n. 54 ad art. 56; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 13 e 17 ad art. 56-63, con rif.;
quest’autore ritiene d’altronde che si dovrebbero distinguere la questione
della validità dell’atto esecutivo da quella del decorso dei termini). In casu,
a prescindere dalla questione di sapere se siffatta censura sia ricevibile,
nessuna delle parti ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per il
motivo che essa è stata notificata durante le ferie; l’intimazione va quindi
ritenuta valida, il dies a quo essendo però da riportate all’8 aprile
2002, di modo che il ricorso è tempestivo.
1.6. a) Tutte
le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, vanno pronunciate in
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale tipo di procedura devono rispettare la massime dispositiva ("Dispositionsmaxime"),
il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di
celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,
op. cit., p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto
altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod
non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta
stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato
sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10; di
diverso parere: Artho von Gunten,
op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6],
cons. 1.5a).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung")
ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie
cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne
Hohl, La réalisation du droit
et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85
ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il giudice del
sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli che potrebbero
essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte. Quest'ultima non
può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che in diritto – ma deve
sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro ai documenti topici
a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni non debitamente motivate saranno
ignorate per carenza di forma del gravame.
c) Quando una
parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente,
in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si
applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non
bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del
caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio l'Istituto svizzero di
diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso di omissione, il
giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
d) Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano
al vero (Piégai, op. cit.,
n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti
divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
-
vi è un
“inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,
cons. 3 e 5; Stoffel, op.
cit., n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della
tesi del sequestrante;
-
dall’esame
degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti
per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità
nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto
altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre
soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile,
quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da
quanto affermato dal sequestrante.
Per garantire i
diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante –
dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in
funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una
garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa
si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro
(cfr. Gilliéron, BlSchK
1995, p. 132; Piégai, op.
cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe
verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che
l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del
sequestro (cfr. Criblet,
op. cit., p. 80; Reeb, op.
cit., p. 467 s.).
1.7. Secondo
l'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons.
1.5.e) sono ricevibili sia i veri nova che gli pseudonova.
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di
ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli
allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3). Va qui rilevato che
anche nella procedura ricorsuale contro la decisione sulla garanzia le parti
hanno la facoltà di avvalersi di fatti nuovi (in questo senso anche Stoffel, op. cit., n. 30 ad art.
273 LEF).
- Nel
merito
Per l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti
sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e
il giudice può obbligarlo a prestare garanzia in tutti i stadi della procedura
di sequestro.
La formulazione potestativa è stata ripresa nel nuovo tenore della
norma, lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (largo)
margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della
fattispecie. Infatti l’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale
dal grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei
presupposti del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia
non può supplire all’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Criblet, op. cit., p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.). Tanto
più quindi si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per
ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di
una garanzia, essendo maggiore il rischio di un sequestro infondato –
segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili
dall’istante potrebbe rivelarsi in seguito inesistenti, o perché il sequestro
potrebbe aver colpito beni appartenenti in realtà a terzi – e conseguentemente
maggiore l’ipotesi di un danno. Quanto all’ammontare della garanzia, va
calcolato valutando il danno eventuale che il sequestro determina o può determinare
per il preteso debitore o per il terzo e non invece in base all’importo del
credito invocato a sostegno del sequestro (DTF 113 III 94/104, cons.
12). Occorre in particolare considerare l’ammontare del credito per cui è
chiesto il sequestro (solo nella misura in cui fissa il limite superiore
dell’importo della garanzia), la natura dei beni da sequestrare e la loro
importanza per il debitore (o il terzo), così come le spese, la durata presumibile
e la complessità dell’ipotizzabile processo di convalida nonché le spese e le
ripetibili della procedura di opposizione al sequestro (cfr. DTF 113 III
100 ss.; Stoffel, op.
cit., n. 9 e 21 s. ad art. 273 LEF; Criblet, op. cit., p. 80); le spese di sequestro
e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto da anticipare dal
preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF), non vanno invece garantite.
Visto
il carattere sommario della procedura, spetta al sequestrato (cfr. art. 8 CC)
rendere verosimile (cfr. supra cons. 1.6d) l’esistenza di tutti i fattori
determinanti per la fissazione della garanzia (cfr. decisione 27 gennaio 1999
dell’Obergericht zurighese, citata da Peter Breitschmid, Übersicht
zur Arrestwilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999, p.
1020 ad 4.6.2).
2.1. Nel
caso di specie, quo all’asserito danno riferito al blocco del credito (garanzia
bancaria) sequestrato, si rileva come l’appellato non ne abbia reso verosimili
né l’esistenza né l’entità, ritenuto comunque che l’importo massimo garantito
da __________ appare fisso ed è verosimilmente già stato del tutto preso in
considerazione per la fissazione della garanzia di fr. 210'000.--.
2.2. Per
quanto riguarda la questione delle spese legali connesse al sequestro, va
notato che in una vecchia sentenza (DTF 48 III 236 s.), il Tribunale
federale aveva considerato che le spese dell’azione di convalida del sequestro
non sono un danno diretto ai sensi dell’art. 273 LEF; ulteriormente, è stata
invece ritenuta non arbitraria la soluzione contraria (cfr. DTF 93 I
284; 113 III 101 ss., cons. 10c; 126 III 100 ss., cons. 5c), che ha il favore
della dottrina (cfr. Peter Albrecht,
Die Haftpflicht des Arrestgläubigers nach schweizerischem Recht, tesi Zurigo
1968, p. 48-49, lett. B. b; Ernst Meier,
Die Sicherungsleistung des Arrestgläubigers (Arrestkaution) gemäss SchKG 273 I,
tesi Zurigo 1978, p. 19; Silvio Rossetti,
Das schweizerische Arrestrecht und seine Reformbedürftigkeit, tesi Zurigo 1983,
- 75; Criblet, op. cit.,
- 78 s.; Piégai, op. cit.,
- 255 ss.; Stoffel, op.
cit., n. 9 ad art. 273) e della giurisprudenza zurighese e ginevrina (cfr. i
rif. citati da Piégai, op.
cit., nota 1119 p. 255).
a) In verità,
le spese legali connesse alla causa di convalida del sequestro, a differenza di
quelle sorte nell’ambito della procedura di opposizione al sequestro (art. 278
LEF), non sono esclusivamente la causa del sequestro, visto che il sequestrato
si difende anche – e in primo luogo – nel merito. La causa di convalida del
sequestro è anzitutto una causa ordinaria di merito, che il creditore, anche
indipendentemente da un eventuale sequestro, è costretto ad inoltrare per
ottenere il pagamento del suo credito. Ciò nonostante è vero che la necessità
di una difesa per il convenuto è maggiore nel caso in cui l’attore ha ottenuto
la concessione di un sequestro, poiché nell’ipotesi di una soccombenza del convenuto,
la sentenza potrebbe essere eseguita direttamente sugli oggetti sequestrati.
Non regge d’altronde l’obiezione dell’appellante secondo cui la presa in
considerazione delle spese riferite all’azione di convalida del sequestro equivarrebbe
ad anticipare, in modo arbitrario, un giudizio di merito sull’esistenza del
danno. Infatti, l’art. 273 LEF impone al giudice del sequestro di valutare prima
facie la consistenza del credito vantato dal sequestrante, per determinare il
principio e l’estensione della garanzia da prestare a favore del sequestrato.
In definitiva, le spese legali connesse ad una causa di convalida del sequestro
possono essere considerate quale danno ai sensi dell’art. 273 LEF.
b) In casu, la
prima giudice sembra aver considerato che dall’aumento non previsto della
durata della causa di merito in Italia derivino spese legali supplementari per
il sequestrato, da garantire ex art. 273 LEF. L’appellante allega invece che
l’elemento temporale non ha rilevanza di sorta, poiché l’appellato non ha
fornito prove sulle conseguenze che esso patirebbe a causa di questo ulteriore
lasso di tempo. Orbene, è vero che __________ non ha reso verosimile con
un’esposizione dettagliata confortata da riscontri oggettivi e concreti, di
essere esposto a dover sostenere spese legali superiori a quelle ipotizzate nel
1994 a causa dell’incremento della durata della causa. D’altronde, risulta
dalla sentenza 29 novembre 1994 della Pretura di Lugano, Sezione 4, con la
quale è stato determinato nell’ambito della precedente procedura di sequestro
l’importo della garanzia di fr. 180'000.--, poi portato a fr. 210'000.--, che
tale importo tiene già conto “della possibile e probabile durata della procedura
giudiziaria di accertamento del credito (prudenzialmente valutabile in cinque
anni se si considerano i tre gradi di giurisdizione e le presumibili difficoltà
istruttorie) e delle conseguenti inevitabili spese legali che essa cagionerà”.
Quindi, il Pretore aveva già incluso nella garanzia le spese legali riferite
alla causa di merito in tutti e tre gradi di giurisdizione; che la giustizia
italiana sia stata meno veloce da quanto previsto non cambia ovviamente
l’importo di siffatte spese (se non per la perdita di interessi sugli importi
corrisposti per il loro pagamento, posta però non richiesta né quantificata da
__________).
- L’appello
17 aprile 2002 di __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati
l’art. 273 LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: 1. L’appello
17 aprile 2002 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 28 marzo 2002 (SP.1995.116)
della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, è riformato come
segue:
“1. L’istanza
27/28 aprile 2000 è respinta”.
mentre
i dispositivi n. 2, 3 e 4 sono annullati.
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 300.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a
__________. fr. 600.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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