AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00058
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00058
Lugano
12 settembre
2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 marzo 2001 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UEF di Mendrisio del 21 febbraio 2001;
sulla
quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, con sentenza 30
maggio 2001 (EF.__________), ha così deciso:
"1. L’istanza è parzialmente accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 10'000.--,
oltre interessi al 5% dal 01.01.2001 e fr. 70.-- di spese esecutive.
-
La tassa di giustizia in fr. 240.--, comprensiva
delle spese e da anticipare dall’istante, è posta a carico della parte
convenuta che rifonderà a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità.
-
omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 15 giugno
2001 ha postulato
la reiezione dell'istanza e protestato tasse, spese ed indennità di prima e seconda
sede;
viste le
osservazioni 12 luglio 2001 della parte appellata, che si è opposta al gravame,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. A), __________ ha
escusso __________ per l'incasso dell’importo di fr. 10'000.--, oltre interessi
al 6% dal 1. gennaio 2001, indicando quale titolo del credito: “Saldo contratto
di compra-vendita datato 08 giugno 2000, e racc. del 14.08.2000. Rimanenza
contratto compra-vendita Ristorante __________ del 08.06.2000”. L’escussa ha
interposto opposizione, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza
di contraddittorio del 18 maggio 2001, l'escussa ha eccepito quanto segue:
– il contratto di
cui al titolo di rigetto (doc. B) prevede il pagamento della rimanenza di fr.
5'000.-- a collaudo dei macchinari dell’esercizio pubblico, collaudo che non è
ancora avvenuto, di modo che tale importo non è esigibile;
– in ogni caso
nulla è dovuto in quanto gli oggetti venduti e costituenti l’inventario e
l’arredamento dell’__________ per il prezzo di fr. 30'000.--, di cui fr.
20'000.-- sono già stati pagati, sono altamente difettosi.
In
replica, l’escutente ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando che
l’escussa aveva acquistato l’inventario dopo averne preso ampia visione e ad un
prezzo chiaramente inferiore al valore effettivo, in considerazione dello stato
in cui si trovava la merce.
In
duplica, l’escusso ha precisato che non corrispondeva al vero che i beni erano
stati acquistati “come visti e constatati” in quanto al momento della
sottoscrizione del contratto venne fatto unicamente “un sopralluogo di sera a
luce di candela”, poiché l’osteria era chiusa da un anno e non beneficiava più
dell’erogazione di energia elettrica.
C. Con
sentenza 30 maggio 2001, la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
accolto parzialmente l’istanza, limitando il tasso di interesse al tasso del
5%, con riferimento all’art. 104 CO.
La
prima giudice ha considerato che l’escussa avesse acquistato l’inventario e
l’arredamento dell’__________ “come visti e constatati” e non avesse provato di
non essere stata a conoscenza, già al momento della sottoscrizione del contratto,
dei difetti fatti valere in sede di esecuzione.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, facendo valere
in primo luogo che il contratto di compravendita era stato concluso sotto la
condizione sospensiva del pagamento dell’importo di fr. 25'000.-- (cfr. doc. B,
ad n. 3 delle condizioni di pagamento), condizione non avvenuta in quanto
l’escussa aveva pagato soltanto fr. 20'000.--. Il contratto sarebbe stato
concluso solo successivamente, in modo tacito. L’appellante ha inoltre ribadito
l’assenza di collaudo nonché l’esistenza di difetti così gravi da giustificare
la risoluzione del contratto, risp. la riduzione del prezzo di vendita. Infine,
__________ ha ritenuto che l’esclusione di responsabilità contenuta nel
contratto era valida solo per quanto riguarda i difetti che si vedono alla luce
di una candela e che sarebbe comunque spettato all’escutente dimostrare che
l’acquirente aveva avuto conoscenza dei difetti al momento della conclusione
del contratto.
E. Nelle
sue osservazioni, la parte appellata ritiene che l’eccezione relativa
all’asserito carattere condizionale del contratto sia un novum irricevibile in
sede di appello. Essa aggiunge inoltre a titolo cautelativo che il fatto che non
abbia sollevato obiezioni contro il pagamento di soli fr. 20'000.-- invece dei
fr. 25'000.-- pattuiti costituisce una modifica tacita del contratto scritto,
avente per effetto di farlo entrare in vigore in modo anticipato, e non
significa la stipulazione di un nuovo contratto. L’istante evidenzia poi come
il pagamento del saldo di fr. 5'000.-- doveva intervenire, indipendentemente
dal collaudo dei macchinari – spettante all’acquirente –, “comunque non oltre
il 30 giugno 2000”. Infine, la società __________, oltre a ribadire l’esistenza
di una clausola di esclusione di responsabilità, ritiene che la notifica dei
difetti, recante la data del 14 luglio 2000 sia manifestamente tardiva, poiché
l’esame dell’inventario avrebbe potuto essere eseguito già il 26 giugno 2000,
data del ripristino dell’illuminazione elettrica.
Considerato
in
diritto:
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep. 1989,
p. 331) nonché, nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, se vi è un
titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo: salvo
menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti, nel nuovo diritto,
presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza di un diritto di
pegno (art. 85 RFF).
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e
sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle
parti (cfr. Cometta, op.
cit., p. 338 con riferimenti).
-
Nel caso di specie, l’escussa sembra contestare l’esistenza di un
titolo di rigetto, in quanto il contratto di vendita sarebbe stato concluso in
modo tacito.
4.1. A
ragione, l’appellata evidenzia come tale eccezione costituisca un novum. Il giudice
del rigetto, come ricordato sopra, deve tuttavia esaminare d’ufficio
l’esistenza di un valido titolo di rigetto. Quando il contratto è sottoposto ad
una condizione sospensiva, spetta all’escutente dimostrare che la stessa sia
avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 36 ad art. 82), prova che il giudice deve
esigere d’ufficio.
4.2. Nella
fattispecie, non è contestato che il contratto di compravendita sia venuto in
essere prima dell’inoltro dell’esecuzione, sebbene l’appellante avesse versato
soltanto fr. 20'000.--. In altri termini, la creditrice ha rinunciato alla
condizione posta nel contratto scritto di cui al doc. B. Tale rinuncia non
modifica invece l’impegno assunto per scritto dall’escussa di versare fr.
25'000.-- in un primo tempo e la rimanenza di fr. 5'000.-- “a collaudo dei
macchinari, comunque non oltre il 30 giugno 2000”. Il doc. B costituisce quindi
un valido titolo di rigetto per la somma di fr. 10'000.-- (dedotto il pagamento
di fr. 20'000.-- già effettuato), ritenuto che la rimanenza di fr. 5'000.--
doveva in ogni caso (“comunque”) essere versata non oltre il 30 giugno 2000 –
riservate eventuali contestazioni da parte della compratrice (cfr. infra cons.
5.2), avendo le parti verosimilmente inteso con la parola “collaudo” la prova
di funzionamento degli apparecchi da parte dell’acquirente (cfr. del resto lo
scritto 4 luglio 2000 dell’escussa, doc. 1 a p. 2, in cui la stessa scrive: “La
presente lettera giunge oggi dopo aver terminato il collaudo di tutte le
attrezzature da voi fornite”) dopo il ripristino dell’erogazione di elettricità
– poi effettivamente avvenuta il 26 giugno 2000.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio, ritenuto che secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte
civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H.
SA in Rep. 1987 p. 150-151
cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n.
44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV
1944 p. 416; cfr. pure: Marcel Caprez,
La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6).
5.1. L’appellante
ha eccepito l’esistenza di diversi difetti che interesserebbero la merce
venduta. Come rettamente rilevato dalla prima giudice, vi è però nel contratto
di vendita una clausola di esclusione di responsabilità in quanto l’inventario
e arredamento dell’__________ sono stati venduti “come visti e constatati”; da
siffatta formulazione si può presumere che l’acquirente abbia preso visione
della merce e l’abbia accettata nello stato esistente. Difficilmente tale
clausola può essere interpretata quale esclusione dei soli difetti “che si
vedono alla luce di una candela”, dicitura che non è riportata nel contratto,
ritenuto comunque che non è dato a sapere per quale motivo l’acquirente si
sarebbe accontentata di un sopralluogo “di sera alla luce di una candela”
(circostanza peraltro non resa verosimile e che in ogni caso dimostra che la
stessa non abbia usato l’ordinaria diligenza richiesta dall’art. 200 cpv. 2 CO)
né come mai, anche in queste condizioni, non avrebbe comunque potuto scoprire,
ad esempio, che mancavano due friggitorie e il tostapane o che le padelle erano
sporche ed arrugginite. Se l’appellante avesse voluto riservarsi il diritto ad
un ulteriore esame della merce, in condizioni ottimali, avrebbe dovuto farlo
indicare nel contratto.
5.2. A
dire il vero, una tale riserva esiste, ma essa è limitata all’importo di fr.
5'000.-- e apparentemente per i soli difetti riferiti ai “macchinari”. Infatti,
il punto 2 delle condizioni di pagamento (doc. B) aveva verosimilmente lo scopo
di permettere all’acquirente, prima del 30 giugno 2000, la verifica
(“collaudo”) del funzionamento degli apparecchi elettrici (impossibile durante
la prima ispezione, in assenza di alimentazione elettrica), nell’idea che la
stessa, in caso di cattivo funzionamento, avrebbe potuto sospendere totalmente
o parzialmente il pagamento dell’ultima rata di fr. 5'000.-- in attesa
dell’eliminazione dei difetti o di una proposta di riduzione del prezzo di
vendita.
5.3. Rimane
pertanto da esaminare se l’escussa abbia reso verosimile il cattivo funzionamento
dei macchinari venduti e se tale difetto possa giustificare la risoluzione del
contratto o perlomeno una riduzione del prezzo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 46 ad art. 82). La venditrice non contesta seriamente
l’esistenza dei difetti né vi sono documenti agli atti che attestino che lo
abbia fatto in precedenza. Essa insiste piuttosto sulla presenza nel contratto
di una clausola di esclusione di responsabilità (non valida però, come visto,
per i difetti di funzionamento dei macchinari) nonché sull’intempestività della
loro notifica. Per quanto riguarda quest’ultima censura, si osserva che la compratrice
aveva tempo fino al 30 giugno 2000 per effettuare il collaudo e che l’avviso
dei difetti (doc. 1) è stato spedito il 18 luglio 2000. A livello di procedura
sommaria siffatta notifica non appare manifestamente tardiva. Il danno supera
apparentemente l’importo di fr. 5'000.-- (la sostituzione della cucina
elettrica è già costata fr. 5'590.--, cfr. doc. 10).
- L’appello
15 giugno 2001 di __________ va quindi parzialmente accolto, a concorrenza
dell’importo di fr. 5'000.--.
La
fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza
(cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF, 151 ss. CO, 22 cpv. 4 LALEF nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
- L’appello 15 giugno 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 30 maggio 2001 della Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. ________) sono riformati come segue:
"1. L’istanza è parzialmente accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 5'000.--,
oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2001.
-
La tassa di giustizia in fr. 240.-- è a
carico metà per parte, compensate le indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 360.--, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico metà per parte, compensate le indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster