Appeal partly granted; bankruptcy declaration annulled for null service

14.2001.00088Autre juridiction9 janv. 2002Partially Granted

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Résumé

The appellate bankruptcy chamber partly admitted the appeal. It held that it must review absolute nullities ex officio and that the prior service defect, already recognized in a parallel supervisory decision, rendered the bankruptcy warning null. The bankruptcy declaration of the Mendrisio-Nord magistrate was therefore annulled. Despite this, the appellant was left with the first-instance court fee and the UEF costs because it had learned of the enforcement only after the bankruptcy hearing, while the appeal costs were shared equally and indemnities compensated.

Regest

Art. 22 and 174 LEF; absolute nullity in prior enforcement acts must be examined ex officio by the appellate bankruptcy authority, even if not invoked below. If the service of the payment order is null and the bankruptcy warning based on it is consequently annulled, the bankruptcy declaration cannot stand. Costs may nonetheless be left to the debtor where, had the debtor attended the bankruptcy hearing and raised the nullity objection, the first judge would have suspended the case under Art. 173 cpv. 2 LEF and avoided the bankruptcy proceedings; appeal costs may then be split and indemnities compensated.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2001.00088

Data decisione, Autorità: 09.01.2002, CEF

Incarto n. 14.2001.00088

Lugano 9 gennaio 2002 /CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 3 settembre 2001 presentata da


contro


fondata sul precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UEF di Mendrisio il 14 febbraio 2001 per l’importo di fr. 1'760,40 oltre accessori;

sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, con decreto 3 ottobre 2001, ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della ditta __________ a far tempo dal giorno 3 ottobre 2001 alle ore 14:30.

2./3./4. Omissis”.

sentenza dedotta tempestivamente in appello dal __________ che con atto 15 ottobre 2001 ne postula l’annullamento;

viste le osservazioni 31 ottobre 2001 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e indennità;

richiamata l’ordinanza presidenziale 18 ottobre 2001 con la quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’autorità di ricorso in materia fallimentare deve rilevare d’ufficio tutte le censure di nullità assoluta (ai sensi dell’art. 22 LEF) riferite ad irregolarità precedenti la decisione di prima istanza pur non allegate davanti al primo giudice, in particolare la nullità della comminatoria di fallimento (cfr. art. 174 cpv. 1, 2. periodo LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 e 16 ad art. 174);

che questa Camera, in qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF, ha, con decisione odierna (inc. ________), dichiarato nulla la notifica del precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Mendrisio ed annullato la relativa comminatoria di fallimento del 22 marzo 2001, in quanto il precetto esecutivo è stato indebitamente notificato al marito dell’amministratrice unica del __________;

che l’appello va quindi parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento dei dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata;

che le spese di prima istanza e quelle dell'UEF di Mendrisio vanno tuttavia lasciate a carico dell’appellante mentre quelle di seconda istanza sono da porre a carico metà per parte, poiché – secondo la propria ammissione dell’appellante (appello, n. 2 p. 4) – essa ha avuto conoscenza dell’esecuzione n. __________ in seguito alla citazione per l’udienza di fallimento;

che infatti se avesse presenziato a siffatta udienza ed eccepito la nullità della comminatoria di fallimento, si sarebbe evitata la dichiarazione di fallimento e la successiva procedura appellatoria, in quanto il giudice di prime cure avrebbe sospeso la sua decisione in base all’art. 173 cpv. 2 LEF e sottoposto il caso a questa Camera, respingendo poi l’istanza di fallimento in seguito all’annullamento della comminatoria di fallimento e ponendo le spese a carico degli istanti (cfr. art. 172 n. 1 LEF);

che la metà delle spese di seconda istanza va comunque messa a carico degli appellati che si sono opposti all’appello;

che le indennità di appello vanno pertanto compensate.

Richiamati gli art. 22, 172, 173, 174 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

I. L’appello 15 ottobre 2001 __________, è parzialmente accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 3 ottobre 2001 del Pretore di Mendrisio-Nord (inc. __________) nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.

  2. Le spese dell'UEF di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di


II. La tassa di giustizia del presente giudizio, in fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le indennità.

III. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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