AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00094
Data decisione, Autorità:
23.01.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00094
Lugano
23 gennaio 2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 luglio 2001 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da__________.
__________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da
__________ per l’importo di fr. 33'900.-- oltre interessi al 5% dal 6 marzo
2001 e spese;
vista la
sentenza 15 ottobre 2001 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via
provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,
preso atto
dell’appello 29 ottobre 2001 del____________________ in merito al quale la
controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sulla
sentenza 1. marzo 2001 della Prima Camera civile del Tribunale di appello (cfr.
doc. C), debitamente attestata cresciuta in giudicato;
che
giusta il secondo capoverso del dispositivo n. 1 di siffatta decisione, che
vede opposti l’appellante (per il quale sono intervenute accessoriamente
__________, e __________) – quale istante – ad __________ ed __________– quali
convenuti, “La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico dell’istante e delle intervenienti accessorie in solido.
L’istante rifonderà ai convenuti fr. 33’700.-- per ripetibili con vincolo di
solidarietà con le intervenienti accessorie fino a concorrenza di fr.
2’000.--“, mentre secondo il dispositivo n. 2 gli oneri processuali, in
complessivi fr. 400.--, da anticipare dai convenuti sono posti per metà a
carico di questi ultimi in solido e per l’altra metà a carico dell’istante, le
ripetibili essendo compensate;
che
qualora una (sola) prestazione sia dovuta a diversi creditori, sono
ipotizzabili tre tipi di rapporti giuridici, a dipendenza del fatto che i
creditori possano ciascuno far valere soltanto una parte del credito comune
(“Teilgläubigerschaft”, “créanciers partiels”), che debbano farlo valere tutti
insieme o tramite un rappresentante comune (“gemeinschaftliche Gläubigerschaft”,
“créanciers collectifs”) oppure che ognuno di essi possa far valere l’intero
credito in modo indipendente (Einzelgläubigerschaft”, “créanciers pour le
tout”, che quando sono di stesso rango sono qualificati di creditori solidali)
(cfr. Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Obligationenrecht, Allg. T., vol. II, 7a ed., Zurigo 1998, n. 3768 ss.; Pierre Tercier, Le droit des
obligations, 2. ed., Zurigo 1999, n. 1271 ss.);
che
per l’art. 150 cpv. 1 CO, che si riferisce a quest’ultima ipotesi, vi ha
solidarietà fra creditori soltanto quando il debitore dichiari la volontà di
autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito e nei casi
determinati dalla legge;
che
nel caso di specie non vi è agli atti una dichiarazione di tal genere da parte del____________________;
che
a prescindere dal fatto di sapere se i convenuti __________ ed __________
formino o no un litisconsorzio nella causa di merito, va rilevato che poiché la
decisione della Prima Camera civile non prescrive esplicitamente la solidarietà
tra creditori si deve presumere un riparto del credito in quote uguali (cfr.
art. 148 cpv. 4 CPC per analogia);
che
l’appellante non può invece essere seguito laddove sostiene che i convenuti
avrebbero dovuto procedere congiuntamente, poiché la sentenza di merito non
impone una tale limitazione e che non è stata dimostrata l’esistenza di una comunione
tra __________ ed __________
che
visto il carattere divisibile del credito per ripetibili, si deve piuttosto
presumere che gli appellati siano creditori “parziali”, ossia che ognuno di
essi sia autorizzato a far valere in modo indipendente la metà della somma
attribuita (cfr. Tercier,
op. cit., n. 1273 e – per analogia – 1237);
che
quindi se __________ poteva sì rappresentare __________ nell’esecuzione (non
figura tuttavia alcuna procura agli atti), egli non era però abilitato a far
valere la quota di quest’ultimo nella procedura giudiziaria di rigetto
dell’opposizione, vigente in Ticino il monopolio degli avvocati per la
rappresentanza in giudizio (art. 64 cpv. 1 CPC);
che
il rigetto definitivo dell’opposizione può quindi essere concesso soltanto per
la metà della somma di fr. 33'900.-- (fr. 33'700 di ripetibili di prima istanza
- metà della tassa di giustizia di seconda istanza), ossia fr. 16'950.--;
che
ex art. 81 LEF, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che
quale prova dell’estinzione del credito per compensazione valgono soltanto
documenti che siano idonei a giustificare almeno il rigetto provvisorio
dell’opposizione con riferimento a un riconoscimento di debito attestante una
pretesa creditoria liquida e indiscutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunkden”
cfr. DTF 115 III 100 cons. 4 con rif.; DTF 124 III 503 cons. 3a;
cfr. altresì Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art.
81, con rif.);
che
in casu l’eccezione di compensazione sollevata dall’appellante non è stata
sufficientemente sostanziata;
che
l’appellante non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, atto pubblico né
sentenza attestanti l’esistenza degli asseriti crediti in “restituzione” (della
sostanza del __________, da quanto risulta dall’allegato di risposta), risp. di
partecipazione alle spese pertinenti alla comunione ereditaria;
che
in particolare il doc. 6 comprova soltanto la cessione di un asserito credito
di fr. 35'900.-- e non l’esistenza e l'ammontare del credito stesso;
che
la sentenza 7 agosto 2000 della I Camera civile (doc. 5) non accerta
l’esistenza di alcun credito di __________, __________ e __________ contro __________
ma conferma soltanto il decreto cautelare 21 luglio 2000 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4 (cfr. doc. 4), il quale respinge l’istanza dell’appellante
per carenza di legittimazione attiva (cfr. il dispositivo delle due decisioni);
che
dal riferimento della I Camera civile ai contratti successori dei coniugi
__________ (doc. 5, p. 5, 3. capoverso) non è possibile dedurre se, e per quale
ammontare, __________ si sarebbe appropriato di beni successori la cui restituzione
potrebbe essere richiesta dagli altri eredi;
che
per il resto, all’infuori dei diritti cedutigli, __________ non è titolare dei
crediti successori, poiché essi spettano agli eredi (cfr. art. 560 cpv. 2 CC e Hans Reiner Künzle, Der Willensvollstrecker
im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, tesi di abilitazione, Zurigo
2000, p. 110 ad 3a e 112 s. ad 3), l’esecutore testamentario avendo solo il
diritto di disporne, se del caso in giudizio, sebbene a proprio nome (specie di
“Prozess-standschaft”);
che
le censure relative alla sentenza di merito invocata quale titolo di rigetto
sono irricevibili in questa sede (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 2 ad art. 81) e sarebbero semmai dovute essere fatte valere con i
rimedi ordinari di diritto;
che
comunque __________ avrebbe probabilmente potuto evitare la condanna al
pagamento delle ripetibili poste in esecuzione se avesse ritirato la sua
istanza dopo la pubblicazione del “testamento aggiuntivo” 8 ottobre 1997 che
gli revocava il mandato di esecutore testamentario, o almeno se l’avesse
sospesa in attesa dell’esito della causa sulla validità di siffatto testamento
aggiuntivo, ritenuto che gli interessi degli eredi potevano essere tutelati nel
frattempo dall’amministratore della successione nominato d’ufficio dal Pretore
(cfr. doc. 5, p. 2 e 3);
che
l’appello 29 ottobre 2001 va quindi parzialmente accolto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 80, 81 LEF; 150 CO; 64, 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia:
- L’appello 29 ottobre __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 15 ottobre 2001 della
Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, sezione 5 (inc. __________) sono
riformati come segue:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE
di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr.
16'950.--, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2001.
-
La tassa di giustizia in fr. 210.-- è
posta a carico metà per parte, compensate le indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico metà per parte, compensate le indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster