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14.2001.00039 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal; costs allocated to appellant
14.2001.00039Autre juridiction30 mai 2001Withdrawn
The appellant withdrew the appeal against the Lugano debt-enforcement judgment. The Chamber therefore struck the appeal from the register as moot. Applying the usual rule that the party causing mootness bears costs absent an agreement to the contrary, it fixed the court fee at CHF 200, left it to the appellant, awarded no compensation, and ordered refund of the CHF 2,800 excess advance.
Art. 21 LTG; costs after withdrawal of an appeal in summary debt-enforcement proceedings. Where an appeal is withdrawn, the appellate proceedings become moot and are struck from the docket. As a rule, the party whose conduct caused the case to become moot bears the judicial costs and receives no indemnity, unless the parties agree otherwise. In case of withdrawal, the fee is assessed in proportion to the procedural work already performed and the amount in dispute (consid. 3a).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00039
Data decisione, Autorità: 30.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00039
Lugano 30 maggio 2001 /CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 marzo 2001 da
rappr. dall’avv. __________
contro
__________) rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 22 novembre 2000 dell’UE di Locarno;
visto l’appello 26 aprile 2001 interposto da __________ contro la sentenza 13 aprile 2001 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. EF.2001.138),
preso atto che con scritto 18 maggio 2001 __________ ha comunicato di ritirare l’appello, chiedendo nel contempo la restituzione dell’anticipo di fr. 3'000.-- da lei versato;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
ritenuto che la controparte non ha presentato osservazioni;
pronuncia:
L'appello 26 aprile 2001 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. Non si assegna indennità.
L’eccedenza di fr. 2'800.-- anticipata dall’appellante le viene restituita.
Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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