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Numero d'incarto:
14.2001.00032
Data decisione, Autorità:
10.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00032
Lugano
10 agosto
2001
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 2 novembre 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di
Lugano del 6 ottobre 2000;
sulla quale istanza il Pretore di Lugano con sentenza
22 marzo 2001 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr.
500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 6’000.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con
atto 6 aprile 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza e protestate spese e
ripetibili;
rilevato che _________ non ha presentato osservazioni;
preso atto delle osservazioni 30 aprile 2001 presentate dal dott.
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________del 6 ottobre 2000 dell'UE di Lugano (doc. D), __________ ha
escusso __________ in via di realizzazione di un pegno manuale per l'incasso di
fr. 913'455,75 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2000 e spese, indicando
quale titolo di credito “contratto di mutuo del 4.10.1995” e alla voce
designazione del pegno: “Cartelle ipotecarie al portatore di fr. 500'000.-- in
I rango, fr. 300'000.-- in II rango e fr. 100'000.-- in III rango sulla part.
__________RFP __________ di proprietà di __________, in possesso del
mandatario”. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne
ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. All'udienza
di contraddittorio, l'escusso ha contestato di essere debitore personale del
credito posto in esecuzione, che sarebbe diretto soltanto contro l’ex moglie
__________. __________ ha pure sostenuto che l’esecuzione era da considerare
sospesa, poiché nessun precetto esecutivo era stato notificato alla moglie,
__________, mentre il fondo oggetto del pegno era adibito ad abitazione
famigliare ai sensi dell’art. 169 CC.
L’escutente
ha contestato le allegazioni dell’escusso.
C. Con
sentenza 22 marzo 2001 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione, ritenendo che l’escusso
non avesse provato che l’immobile occupato fosse dimora coniugale e che dai
doc. A, B e 1 emergesse chiaramente che debitore nei confronti della banca
fosse __________ e non altra persona.
D. Con
appello 6 aprile 2001, __________ ripropone gli stessi argomenti già esposti
davanti al giudice di prime cure.
E. Con
scritto 10 aprile 2001, il dott. __________ ha comunicato alla cancelleria
della Pretura di Lugano di aver riscattato il credito posto in esecuzione e di
considerarsi surrogato nei diritti della banca.
F. Nel
suo scritto 30 aprile 2001, il dott. __________ si ritiene legittimato a
presentare osservazioni all’appello di __________ nella sua doppia veste di terzo
proprietario del pegno e di cessionario surrogato.
G. Mediante
scritto 12 giugno 2001, l’appellante ha chiesto il richiamo dal patrocinatore
del dott. __________ della copia integrale del contratto di riscatto, allo
scopo di verificare la capacità processuale dello stesso.
Considerato
in diritto: 1. L’ammissibilità
delle osservazioni presentate dal dott. __________ è dubbia, poiché l’art. 110
CPC dispone che se l’oggetto litigioso viene alienato, il processo continua fra
le parti in causa, salvo consenso delle parti circa l’ingresso in causa del
cessionario. La questione può comunque essere lasciata aperta, visto che
l’appello va accolto per un motivo non invocato dalle parti.
- Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
2.1. Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Cometta,
op. cit., p. 331) nonché, nell'esecuzione in via di realizzazione di
pegno, l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo: salvo menzione
espressa contraria, l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il
credito sia contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).
2.2. Nel
caso di specie, la banca non ha prodotto le cartelle ipotecarie sulle quali
essa fonda la sua esecuzione e non risulta dal verbale di udienza 7 dicembre
2000 che lo abbia fatto durante l’udienza di discussione. Manca pertanto un
valido titolo di rigetto dell’opposizione per il genere di esecuzione in esame.
- L’appello 6 aprile 2001 __________ va di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF e 85 RFF,
pronuncia: 1. L’appello
6 aprile 2001 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 22 marzo 2001 (inc.
EF.__________) della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
sono riformati come segue:
“1. L’istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 500.-- è posta a carico della parte istante, che
rifonderà a __________ fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - avv.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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