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Numero d'incarto:
14.2002.00001
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00001
Lugano
14 marzo 2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.__________) promossa con istanza 23 ottobre 2001 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di Lugano (doc. D) notificato il 17 novembre 2001 per il
pagamento di fr. 19'730.-- oltre interessi e spese;
vista la
sentenza 14 dicembre 2001 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, che ha accolto l’istanza e respinto pertanto in via provvisoria
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso atto
dell’appello 8 gennaio 2002 della società immobiliare __________ nonché delle
osservazioni 1. febbraio 2002 della controparte;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
la decisione impugnata è stata intimata all’appellante il venerdì 14 dicembre
2001 e le è pervenuta il 17 dicembre 2001;
che
l’atto appellatorio è stato spedito a questa Camera solo l’8 gennaio 2002;
che
l’appellante lo ritiene tempestivo, tenuto conto delle ferie giudiziarie di
diritto federale, mentre la controparte lo reputa tardivo, in quanto il termine
di 10 giorni, iniziato prima delle ferie, sarebbe scaduto il terzo giorno utile
dopo le ferie, ossia in concreto il 4 gennaio 2002;
che
il diritto esecutivo federale non prescrive né proibisce un ricorso contro la
sentenza di rigetto dell’opposizione, lasciando ai cantoni la competenza di
istituire rimedi di diritto cantonale e di organizzarne la procedura, che deve
tuttavia avere carattere sommario (cfr. art. 25 n. 2 lett. a LEF) e rispettare
lo spirito e gli imperativi del diritto esecutivo federale, in particolare il
principio di celerità (per una critica dell’approvazione da parte del Consiglio
federale di leggi cantonali che hanno introdotto rimedi di diritto ordinari
contro le sentenze di rigetto, cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 81 ss. ad
art. 84);
che
il diritto ticinese prevede, contro le decisioni di rigetto dell’opposizione,
il rimedio dell’appello o del ricorso per cassazione a dipendenza del valore
litigioso (art. 22 LALEF);
che
“per le ferie valgono le disposizioni della LEF” (art. 23 cpv. 1 LALEF);
che
da quest’ultima norma non risulta chiaramente se è applicabile soltanto la
disposizione federale che definisce i periodi di ferie (art. 56 n. 2 LEF)
oppure anche quella determinante gli effetti delle ferie sulla decorrenza dei
termini (art. 63 LEF), ossia se, per quanto concerne il problema qui in esame, il
termine di appello che viene a scadere durante le ferie esecutive di diritto
federale è sospeso durante le medesime (art. 132 CPC, per il rinvio dell’art.
25 LALEF) o se è prorogato fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie
(art. 63 LEF);
che
nella prima ipotesi l’appello sarebbe da considerare tempestivo, poiché il
termine di appello avrebbe cominciato a decorrere solo dal 2 gennaio 2002 (art.
131 cpv. 1 e 132 CPC);
che
invece nella seconda ipotesi esso andrebbe dichiarato irricevibile per
tardività, visto che il termine, non sospeso dalle ferie (art. 63, 1. periodo
LEF), sarebbe scaduto il 27 dicembre 2001, scadenza però riportata al 4 gennaio
2002 per l’effetto dell’art. 63, 2. periodo LEF, ritenuto che non è applicabile
al caso di specie la giurisprudenza (cfr. DTF 121 III 284 s.) – peraltro
non costante (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 27 ad art. 63) – secondo la quale il dies a quo dei termini
che cominciano a decorrere da un atto esecutivo notificato durante le ferie va
riportato al primo giorno utile dopo la fine delle ferie, per il motivo che la
notifica della sentenza di rigetto è regolare poiché intimata prima delle ferie
(cfr. Gilliéron, op. cit.,
n. 28 ad art. 63 a contrario);
che
in effetti, il dies a quo (ossia il giorno dal quale un termine comincia
a decorrere ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LEF) del termine di appello è nel caso
di specie anteriore al primo giorno delle ferie natalizie (18 dicembre 2002)
(cfr. Gilliéron, op. cit.,
n. 23 ad art. 63), anche se non viene considerato per il computo del termine
(art. 31 cpv. 1 LEF);
che
vigente la legge cantonale del 1991 di attuazione della LEF (AEF), poi
sostituita con l’attuale LALEF del 12 marzo 1997, questa Camera aveva a due
riprese considerato applicabile l’art. 63 LEF al termine di appello contro le
sentenze di rigetto dell’opposizione (cfr. CEF 20 ottobre 1976 in re
E. c/ W., Rep. 1978, 177 s.; CEF 15 giugno 1989 in re M.J. c/
R.M., Rep. 1990, 294 ss.), parere peraltro condiviso dalla Camera di cassazione
civile (cfr. i rif. in Cocchi/Trezzini,
CPC commentato, Lugano 2000, n. 15 ad art. 22 LALEF);
che
il testo dell’art. 57 AEF era tuttavia diverso dall’art. 23 LALEF, in quanto
disponeva che “non vi sono ferie per le autorità giudiziarie ove si tratti di
procedura sommaria” (cfr. succitato Rep. 1976, 177);
che
non vi sono però spiegazioni nel Messaggio n. __________ del 6 novembre 1996
sull’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre
1994 della LEF (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, coll. “blu” CFPG n. 3, Lugano 1998, appendice VI, p. 373
ss.), all’origine dell’adozione della LALEF e della LPR, sui motivi del
cambiamento di formulazione dell’art. 23 LALEF, di modo che si può già
escludere che il legislatore abbia voluto sostanzialmente modificare la regola
esistente;
che
del resto con l’art. 13 LPR, il cui testo (“come ferie valgono quelle stabilite
dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento”) è analogo a quello
dell’art. 23 LALEF, si è inteso evitare equilibrismi interpretativi fondati sul
dualismo tra norme di diritto federale e disposizioni procedurali cantonali
(cfr. Cometta, op. cit.,
p. 214);
che
la volontà del legislatore cantonale di semplificare la legislazione esecutiva
esclude la tesi secondo la quale agli art. 13 LPR e 23 LALEF si rinvierebbe
solo all’art. 56 LEF e non anche all’art. 63 LEF;
che
pur volendo interpretare l’art. 23 cpv. 1 LALEF nel senso più favorevole per
l’appellante, si giungerebbe comunque allo stesso risultato, poiché, secondo il
Tribunale federale (DTF 115 III 93 s., cons. 3; 50 I 226 s., cons. 2) e
la dottrina apparentemente maggioritaria (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 63; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 89 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 79 ad art. 84), l’art. 63 LEF è
anche applicabile – ove il diritto cantonale preveda un rimedio giuridico
ordinario – al termine per ricorrere contro la decisione di rigetto dell’opposizione
scadente durante le ferie, a motivo che dal senso e lo scopo della legge
federale si deve dedurre il carattere generale della norma procedurale di cui
all’art. 63 LEF;
che
l’appello 8 gennaio 2002 va quindi dichiarato irricevibile per tardività;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 31, 63, 82 LEF; 23 LALEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
L’appello 8 gennaio 2002 della società immobiliare __________ è
irricevibile per tardività.
-
La
tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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