AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00108
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00108
Lugano
6 febbraio
2002
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc.______) promossa con istanza 11 aprile 2001 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. ______
dell'UEF _________ notificato il 4 aprile 2001;
sulla
quale istanza il Segretario Assessore _________________, con sentenza 21 novembre
2001, ha così deciso:
"1. L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 600.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
-
omissis".
sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 6 dicembre 2001
ha postulato, a titolo principale, la riforma della sentenza pretorile nel
senso dell’accoglimento dell’istanza, e a titolo subordinato l’accoglimento
parziale dell’istanza limitatamente all’importo di fr. 465'000.-- oltre
interessi al 5,25% dal 20 ottobre 2000, protestando in ogni caso le spese ed
indennità di prima e seconda sede;
viste le
osservazioni 4 gennaio 2001 della parte appellata, che si è rimessa al giudizio
di questa Camera, salvo sulla questione delle tasse di giustizia ed indennità;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. ______ dell’UEF ________ (doc. D), __________ ha escusso
__________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare per l'incasso di fr.
465'000.--, oltre interessi al 5,5% dal 1.dicembre 1999 e spese, indicando
quale titolo del credito “Gemäss Kreditvertrag vom 26.3/1.4.1987 und Schuldannerkennung
vom 6.12.1999. Gesichert durch Inhaber-Schuldbrief über nom. 500'000.--, im 1.
Rang, dat. 13.4.1987, lastend auf Parzelle Nr. ___, Einfamilienhaus “
________” in ____________”. Un doppio del precetto esecutivo è pure stato
notificato alla qui appellata, __________, in qualità di “coniuge del debitore”.
Sia l’escusso sia la moglie hanno interposto opposizione. La procedente ne ha
chiesto il rigetto mediante due istanze separate.
B. All'udienza
di contraddittorio dell’11 giugno 2001, nella quale, per economia processuale,
sono state congiunte le due procedure (__________e __________) limitatamente
alla discussione, i coniugi __________ si sono opposti alle istanze con un
memoriale di risposta comune, contestando in particolare che il doc. F potesse
costituire un valido titolo di rigetto nonché il fatto che la cartella ipotecaria
fosse un titolo per gli interessi.
C. Con
sentenza 11 giugno 2001 resa nell’ambito della procedura diretta contro
__________, la Segretaria Assessore ___________, ha respinto l’istanza. Questa
Camera, con sentenza 20 agosto 2001 (inc. 14.2001.63), ha parzialmente accolto
l’appello 29 giugno 2001 inoltrato da __________ presentato anche contro
_________, nel senso che l’incarto è stato retrocesso al primo giudice perché
avesse ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi, rilevando che
l’eccezione sui cui si era fondata il giudice di prime cure per respingere
l’istanza (ossia il fatto che __________ avrebbe avuto solo un diritto di pegno
manuale sulla cartella ipotecaria) non era stata sollevata dall’escusso ma respingendo
le conclusioni prese contro __________ in quanto la stessa non era parte alla
procedura di cui all’inc. __________).
D. Con
sentenza 21 novembre 2001 resa nella procedura diretta contro __________ (inc.
________), il Segretario Assessore ________, ha respinto l’istanza per difetto
di identità tra il debitore (__________indicato sui documenti prodotti
dall’istante (in particolare la cartella ipotecaria) e l’escussa __________
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ facendo valere
che:
– __________ non
è stata convenuta come debitrice ma solo in qualità di coniuge dell’escusso
__________ tramite la notifica – in conformità dell’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF
– di una copia del precetto esecutivo diretto contro il marito e non con un
precetto separato;
– che l’appellata
non ha sollevato l’eccezione di cui all’art. 169 CC e neanche avrebbe potuto farlo
in quanto l’atto limitativo dei diritti inerenti all’abitazione familiare (il
contratto ipotecario) risale ad un periodo precedente l’entrata in vigore
dell’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF.
F. Nelle
sue osservazioni, __________ si è rimessa al giudizio di questa Camera per
quanto concerne la sua posizione nella procedura esecutiva, ribadendo per il
resto gli argomenti sostenuti in prima istanza e chiedendo che non venissero prelevate
né tasse di giustizia né indennità, asseritamente non richieste dall’appellante,
a motivo che tasse ed indennità sono già state accollate all’escusso __________
in una precedente decisione, che sarebbe potuta essere congiunta con la decisione
da emanare nella procedura in esame.
Considerato
in
diritto:
- È controversa la questione di sapere se il coniuge dell’escusso al
quale è stata notificata una copia del precetto esecutivo in conformità degli
art. 153 cpv. 2 lett. LEF e 88 cpv. 1 RFF possa motivare la sua opposizione
soltanto con l’eccezione fondata sull’art. 169 CC (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 153; apparentemente
nello stesso senso: Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 21 ad art. 153) oppure se possa inoltre contestare
l’esistenza e l’importo del credito posto in esecuzione nonché l’esistenza e
l’estensione del diritto di pegno immobiliare (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 12 ad § 33; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 29 ad art. 153, con rif. a Jent-Sørensen; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 211 ad b nonché nota 202; non espliciti: Daniel Staehelin, Zehn Fallen für
Grundpfandgläubiger in der Zwangsvollstreckung, AJP 1998, 367 ad VI; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar II/1/2,
Berna 1999, n. 35 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 226). La Commissione
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale di Lucerna segue la
dottrina (numericamente) maggioritaria (cfr. decisione 5 agosto 1999,
pubblicata in BlSchK 2001, 142 s., e SJZ 2001, 37 s., cons. 3.1). Anche la
Corte di cassazione civile del Tribunale cantonale del _______ sembra aver
adottato la seconda tesi in una decisione del 28 settembre 2000, poi impugnata
con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il quale non ha però
avuto modo di pronunciarsi sulla questione (cfr. sentenza 19 dicembre 2000,
inc. 5P.420/2000, cons. 4).
1.1. Il
testo dell’art. 153 cpv. 2 secondo periodo LEF è chiaro. Il coniuge può fare opposizione
“alla stregua del debitore”, quindi può contestare sia l’esistenza, la validità
e l’estensione del diritto di pegno che l’esistenza, la validità e l’importo
del credito garantito. Il riferimento esplicito dell’art. 153 cpv. 2 lett. b
LEF all’art. 169 CC è inteso ad evitare l’insorgere di sterili dispute
interpretative tra le nozioni di abitazione coniugale ex art. 162 CC (eheliche
Wohnung) e abitazione familiare ex art. 169 CC (Wohnung der Familie). La
nozione di abitazione coniugale non coincide infatti con quella di abitazione
familiare (Ivo Schwander,
Basler Kommentar zum ZGB, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I, n. 3 ad
art. 162, nonché n. 6 e 7 ad art. 169; cfr. pure Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 200).
1.2. Secondo
la giurisprudenza, il significato di una norma deve essere inteso anzitutto
nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l’autorità può scostarsene
solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero
senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori
preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla
relazione con le altre disposizioni (DTF 126 III 104 cons. 2c; 124 II
265 cons. 3a; 121 III 465 cons. 4a/bb con rinvii), ciò che non sembra essere
dato nel caso in esame.
a) L’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF è stato introdotto nella legge dalla
Commissione del Consiglio degli Stati. Dal voto del relatore – ammesso senza
discussione (cfr. Boll. uff. CSt 1994, p. 732), anche dall’altro Consiglio
(cfr. Boll. uff. CN 1994, p. 1419) – risulta l’intento, lodevole e in linea con
fondamento e scopo della norma litigiosa, di evitare che il coniuge all’oscuro
dell’esecuzione contro l’altro possa trovarsi di fronte ad una situazione
irreversibile. Non risulta pertanto dai lavori preparatori che si sia voluto
unicamente colmare una lacuna del diritto esecutivo (cfr. DTF 119 III
103 e la critica di Ivo Schwander
in AJP 1994, 257 ss.), adattandolo alle disposizioni del diritto matrimoniale,
e meglio all’art. 169 CC (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 6 ad art. 153; Bernheim/Känzig,
op. cit., n. 2 e 22).In altre parole, il legislatore non sembra aver voluto
limitare l’opposizione del coniuge dell’escusso all’eccezione dell’art. 169 CC
(come invece lo prospettava Schwander,
op. cit., p. 260 ad 4, quando ipotizzava un “spezifizierter Rechtsvorschlag”),
ma gli ha conferito la posizione di co-escusso, con tutti i mezzi di difesa
dell’escusso oltre a quello tratto dall’art. 169 CC.
b) Il
diritto esecutivo completa quindi la protezione offerta al coniuge dell’escusso
dall’art. 169 CC, il quale si applica soltanto a negozi giuridici – così come
risulta d’altronde dal suo stesso testo – e non a semplici fatti od omissioni
(cfr. Franz Hasenböhler,
Zürcher Kommentar II.1c, Zurigo 1998, n. 46 ad art. 169; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., n. 224), di modo che non trova applicazione nella situazione in cui il coniuge
escusso omette di opporsi ad un’ingiustificata esecuzione in realizzazione di
un pegno gravante l’abitazione familiare oppure si difende male. Visti i tempi
brevi che caratterizzano l’esecuzione forzata, il rinviare il coniuge
dell’escusso a chiedere l’intervento del giudice affinché ricordi all’escusso i
propri doveri familiari e se del caso gliene imponga il rispetto (cfr. art. 172
cpv. 3 e 178 CC; cfr. pure Hasenböhler,
op. cit., n. 44 ad art. 169; Hausheer/
Reusser/Geiser, op.
cit., n. 24 ad art. 169; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 224, con rif.) appare infatti una soluzione impraticabile.
c) In
assenza di ogni indiscutibile indicazione contraria nei lavori preparatori e
nella sistematica della legge, non vi sono motivi di scostarsi dal senso chiaro
dell’art. 153 cpv. 2 secondo periodo LEF. Gli argomenti di __________ andavano
quindi esaminati.
-
La
cartella ipotecaria di cui al doc. B costituisce un valido titolo di rigetto
dell’opposizione per il tipo di esecuzione scelto dall’appellante (cfr., per
identità di motivi, la decisione 20 agosto 2001 resa da questa Camera contro
__________ inc. 14.2001.63) pure nei confronti di __________ Infatti, quand’anche
considerata nell’esecuzione quale co-escussa, ella non risponde del debito
posto in esecuzione sull’intero suo patrimonio e nemmeno, a differenza del
terzo proprietario del pegno immobiliare, limitatamente all’oggetto del pegno.
Riveste solo il ruolo di interveniente nella lite che oppone il coniuge escusso
all’escutente e a questo titolo deve lasciarsi opporre il titolo sottoscritto
dal marito (in tal senso la già citata decisione 5 agosto 1999 dell’Obergericht
lucernese, cons. 3.2). Il legislatore non ha inteso dare al coniuge
dell’escusso più diritti di quelli spettanti a quest’ultimo, eccezione fatta
della censura tratta dall’art. 169 CC, che comunque consente al coniuge
dell’escusso di far valere l’assenza di un suo consenso esplicito alla costituzione
del pegno (consenso che comprende implicitamente un riconoscimento del debito garantito).
Nel caso di specie, __________ non ha contestato né la cartella ipotecaria in
quanto tale né ha messo in questione la sua validità dal profilo dell’art. 169
CC.
-
Appare
dubbia in casu l’esistenza di un interesse giuridico legittimo di __________ ad
interporre opposizione all’esecuzione di __________ visto che tale opposizione
è fondata sui medesimi motivi di quella del marito (i coniugi hanno presentato,
in prima sede, un memoriale di risposta comune): il rigetto dell’opposizione di
quest’ultimo implica infatti necessariamente il rigetto di quella della moglie.
Non era peraltro lo scopo del legislatore inutilmente complicare la procedura,
dando la facoltà al coniuge dell’escusso di interporre un’opposizione
costitutiva di un inutile doppione con quella dell’escusso. Visto però che per
il coniuge dell’escusso potrebbe successivamente sorgere un interesse giuridico
autonomo ad impugnare la sentenza di primo grado qualora l’escusso vi rinunciasse
od omettesse di far valere una censura che invece il suo coniuge ritenesse di
dover far valere in appello, occorre anche in una simile situazione considerare
ricevibile l’opposizione del coniuge.
-
In
ossequio alla garanzia del doppio grado di giurisdizione nonché per evitare
giudizi contraddittori, l’incarto va retrocesso alla prima giudice affinché
abbia a pronunciarsi sulle eccezioni sollevate da __________ e ad emanare una
nuova decisione, compresa la questione delle indennità.
-
L’appello
6 dicembre 2001 di __________ va quindi parzialmente accolto.
La
fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza
(cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), con il rilievo che la
problematica sollevata nell’appello in esame è del tutto diversa di quella
affrontata da questa Camera nell’ambito dell’appello interposto da __________
(inc. 14.2001.63).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82, 153 LEF; 169 CC; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
- L’appello 6 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, la sentenza 21 novembre 2001 (inc. ____________)
del Segretario _ ______________, è annullata, e l’incarto le viene retrocesso
perché abbia ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di __________ per fr. 400.-- e di __________ per fr. 500.--, la quale
rifonderà ad __________. fr. 200.-- a titolo di parte di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura _____________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster