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Numero d'incarto:
14.2001.00082
Data decisione, Autorità:
22.11.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00082
Lugano
22 novembre
2001
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 28 giugno 2001 da
contro
tendente
ad ottenere l’exequatur della sentenza 2 agosto 2000 del Tribunale di Como
(Italia) e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 28 settembre 2000 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Città, con sentenza 11 dicembre 2001
(__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta.
1.1 È riconosciuta e dichiarata esecutiva la sentenza 2
agosto 2000 del Tribunale di Como (doc. A agli atti).
1.2 Di conseguenza è rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta da __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF
di Locarno per gli importi di:
– fr. 40'400.-- oltre interessi
al 5% dal 13 settembre 1996
– fr. 11'281,15 oltre interessi
al 5% dal 22 settembre 2000,
nonché fr. 100.-- di spese
esecutive.
- Le spese e la tassa di
giudizio per complessivi fr. 400.--, da anticipare dall’istante, rimangono a
suo carico per 2/7 e sono poste a carico di __________ per 5/7.
Il convenuto rifonderà all’istante
la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili ridotte.
- omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 4 ottobre 2001
ha postulato, nel merito, l’annullamento della sentenza impugnata e la sua
riforma nel senso della reiezione totale dell’istanza di rigetto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le istanze;
viste
le osservazioni 22 ottobre 2001 dell’__________;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 26 settembre 2000 dell’UEF di Locarno
(doc. G), ___________ (in seguito la banca), __________ ha escusso __________,
per il pagamento degli importi di fr. 59'600.-- oltre interessi al 5% dal 13
dicembre 1996, e di fr. 11'285,90 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2000,
più le spese, indicando quale titolo di credito "fr. 59'600.-- pari a Lit.
50'000'000.-- al cambio medio del 16.07.92 – fr. 11'285,90 pari a Lit.
13'757'506.-- al cambio del 22.9.00)”. Sentenza esecutiva 2 agosto 2000 del
Tribunale di __________, depositata il 13 settembre 2000 e notificata il 20
settembre 2000. Esecuzione assistita da sequestro del 16 giugno 1993, inc. n.
398/27/93 del Pretore di Mendrisio-Sud”.
L'escusso
ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore, previo exequatur della sentenza italiana.
B. All'udienza
di contraddittorio 9 agosto 2001 la procedente si è riconfermata nella propria
istanza. L’escusso ne ha chiesto la reiezione integrale.
C. Con
sentenza 7 dicembre 2000, il Pretore di Locarno-Città ha parzialmente accolto
l’istanza, ritenendo che contrariamente a quanto avvenuto in una precedente
esecuzione condotta dall’UEF di Mendrisio e vertente sullo stesso credito (cfr.
CEF 18 giugno 2001 [14.2000.130]), la banca avesse provato la notifica della
sentenza italiana al patrocinatore dell’escusso, __________. Il primo giudice
ha respinto l’eccezione di violazione dell’ordine pubblico svizzero ai sensi
dell’art. 27 n. 1 CL, già per il fatto che lo stesso non contempla le norme
sulla competenza (art. 28 cpv. 4 CL), precisando che le censure relative
all’asserita non validità della clausola di proroga di foro ed alla carente
motivazione della propria competenza da parte del Tribunale di __________ non
apparivano comunque pertinenti. Quo al fatto che la “fideiussione” in base alla
quale la banca ottenne dai giudici italiani la condanna di __________ non
rivestisse la forma autentica in contrasto con l’art. 493 CO, il Pretore ha
evidenziato come l’escusso avrebbe dovuto ricorrere contro la sentenza
italiana, rilevando comunque che a tale contratto era stato applicato il
diritto italiano. Il giudice di prime cure, dopo aver rettificato un errore di
calcolo nella conversione in franchi svizzeri degli importi determinati dai
giudici italiani, ha tuttavia accolto l’eccezione di compensazione sollevata
dall’escusso per l’importo di fr. 2'600.--, pari alle indennità riconosciutegli
nella precedente procedura di rigetto davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud e a
questa Camera.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava __________ i, riproponendo le eccezioni di
carente notifica della sentenza italiana e di violazione dell’ordine pubblico
svizzero. Ribadisce che anche se si volesse ammettere che la sentenza di merito
sia stata notificata il 28 dicembre 2000, lo sarebbe stato dopo la promozione
dell’esecuzione – il PE è datato 22 settembre 2000 –, quindi ad un momento in
cui il credito fatto valere non era ancora esigibile. Infine, l’appellante
contesta nuovamente che il cambio lire italiane/franchi svizzeri sia stato
provato ed allega che comunque gli interessi di mora non decorrono prima del 22
settembre 2000, data della presentazione della domanda di esecuzione.
E. Nelle
sue osservazioni 22 ottobre 2001, la banca conclude per la reiezione
dell’appello, sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito.
Considerato
in
diritto:
-
La
decisione impugnata, emanata l’11 settembre 2001 dal Pretore di Locarno-Città,
è stata intimata al patrocinatore dell’escusso, per un motivo sconosciuto,
soltanto il venerdì 21 settembre 2001. __________ l’ha ritirata il lunedì 24 settembre
2001, di modo che il termine per appellare scadeva il 4 ottobre 2001. L’appello
è pertanto tempestivo.
-
Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione.
