AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.81
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00081
Lugano
12 dicembre
2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 25 luglio 2001 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dall’ing. __________ al PE n. __________del 6/23
aprile 2001 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
14 settembre 2001 ha così deciso:
"1. È rigettata in via
definitiva per la somma di fr. 13'039.-- oltre interessi al 5% dal 6 aprile
2001 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di
Bellinzona, notificato il 23 aprile 2001.
-
Alla signora __________ viene concessa
l’assistenza giudiziaria.
-
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
150.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 400.-- per ripetibili."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 27 settembre 2001
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e indennità;
rilevato
che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 24 ottobre 2001,
postulanti la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che con istanza 24 ottobre 2001 __________ ha chiesto di essere posta a
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv.
__________, e che la parte appellante ha omesso di presentare le proprie
osservazioni a siffatta istanza;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________del 6/23 aprile 2001 dell’UEF di Bellinzona
__________ ha escusso l’ing. __________ per l'incasso di fr. 20'279.-- dedotti
fr. 7'240.-- di acconto, indicando quale titolo di credito: "6 Monaten à
fr. 2'897.--. Come da sentenza Pretura Winterthur”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura di Bellinzona.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 18 dicembre 1991 (doc. A),
cresciuta in giudicato, mediante la quale il __________, omologando la
convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dalle parti, ha
stabilito che l’ing. __________ ex art. 152 vCC per periodo indeterminato a
__________ l’importo mensile anticipato e indicizzabile di fr. 2'600.--. Nella
sentenza è altresì stabilito che nell’ipotesi la procedente dovesse convivere
con un nuovo compagno per più di dodici mesi, il suo diritto alla rendita
decadrebbe dal mese successivo e fintanto che vi è convivenza (doc. A numero 6
lett. c cpv. 5).
C. Con l’istanza di rigetto 25 luglio 2001 __________ precisato che
l’importo in esecuzione corrisponde agli alimenti non versati di fr. 2'897.--
mensili indicizzati al 1. novembre 2000, per il periodo da novembre 2000 a
aprile 2001, dedotti fr. 7'240.-- versati dal convenuto.
D. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto
all’istanza, asseverando che il contributo alimentare era “stato stabilito in
considerazione dell’allora precario stato di salute dell’istante e che dal 1.
aprile 1993 tale contributo non è più stato versato poiché l’istante conviveva
(e convive) con un altro uomo”.
Il
convenuto si oppone alla richiesta di parte istante perché non è stato provato
che la convivenza è cessata e perché le condizioni di salute di quest’ultima
sarebbero migliorate.
A mente
del convenuto “la clausola di concubinato prevista nella convenzione sulle
conseguenze del divorzio sarebbe nulla, poiché il diritto allora vigente
prevedeva solo la possibilità di una decadenza della rendita alimentare e non
una sua sospensione per la durata della convivenza”.
La
procedente in duplica, ha evidenziato “che in base alla sentenza di divorzio
pacificamente cresciuta in giudicato e frutto della volontà delle parti il
principio dettato fu quello del riconoscimento di un contributo alimentare a
favore della moglie vita natural durante. Questo era il principio fondamentale
voluto dalle parti con l’eccezione della sospensione e non soppressione come
preteso da controparte” in caso di convivenza con un altro uomo. L’istante
rileva inoltre di non aver miglior condizione economica rispetto al momento in
cui fu pronunciato il divorzio e nemmeno uno stato di salute migliore rispetto
al passato.
Pacifica,
contrariamente a quanto asserito da controparte, sarebbe la condizione di donna
che vive sola dell’istante.
E. Con
sentenza 23 febbraio 2001 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha accolto l’istanza, rigettando l’eccezione secondo cui l’escussa convive con
un altro perché “non è stata sufficientemente appurata l’effettiva sussistenza
di una convivenza tra l’istante ed altre persone, necessaria all’applicazione
della clausola di concubinato prevista nella convenzione”.
Per il
Segretario assessore anche l’argomentazione dell’escusso secondo cui la
clausola di concubinato convenuta nella convenzione sarebbe nulla, va respinta
perché “anche se la giurisprudenza interpretativa del vecchio articolo 153 CC
assimilava una susseguente convivenza ad un nuovo matrimonio, la stessa
consentiva pure la conclusione di una convenzione derogante al senso di
suddetta disposizione, ciò che è stato fatto nella fattispecie”.
F. Con
atto d’appello 27 settembre 2001 l’ing. __________ ha postulato la riforma del
giudizio pretorile rilevando che sarebbe incontestato che l’appellata perlomeno
dal 1. aprile 1993 convive con un altro uomo: la ripresa del versamento sarebbe
subordinata alla cessazione della convivenza, circostanza che spetterebbe alla
procedente dimostrare, e non, come ritenuto dal primo giudice, all’escusso.
G. Con
osservazioni 24 ottobre 2001 __________ si è opposta al gravame con protesta di
spese e ripetibili, rilevando come ritenuto dal primo giudice, spettava
all’appellante portare la prova della convivenza della ex moglie per liberarsi
dall’obbligo di dover contribuire al suo mantenimento.
H. Con
separata istanza 24 ottobre 2001 __________ ha chiesto di essere ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, asserendo di
essere indigente e producendo un’attestazione 19 giugno 2001 del __________
secondo cui la procedente non dispone di alcun reddito e patrimonio e di
conseguenza è al beneficio di prestazioni sociali per il suo sostentamento.
Considerato
in diritto:
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è
fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
passata in giudicato, ossia quando non può più essere impugnata con un rimedio
ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di
prestazione di garanzia (Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
19 n. 2).
b) Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di
causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti
posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 14 ad art. 385 CPC; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 1 e § 112 p. 262 e 272; DTF 113
III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.), così da permettere il rigetto in
via definitiva dell’opposizione.
c) La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 18 dicembre 1991
(doc. A), cresciuta in giudicato, mediante la quale il Bezirksgericht
Winterthur, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio
sottoscritta dalle parti, ha stabilito al suo dispositivo numero 6 lettera c
che l’ing. __________ ex art. 152 vCC per periodo indeterminato a __________
l’importo mensile anticipato di fr. 2'600.-- indicizzabile. Riferita al periodo
intercorrente tra il 1. novembre 2000 e il 30 aprile 2001, la sentenza 18
dicembre 1991 (doc. A), cresciuta in giudicato, costituisce valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo dedotto in
esecuzione di fr. 13’039 oltre accessori, corrispondenti alla differenza tra
l’importo complessivamente dovuto di fr. 20'279.—(sei mesi a fr. 2'897.--,
importo mensile indicizzato all’aumento del costo della vita. cfr. doc. B) e
quanto sarebbe stato, a mente della procedente, effettivamente versato
dall’ing. __________ per il periodo di computo, ossia complessivi fr. 7'240.--.
a) Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Se
la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone, l’escusso può
inoltre eccepire di non essere stato legalmente citato o legalmente
rappresentato (art. 81 cpv. 2 LEF).
b) Estinzione del debito, proroga del pagamento o prescrizione devono
essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio,
l'eccezione di estinzione avrebbe potuto essere sollevata già nella procedura
che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto
(cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81
LEF).
c) La prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere
verosimile un motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti
assolutamente chiari ed univoci (cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.
cit. n. 3 ad art. 81 LEF).
d) In
concreto il numero 6 lett. c cpv. 5 della sentenza 18 dicembre 1991 del
Bezirksgericht Winterthur, prevede che nel caso in cui la procedente dovesse
convivere con un altro uomo per più di dodici mesi, il diritto alla rendita
decade dal mese successivo al raggiungimento dei dodici mesi di convivenza e
questo fintanto che detta convivenza dura. Secondo dottrina e giurisprudenza
quando l’esistenza di un credito indicato in una sentenza è sottoposta ad una
condizione risolutiva (in casu l’esistenza di un rapporto di convivenza di una
determinata durata), l’opposizione deve essere mantenuta solo se il debitore
prova con documenti che la condizione si è realizzata (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 45 ad art. 80 con rif.). Nell’ipotesi
il debitore non riesca ad apportare tale prova, il giudice deve rigettare
l’opposizione ed il debitore deve promuovere un’azione di accertamento
dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF rispettivamente un’azione di
ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF (Staehelin, op. cit., n. 45 ad art. 80).
Nel
caso di specie l’ing. __________ non ha provato in alcun modo e come richiesto
dalla dottrina e dalla giurisprudenza sopra menzionati che la condizione
risolutiva da cui dipende la sospensione del diritto ai contributi alimentari,
ossia il perdurare della convivenza dal mese di novembre 2000 al mese di aprile
2001 tra la procedente e il suo ex compagno, si sia realizzata. Per questo
motivo quindi l’appello deve essere respinto e la sentenza del primo giudice
integralmente confermata.
a) L’assistenza
giudiziaria è concessa nei limiti dell’art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal
momento della domanda, a chi giustifica di non poter sopperire alle spese della
lite, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole
(art. 27 cpv. 1 LALEF). Il gratuito patrocinio è concesso se, date le
condizioni precedenti, il richiedente non è in grado di agire con atti propri
(art. 27 cpv. 3 LALEF).
b) L’istanza presentata
da __________ può essere accolta in considerazione dell’esito favorevole del
gravame, della necessità oggettiva di patrocinio nonché della prova dello stato
d’indigenza della richiedente (cfr. attestazione 19 giugno 2001 del __________
secondo cui la procedente non dispone di alcun reddito e di alcun patrimonio ed
è al beneficio di prestazioni sociali per il suo sostentamento).
Risultando la parte
appellante soccombente, l’assistenza giudiziaria concerne esclusivamente il
patrocinio dell’appellata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80
e 81 LEF; 27 LALEF
pronuncia
I. L’appello
27 settembre 2001 dell’ing. __________, è respinto.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, è posta a carico di
__________, il quale rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
III. __________, è posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede
di appello da parte dell’avv. __________, Bellinzona.
IV. Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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