Bankruptcy annulled after proof of payment before declaration

14.2001.77Autre juridiction31 oct. 2001Modified

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Résumé Omnilex

The debtor appealed a bankruptcy declaration entered by the Lugano District Court, Section 5. On appeal, it produced a receipt showing that the debt had been paid before the bankruptcy judgment. The appellate court held that this documentary proof was sufficient under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act to establish extinction of the debt before the first-instance decision. It therefore allowed the appeal, annulled the bankruptcy declaration, and charged the procedural costs to the appellant, with no award of party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 172 n. 3 LEF; art. 174 cpv. 1 LEF: il fallimento dev'essere annullato in sede di appello quando il debitore dimostri con documenti che il credito, interessi e spese compresi, era estinto prima della decisione di primo grado. In appello sono ammissibili fatti nuovi soltanto se anteriori al giudizio impugnato. Un mezzo documentale idoneo, quale una quietanza di pagamento, è sufficiente a provare l'estinzione del debito e impone la riforma del giudizio di fallimento. Le spese seguono la soccombenza secondo l'OTLEF; in difetto di specifica statuizione, nessuna ripetibile è assegnata.

Texte intégral

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2001.77

Data decisione, Autorità: 31.10.2001, CEF

Incarto n. 14.2001.00077

Lugano 31 ottobre 2001 /B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 24 luglio 2001 presentata da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 settembre 2001 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, Lugano, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 24 settembre 2001 dalla __________ che ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 28 settembre 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 24 luglio 2001 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 6'293.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 5 settembre 2001 nessuna delle parti è comparsa.

C. Il 17 settembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.

D. Con atto d’appello 24 settembre 2001 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta datata 14 settembre 2001 emessa da __________, consulente __________ fe, con cui viene confermato il versamento di fr. 7'553.60 a saldo della procedura esecutiva in oggetto n. __________ (doc. A).

Considerato

in diritto:

  1. Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  1. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 172 e 174 LEF

pronuncia:

I. L'appello 24 settembre 2001 __________, Lugano, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

"1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2001.00447, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

  2. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

bankruptcypayment proofappealnew factscost allocationdebt enforcement

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Question juridique clé

Whether the bankruptcy declaration had to be annulled because the debtor proved payment of the debt before the first-instance judgment.

Solution extraite

Yes. The receipt proved that the amount pursued had been paid before the bankruptcy declaration, so the bankruptcy declaration had to be annulled on appeal.

Motifs extraits

Under Art. 172 No. 3 and Art. 174 para. 1 LEF, a bankruptcy request must be rejected if the debtor proves extinction of the debt with documents, and new facts may be considered on appeal if they arose before the first-instance decision. The produced receipt was sufficient proof of prior payment.

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