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Numero d'incarto:
14.2000.71
Data decisione, Autorità:
03.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00071
Lugano
3 gennaio
2001
/B/fc/fb/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 4 maggio 2000 da
patr. da: Studio legale __________
contro
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al
PE n. __________del 13/17 aprile 2000 dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord con sentenza 8 giugno 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivi è respinta in via provvisoria limitatamente
all'importo di fr. 8'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.1995 su fr.
1'700.--, dal 31.12.1996 su fr. 1'700.--, dal 31 dicembre 1997 su fr. 1'700.--,
dal 31.12.1998 su fr. 1'700.--, dal 31.12.1999 su fr. 1'700.-- e fr. 100.-- di
spese esecutive.
- La
tassa di giustizia in fr. 200.--, comprensiva delle spese e da anticipare
dall'istante, è posta a carico della parte convenuta in ragione di 4/5 e per la
rimanenza a carico della parte istante, a cui la controparte rifonderà altresì
fr. 210.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 26 giugno 2000 ha
postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni
20 luglio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e
ripetibili;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 28 giugno/4 luglio 2000 l'istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n.
__________del 13/17 aprile 2000 dell'UEF di Mendrisio __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 10'625.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
1994, indicando quale titolo di credito: "Rogito n. __________del
17.01.1987 dell'Avv. __________ ".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul rogito n. __________del 17 gennaio 1987 del
notaio avv. __________ (doc. B) con cui __________ ha dapprima frazionato il
suo fondo part. __________ di __________in due mappali n. __________e n.
__________ed in seguito ha donato alla figlia __________ e al figlio __________
la part. __________in comproprietà in ragione di una metà per ciascuno, mentre
all'altra figlia __________ ha donato la part. __________. Il predetto rogito
prevede poi al punto VI quanto segue:
"La
signora __________ si impegna a versare alla sorella __________ ed al fratello
__________ l'importo annuo di fr. 1'700.-- (millesettecento) ciascuno, vita
natural durante della madre Signora __________."
La
procedente pretende il pagamento dell'importo di fr. 1'700.-- per il periodo
1994-1999 ammontante a fr. 10'200.--, ossia fr. 1'700.-- x 6 anni, oltre alla
quota parte per l'anno 2000.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il versamento annuo di fr.
1'700.-- previsto nel rogito in questione va inteso quale indennizzo a favore
della procedente e del fratello __________, ritenuto che la loro madre
__________ si era riservata un diritto di abitazione vita natural durante
gravante l'abitazione sita sulla particella n. __________loro donata, per cui
la procedente ed il fratello __________ non potevano usufruire della proprietà
ricevuta in dono. L'escussa ha però rilevato che dal 1994 la loro madre
__________ si è definitivamente trasferita nella casa per anziani della
fondazione __________ (doc. 3), per cui non si giustifica più il versamento
dell'importo di fr. 1'700.-- all'anno concordato nel rogito.
D. Con
sentenza 8 giugno 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha
accolto parzialmente l'istanza, argomentando che il rogito doc. B costituisce
valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF.
Secondo la prima giudice la tesi dell'escussa, secondo la quale il versamento
dell'importo annuale di fr. 1'700.-- sarebbe dovuto non già vita natural
durante della madre - contrariamente al tenore letterale della clausola VI del
rogito -, bensì solo fino a quando __________ avesse usufruito del diritto di
abitazione che si era riservata sulla part. n. __________, non è stata resa
sufficientemente verosimile. In sede pretorile è poi stata esclusa
l'ammissibilità della dichiarazione doc. 2 rilasciata da __________, marito
dell'escussa, essendo in contrasto con il divieto di testimoniare del coniuge
di una parte sancito dall'art. 228 cifra 1 CPC a cui rinvia l'art. 25
LALEF.Inoltre nessuna ammissione a favore dell'interpretazione dell'escussa è
stata ricavata nemmeno dalla lettera della procedente doc. 1.La prima giudice
ha invece ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione a riguardo della pretesa
per l'anno 1994, il relativo termine quinquennale essendo decorso dal 31
dicembre 1994 senza interruzione (art. 128 cifra 1 e art. 135 cifra 2 CO; doc.
C), mentre ha ritenuto non ancora esigibile la pretesa per l'anno corrente. Gli
interessi di mora al 5% sono stati concessi a far tempo dal 31 dicembre della
rispettiva annualità.
E. Contro la
sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in
sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto: 1.
a) La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La volontà di obbligarsi può
risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto
cantonale (Flavio Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
- Il rogito
- __________del 17 gennaio 1987 del notaio avv. __________ (doc. B)
costituisce in via di principio valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF.
La
procedente fonda la sua pretesa sul punto VI del predetto rogito. Dall'esame di
questo punto risulta chiaramente l'impegno assunto da __________di versare alla
sorella __________ ed al fratello __________ l'importo annuo di fr. 1'700.--
ciascuno per tutta la vita della madre __________. La locuzione "vita
natural durante" non lascia infatti dubbi sulla durata dell'obbligo
assunto dall'escussa. Se __________ avesse inteso unicamente ovviare alla
situazione venutasi a creare in seguito al diritto di abitazione che si era
riservata sul sub G della part. n. __________, donata alla procedente e al
figlio __________, allora nel rogito il pagamento degli importi di fr. 1'700.--
avrebbe dovuto essere limitato alla durata del diritto di abitazione
effettivamente esercitato. Il tenore del punto VI non lascia invece spazio ad
interpretazione alcuna, in questa sede di procedura sommaria.
Il
rigetto provvisorio dell'opposizione concesso in prima sede va quindi
confermato.
- L'appello
26 giugno 2000 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF
pronuncia: 1. L'appello 26
giugno 2000 __________ , è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________,
la quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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