AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.120
Data decisione, Autorità:
27.03.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00120
Lugano
27 marzo 2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 20 settembre 2000 da
Comune __________
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da __________ al __________ del 9/10 marzo 2000 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10
novembre 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
- La tassa di
giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta carico
della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo
di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con
atto 23 novembre 2000 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese
e ripetibili;
rilevato che la parte
appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto
A.Con PE n. __________ del 9/10 marzo
2000 dell’UE di Lugano il Comune di __________ ha escusso __________ con
__________ quale condebitore solidale per Fr. 8'264.95.-- oltre interessi al 5%
dal 1. maggio 1997 su fr. 7'250.80, indicando quale titolo di credito:
“1) Imposta comunale 1994
-
Interessi aggiornati sino al 30.04.1997
-
Tassa diffida
-
Spese precedenti UE Lugano”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il Comune di __________ ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura di Lugano.
B.
Il procedente fonda la sua pretesa nei
confronti di __________ sulla notifica di tassazione per l'imposta cantonale
1993/94 del 13 marzo 1995 (doc. A), sui conteggi relativi all’imposta comunale
per l’anno 1994 (doc. B) effettuati sulla base della notifica di tassazione per
l’imposta cantonale, nonché sul conteggio degli interessi di ritardo (doc. C).
Tutte le decisioni menzionate sono munite dell’attestazione dell’avvenuta
crescita in giudicato.
C.
All’udienza di contraddittorio l’escussa si
è opposta all’istanza, asseverando che nell’ambito del divorzio intercorso tra
i coniugi __________, il marito aveva assunto tutti i debiti finanziari non
ancora estinti e sorti prima della pronuncia del divorzio medesimo.
D. Con sentenza 10 novembre 2000 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, evidenziando che la documentazione versata agli atti
costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e che le
argomentazioni della convenuta non sono “atte ad infirmare la pretesa
avanzata”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata
__________ asseverando che il 18 maggio 1999 la Pretura di Lugano ha
pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ ed ha omologato la convenzione
sulle conseguenze accessorie, il cui punto n. 9 prevedeva espressamente che “a
far tempo dalla omologazione della presente convenzione da parte del Giudice
competente, i coniugi vengono iscritti nella lista dei contribuenti quali
soggetti fiscali diversi, con lo scopo di richiedere –entrambi- la tassazione
intermedia. Il signor __________ riconosce che tutte le imposizioni fiscali a
carico dei coniugi __________ antecedenti l’omologazione della presente
convenzione sono a suo esclusivo carico”. L’escussa con l’atto di appello versa
agli atti copia di tale pronunciato quale doc. B (recte: 2).
L’appellante ha rilevato che nel caso di specie il giudice
del divorzio ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio e il Comune di __________ avrebbe a sua volta acconsentito
all’avvenuta assunzione di debito da parte del marito.
Considerato
in diritto
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è
esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese in Rep 1989, p. 333). La documentazione prodotta da __________
con l’atto d'appello, in particolare la sentenza 18 maggio 1999 del Segretario
assessore della Pretura di Lugano, deve quindi essere estromessa dall'incarto e
non può venire considerata ai fini del giudizio.
a) Per
l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una
sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in
giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)
e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione
di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2).
b) Ex art. 80 cpv. 1 n.
3 LEF sono parificate a sentenze esecutive entro il territorio cantonale, le
decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate
sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le
parifichi a sentenze esecutive
c) Per l’art. 28 LALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate
alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di
autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.
d) A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF "se il credito è fondato su una
sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu
promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto".
e) Il
giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la
sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla
LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 14 ad art. 385 CPC; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 1 e § 112 p. 262 e 272; DTF 113
III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.), così da permettere il rigetto in via
definitiva dell’opposizione.
-
Nel caso di specie
il Comune di __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sulla
notifica di tassazione per l'imposta cantonale 1993/94 del 13 marzo 1995 (doc.
A), sui conteggi relativi all’imposta comunale per l’anno 1994 (doc. B)
effettuati sulla base della notifica di tassazione per l’imposta cantonale,
nonché sul conteggio degli interessi di ritardo (doc. C).
-
Per
l’art. 10 cpv. 3 vLT, applicabile alla fattispecie in esame essendo l‘anno fiscale
1994 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il
1° gennaio 1995 (art. 326 cpv. 1 e 2 LT), i coniugi non legalmente ed
effettivamente separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva
dovuta dalla famiglia. Solo nelle fattispecie esaustivamente indicate alle
lett. a-d cpv. 3 dell’art. 10 vLT vi è decadenza della responsabilità solidale
dei coniugi. __________ non ha documentata o altrimenti reso verosimile
l’esistenza in concreto di una di queste fattispecie atte a far decadere la
responsabilità solidale dei coniugi, atteso che neppure la sentenza di divorzio
del 18 maggio 1999 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, menzionata
nell’atto d’appello, è stata prodotta dall’escussa ritualmente dinanzi al giudice
di prime cure e pertanto, per i motivi indicati sub 1, non può essere
considerata ai fini del giudizio.
La documentazione
prodotta, segnatamente i conteggi relativi all’imposta comunale per l’anno 1994
(doc. B) effettuati sulla base della notifica di tassazione per l’imposta
cantonale, nonché il conteggio degli interessi di ritardo (doc. C), muniti
dell’attestazione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituiscono pertanto
valido titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti dell’escussa. Ne consegue
l’integrale conferma del pronunciato di prima sede.
- L'appello 23 novembre 2000 di __________ va quindi respinto.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo
il Comune di __________ presentato osservazioni all’appello (art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF, 20 cpv. 2 e 28 LALEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, 10 cpv. 3
vLT, 326 LT
pronuncia
-
L'appello
23 novembre 2000 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: ________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster