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Numero d'incarto:
14.2000.65
Data decisione, Autorità:
22.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00065
Lugano
22 novembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 marzo 2000
da
patr.
dall’avv. __________
contro
patr.
dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 9/10 marzo 2000 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 23 maggio 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame
è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 16'557.10 oltre
interessi al 5% dal 1.10.1997 su fr. 15'271.80.
2 La tassa di giustizia in fr.
180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 210.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 5 giugno 2000 ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 6/7 giugno 2000 l'istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 9/10 marzo 2000 dell'UE di Lugano il
Comune di _________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 15'271.80 oltre
interessi al 5% dal 1. ottobre 1997, fr. 1'225.30 e fr. 90.--, indicando quale
titolo di credito: "1) Imposte comunali 1995 e 1996 - 2) Interessi
aggiornati sino al 30.09. 1997 - 3) Tassa di diffida".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una notifica di tassazione per
l'imposta cantonale 1995/96 (doc. B) così come su bollette d'imposta risp.
conguagli risp. richiami e diffide per l'imposta comunale 1995 e 1996 (doc. B).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che nell'ambito
del divorzio pronunciato il 18 maggio 1999 il suo ex-marito si è assunto tutti
i debiti fiscali per il periodo antecedente la pronuncia della decisione di
divorzio. Il debito per l'imposta relativa agli anni 1995/96 pertanto non la
concerne.
D. Con sentenza 23 maggio 2000 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza, ritenendo che la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.
Le argomentazioni dell'escussa sono state respinte, non potendo infirmare la
validità del titolo esecutivo invocato, ritenuto che quanto concordato a titolo
di regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio, anche se
omologato dal giudice, non può essere opposto a terzi, non parti nel processo.
In prima sede è stato riconosciuto per le spese di diffida solo l'importo di
fr. 60.-- in luogo dei richiesti fr. 90.--.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa,
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in
diritto:
1.a) Ex art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
Sono
parificate alle sentenze esecutive entro il territorio cantonale, le decisioni
di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi
a sentenze esecutive.
Secondo
l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione,
l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti
che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere pronunciato solo
contro la persona che la decisione designa quale debitrice. L'identità della
persona obbligata dalla decisione con il debitore escusso deve essere
verificata d'ufficio ( Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 131 ad art. 80
LEF; Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 106 n. 1 p. 256).
c) Secondo l'art. 12 cpv. 1 LT i coniugi non separati legalmente o di
fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Ex art. 12 cpv. 2 LT la
responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche
per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. In questi casi l'autorità fiscale
deve procedere al riparto delle singole quote d'imposta fra marito e moglie,
applicando per analogia le norme procedurali relative alla tassazione ed al
riparto intercomunale (art. 12 cpv. 5 LT). Il riparto fra marito e moglie è
allestito su richiesta sia delle parti sia dell'Ufficio esazione e condoni
(cfr. Circolare n. 19/1995 del 15 gennaio 1995 della Divisione delle
contribuzioni)
d) L'appellante ha prodotto una sentenza 18 maggio 1999 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, cresciuta in giudicato (doc.
1), dalla quale emerge che il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per
divorzio. Dalla documentazione agli atti prodotta dal procedente risulta la
notifica di tassazione per l'imposta cantonale 1995/96 inviata il 26 agosto
1996 (doc. A) così come le bollette risp. i richiami risp. le diffide per le
imposte comunali 1995 e 1996 spedite il 31 agosto 1996 risp. il 30 novembre
1996 risp. il 31 gennaio 1997 risp. il 31 dicembre 1996 risp. 31 marzo 1997 risp.
il 31 maggio 1997 (doc. B) ai coniugi __________e __________. Orbene questi
documenti non possono costituire nei confronti dell'escussa valido titolo di
rigetto definitivo dell'opposizione, la separazione legale fra i coniugi avendo
fatto decadere ex art. 12 cpv. 2 LT la responsabilità solidale per tutti i
debiti d'imposta. D'altro canto agli atti manca una decisione che designi
__________ quale debitrice.
In
mancanza di un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nei
confronti dell'escussa, l'istanza del Comune di __________va respinta e di
conseguenza la sentenza pretorile riformata.
- L'appello 5 giugno 2000 di __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80/81 LEF
pronuncia:
I. L'appello 5 giugno 2000 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 maggio 2000 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 31 marzo 2000
del Comune __________ è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico del Comune __________, il quale rifonderà a __________ fr. 210.-- a
titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico del Comune __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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