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Numero d'incarto:
14.2000.52
Data decisione, Autorità:
03.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00052
Lugano
3 gennaio
2001
/FC/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento della graduatoria straniera
di fallimento formulata il 12 maggio 2000 da
Amministrazione
fallimentare __________
(rappr. dal curatore del fallimento __________, patrocinato dall’avv.
__________)
volta al
· riconoscimento
della graduatoria italiana del fallimento principale aperto in Italia a carico
della __________, con decreto di fallimento 18 marzo 1998 del Tribunale civile
di __________ e riconosciuto in Svizzera con decreto 26 ottobre 1999 di questa
Camera e contestuale apertura del fallimento secondario in Svizzera
· messa a
disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante
dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero;
richiamato il decreto presidenziale 9 giugno 2000, l'avviso 1.
settembre 2000 dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano di deposito della
graduatoria del fallimento secondario e il rapporto 14 dicembre 2000
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano postulante la messa a disposizione dell'amministrazione
italiana del fallimento del saldo risultante dall'avere in conto sulla
__________, dedotte le spese procedurali dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Con
sentenza 18/23 marzo 1998 il Tribunale civile __________ ha dichiarato il
fallimento della __________ con sede in __________ nominando giudice delegato
il dott. __________ e curatore la dott. __________.
B. Essendovi
beni in Svizzera, sono stati nominati l'avv. __________ e l'avv. __________ per
curare il recupero degli stessi.
C. Il
17 febbraio 1999 è stato chiesto il riconoscimento della sentenza italiana di
fallimento in Svizzera.
D. Con
sentenza 26 ottobre 1999 questa Camera ha accolto l'istanza di riconoscimento,
trasmettendo gli atti all'Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alla
liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della fallita
siti in Svizzera.
E. L'Ufficio
dei fallimenti di Lugano ha provveduto al blocco degli attivi indicati nel
conto bancario intestato alla fallita presso la __________.
F. Con
istanza 12 maggio 2000 l'amministrazione fallimentare principale ha chiesto la
messa a disposizione del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento
secondario svizzero.
G. La
graduatoria nel fallimento secondario non è stata oggetto di qualsivoglia
insinuazione e di conseguenza non registra alcuna iscrizione: depositata il 4
settembre 2000, essa è cresciuta in giudicato inimpugnata (cfr. attestazione in
tal senso del 2 ottobre 2000 della Pretura del Distretto di Lugano).
H. Con
ordinanza presidenziale 9 giugno 2000 è stata data facoltà agli eventuali
creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del
fallimento principale in Italia tenga adeguatamente conto dei loro crediti.
Nessuna contestazione è stata formulata alla scrivente Camera.
I. Con
atto 14 dicembre 2000 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha indicato che
"l'attuale avere in conto (valuta 13 dicembre 2000) ammonta a EUR
126'136.-- che al cambio 1.5046 corrisponde a fr. 189'784.21", con
"spese di procedura e liquidazione che attualmente ammontano a fr.
1'494.10".
considerato
in diritto:
- L'istanza
di riconoscimento della graduatoria straniera di fallimento - che si compendia
segnatamente nell'atto 16/19 novembre 1999, denominato "stato
passivo" nel fallimento di __________, del giudice delegato dott.
__________ presso il Tribunale civile e penale di __________, dichiarato
esecutivo e depositato nella Cancelleria del tribunale citato - formulata il 12
maggio 2000 dall'Amministrazione fallimentare principale italiana è volta in
sostanza al riconoscimento della graduatoria italiana del fallimento principale
- aperto in Italia a carico della __________, con decreto di fallimento 18
marzo 1998 del Tribunale di Pescara, riconosciuto in Svizzera con decreto 26
ottobre 1999 di questa Camera e corrispondente apertura del fallimento
secondario in Svizzera - e alla contestuale messa a disposizione
dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dalla
liquidazione del fallimento secondario svizzero.
- Sul
riconoscimento della graduatoria straniera
a) Cresciuta
in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui
risultino pagati integralmente i crediti garantiti da pegno situato in Svizzera
e quelli di creditori privilegiati qui domiciliati al momento del
riconoscimento ex art. 166 LDIP del decreto straniero di fallimento,
l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del
fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
b) La
messa a disposizione del saldo presuppone in termini cogenti che la graduatoria
straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il
riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art.
513 cpv. 1 CPC).
Il
riconoscimento presuppone che la graduatoria tenga adeguatamente conto dei
crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento
secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere
sentiti e per loro deve darsi par condicio nei confronti dei creditori omologhi
nello Stato del foro del fallimento principale (Flavio Cometta,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato
internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale,
amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).
Occorre
quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera - per la
quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di
camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC - sia soggetta alla previa
pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale
cantonale per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti
(art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP).
c) Dal
profilo formale, l'amministrazione fallimentare estera dovrà formulare al
tribunale del riconoscimento della graduatoria straniera la domanda volta ad
ottenere siffatta declaratoria e il contestuale trasferimento all'estero
dell'eventuale saldo.
d) Ricevuta
l'istanza, il tribunale del riconoscimento esaminerà se prima facie la
graduatoria estera sia suscettibile in linea di principio di essere
riconosciuta. In caso negativo, il giudice si determinerà indicando gli
elementi carenti che non consentono il riconoscimento: questa decisione - come
peraltro anche quella che respinge la domanda di riconoscimento del fallimento
estero - non acquisisce l'autorità di cosa giudicata materiale e non impedisce
pertanto che la graduatoria straniera possa essere messa in consonanza con la
disciplina svizzera in un momento successivo (FF 1983 I 429 s., n. 210.5; Pierre-Robert
Gilliéron, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé
sur la faillite internationale, Collana CEDIDAC vol. 18, Losanna 1991, p. 102; Bernard
Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 2. ediz., Basilea e Francoforte sul Meno 1997, n. 5 all'art. 174
LDIP). In caso affermativo, ossia superato l'esame prima facie, il giudice
ordinerà la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul
Foglio ufficiale cantonale di un'ordinanza che inviterà gli eventuali creditori
con domicilio in Svizzera, insinuatisi nel fallimento principale aperto
all'estero, ad indicare in conformità dell'art. 173 cpv. 3 LDIP se la
graduatoria fallimentare estera tiene adeguatamente conto dei loro crediti.
Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria estera con
effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare in forma
scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (Cometta,
op. cit., p. 216 s.).
e) Il
tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale
graduatoria:
· è conforme ai
principi fondamentali del diritto svizzero. Occorre tener conto che la riserva
dell'ordine pubblico ex art. 27 cpv. 1 LDIP è sempre data (Paul Volken, IPRG Kommentar,
Zurigo 1993, n. 20 all'art. 173 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 3 all'art. 173 LDIP;
Stephen Berti/Urs Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul
Meno 1996, n. 7 all'art. 173 LDIP);
· tiene
adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in
Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori
dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi
domiciliati;
· è esente da
situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone
domiciliate o con sede in Svizzera. Non è discriminatoria l'imposizione di
indicare il credito nella valuta dello Stato del fallimento principale, sul
modello dell'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF (Cometta, op. cit., p. 217).
f) Nel
caso di specie, la graduatoria estera - denominata "stato passivo" -
del fallimento è stata depositata presso il Tribunale civile e penale di
Pescara, Sezione fallimentare, il 16/19 novembre 1999 e risulta conforme ai
principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge che essa non tenga
adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in
Svizzera e nemmeno si danno censure in tal senso. Non sembra che questi crediti
siano trattati diversamente da quelli di creditori dello Stato in cui è stato
pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati, né che si
diano situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di
persone domiciliate o con sede in Svizzera. Nulla osta pertanto al riconoscimento
della graduatoria fallimentare principale italiana.
- Sulla
messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo
risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero
a) L'Amministrazione
fallimentare principale italiana del fallimento riferito alla __________ ha
chiesto la messa a disposizione del saldo risultante dalla liquidazione del
fallimento secondario svizzero.
b) Per
l'art. 173 cpv. 1 LDIP si può parlare di saldo solo dopo che è stata ultimata
la ripartizione ex art. 268 cpv. 1 prima proposizione LEF e presentata la
relazione finale dell'amministrazione fallimentare secondaria svizzera (nel
caso di specie l'Ufficio dei fallimenti di Lugano) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello quale tribunale svizzero del riconoscimento
(art. 268 cpv. 1 seconda proposizione LEF). Detto altrimenti, per la messa a
disposizione del saldo occorre che il giudice del riconoscimento ritenga
esaurita la procedura di fallimento secondario e ne pronunci la chiusura in
conformità del dettato dell'art. 268 cpv. 2 LEF.
c) Siffatto
stadio procedurale nel caso sottoposto a giudizio è stato raggiunto con l'atto
14 dicembre 2000 dell'Ufficio fallimenti di Lugano, comprensivo della
documentazione annessa, da cui risulta che:
· gli attivi di
compendio della massa fallimentare (denominati "denaro contante"),
valuta 13 dicembre 2000, ammontano a EUR 126'136.--, corrispondenti a CHF
189'784.21 al cambio 1.5046
· la
graduatoria del fallimento secondario svizzero non registra alcuna iscrizione,
nessuna insinuazione essendo stata formulata
· la
graduatoria del fallimento secondario svizzero, depositata il 4 settembre 2000
con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio
ufficiale cantonale __________, non è stata oggetto di qualsivoglia
contestazione
· l'Ufficio dei
fallimenti indica in fr. 1'494.10 le "spese di procedura e
liquidazione" sin qui maturate in connessione con l'operato dell'organo
d'esecuzione forzata, escluse le spese giudiziarie.
d) Ne
consegue che nulla si oppone alla messa a disposizione del saldo alla massa
fallimentare principale estera della __________ in applicazione dell'art. 173
cpv. 1 LDIP, previa deduzione di tasse e spese dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano e di tassa di giustizia e spese della presente procedura giudiziale
contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC volta al previo
riconoscimento della graduatoria straniera.
- L'istanza
dell'amministrazione fallimentare principale estera nella liquidazione
fallimentare riferita alla __________ è accolta tanto sul tema del
riconoscimento della graduatoria estera quanto sulla questione della messa a
disposizione dell'intero saldo della liquidazione fallimentare secondaria
svizzera.
La
tassa di giustizia e le spese procedurali sono a carico della massa
fallimentare.
Richiamati gli art. 27, 166 ss. e 173 LDIP; 11, 361 ss. e 513 CPC;
50 OTLEF; 17, 19 e 22 n.3 LTG
pronuncia:
- L'istanza
12 maggio 2000 dell'Amministrazione fallimentare __________ è accolta.
1.1. Di
conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria italiana nel fallimento
principale estero della __________, segnatamente l'atto 16/19 novembre 1999, denominato
"stato passivo" nel fallimento di __________, del giudice delegato
dott. __________ presso il Tribunale civile e penale di __________, dichiarato
esecutivo e depositato nella Cancelleria del tribunale citato.
1.2. È
ordinata a cura dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano la messa a disposizione
del saldo - previa copertura di tassa di giustizia e spese come al dispositivo
n. 2 di questo pronunciato - a favore della Massa fallimentare principale
italiana della __________
-
La tassa di giustizia in fr. 2'500.-- e le spese sono a carico
della Massa fallimentare __________
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
-
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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