2.1. La
nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i
titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
2.2. In
casu, non è contestata né contestabile (il riferimento alla “Convenzione di Ginevra”
figurante a pagina 3 della sentenza italiana è frutto di un’inavvertenza manifesta,
come si evince dalla pagina 2 della medesima decisione) l’applicabilità della
Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del resto, il titolo di rigetto invocato
(doc. A1) è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia
(paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in
cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54
cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde alla definizione di decisione ai sensi
dell’art. 25 CL.
-
La
censura relativa all’asserita carenza di notifica della sentenza italiana
all’escusso è irricevibile, in quanto l’appellante, in contrasto con
l’esigenza di una motivazione chiara e dettagliata dell’appello, posta all’art.
309 cpv. 2 lett. f CPC (applicabile in casu per il rinvio dell’art. 25 LALEF), non prende minimamente posizione sull’argomentazione del primo
giudice, che del resto appare convincente.
-
Il
fatto che la sentenza italiana sia divenuta definitiva (il 28 settembre 2000,
cfr. doc. A, p. 4 a tergo, in alto) dopo l’introduzione dell’esecuzione (del 26
settembre 2000, cfr. doc. G) ma prima della chiusura dell’udienza di
discussione (del 9 agosto 2001) non impedisce la concessione del rigetto
dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 3; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 ad art. 80; cfr. pure per analogia: Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 302; contra: Pierre-Robert
Gilliéron, Annulation de l’opposition et exequatur, in: La revisione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, CFPG n. 16, p. 37 a.i.,
però senza giustificazione; Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 e
44 ad art. 79: opinione condivisibile solo nei casi in cui il credito nasce con
la decisione), poiché il credito è comunque diventato esigibile già prima della
promozione dell’esecuzione, ossia al momento dell’inoltro della domanda presso
il Tribunale di __________ avvenuto il 13 dicembre 1996 (cfr. doc. B, p. 4).
Infatti è da tale data che sono stati calcolati gli interessi di mora (cfr.
doc. A, p. 4).
-
La
decisione del giudice del merito sulla propria competenza non può di regola
essere riesaminata dal giudice dell’esecuzione (art. 28 cpv. 4 CL). Non è
d’altronde data in casu nessuna delle eccezioni contenute nella lista dell’art.
28 cpv. 1 e 2 CL, ritenuta esaustiva, fatta salva la riserva della Svizzera
dell’art. 1bis cpv. 2 Prot. n. 1 (cfr. Yves
Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3160 e
3180; Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 28). In
particolare, l’art. 17 CL sulla proroga di foro fa parte della Sezione 6 del
Titolo II della Convenzione di Lugano (non contemplato dall’art. 28 cpv. 1 CL)
e le norme sulla competenza non riguardano
l’ordine pubblico (art. 28 cpv. 4, 2. periodo CL). L’escusso avrebbe del resto
potuto contestare la competenza del Tribunale di __________ impugnando la
sentenza con i rimedi di diritto previsti dal diritto italiano.
-
La censura dell’appellante riguardante il merito della sentenza da
delibare (carenza di forma della “fideiussione”) è irricevibile in questa sede
(cfr. art. 29 CL). Può essere esaminata solo dal profilo dell’ordine pubblico
della Svizzera (art. 27 n. 1 CL).
Orbene, l’esecuzione della sentenza italiana, in concreto, ossia
nel suo risultato, non viola in modo manifesto l’ordine pubblico svizzero
(sull’interpretazione di questa norma, cfr. Donzallaz, op. cit., in particolare n. 2809-2815).
Infatti, anche in virtù del diritto svizzero, è ammessa la validità di contratti
di garanzia (in particolare in materia bancaria) che non rivestono la forma
dell’atto pubblico, anche se i loro effetti sono molto simili a quelli della
fideiussione stricto sensu (art. 492 ss. CO), se non addirittura più gravosi
per il garante, visto che sono “astratti”, ossia indipendenti dal obbligo garantito
(caratteristica che appunto li contraddistingua dalla fideiussione, cfr. ad es.
Daniel Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 4a. ed., Ginevra 2000, p. 340 ss.).
-
La
censura riferita al tasso di cambio è irricevibile per carenza di motivazione
(cfr. supra cons. 3). D’altronde, l’appellante non porta alcuna controprova
idonea a contrastare quelle offerte dalla banca (doc. C e D). Trattandosi poi
del dies a quo del decorso degli interessi di mora, risulta chiaramente dalla
sentenza di merito che sia quello della domanda, ossia il 13 dicembre 1996
(cfr. supra cons. 4). Il tasso dell’interesse (5%) non è oggetto di
controversia (cfr. primo pto 5 dell’atto di appello). È comunque inferiore a
quello che sarebbe potuto essere chiesto se fosse stata allegata e comprovata
l’applicabilità del diritto italiano, il quale determina il saggio legale
dell’interesse moratorio in 10% (art. 1224 e 1284 CCit., cfr. Rolf H. Weber, Berner Kommentar
VI/1/5, Berna 2000, n. 67 ad art. 104).
-
La
questione relativa all’emissione dell’avviso di pignoramento è stata risolta
con contestuale decisione di questa Camera quale autorità di vigilanza ai sensi
dell’art. 17 LEF (inc. 15.2001.271).
-
L’appello
4 ottobre 2001 __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF, 309 cpv. 2 lett. f CPC, 27, 28 e 29 CL
nonché 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
-
L’appello 4 ottobre 2001 __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata da
, rimane a suo carico. L'appellante rifonderà a fr. 800.--
a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________;
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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