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Numero d'incarto:
14.2000.00110
Data decisione, Autorità:
20.02.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00110
Lugano
20 febbraio
2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca,
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 settembre
2000 da
rappr. dallo st.leg. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 30 giugno 2000 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 30 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
-
La tassa di giustizia in fr. 210.00, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 500.00 a titolo di indennità.
-
omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che, con atto 7 novembre 2000,
postula la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili di prima e
seconda istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 30 giugno 2000 dell'UE di Lugano (doc.
G), __________, con sede a __________), ha escusso __________, per l'incasso di
fr. 23’401.-- oltre interessi all’8% dal 27 gennaio 1999, indicando quale
titolo di credito “Scoperto relativo alla scrittura privata 30.10.1996 / Lit.
29'142'000 pari a fr. 23401.-- al tasso di cambio del 28.6.2000 (100 Lit. =
0.803 fr.)”.
L’escussa ha
interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto.
B. La procedente
fonda la sua pretesa sulla scrittura privata del 30 ottobre 1996, allegata
quale doc. B, con la quale l’escussa si riconoscerebbe debitrice nei confronti
dell’escutente della somma rimasta impagata nell’ambito delle relazioni
contrattuali tra le parti relative alla fornitura di apparecchiature
elettroniche.
C. All'udienza
di contraddittorio 30 ottobre 2000, l’escussa si è opposta all’istanza, facendo
valere che la scrittura privata 30 ottobre 1996 (doc. B) non contemplerebbe il
pagamento dell’intero debito bensì la restituzione di “un numero di apparecchiature
elettroniche di cui all’inserto 1, valutate al prezzo di Lit. 7'000'000 l’una,
tali da coprire il saldo scoperto”. Orbene, __________. terrebbe dette apparecchiature
a disposizione della creditrice da mesi, di modo che questa sarebbe colpevolmente
in mora.
In replica,
l’istante ha preso atto del fatto che il saldo non era stato contestato e ha
fatto osservare come le apparecchiature in questione fossero ancora in possesso
dell’escussa e l’importo di fr. 23'401.-- risultasse ingiustificatamente non onorato.
In duplica, la
resistente ha ribadito che l’art. 5 del contratto non conterrebbe alcun valido
liquido impegno di pagamento in denaro, poiché l’istante non avrebbe né
allegato né reso verosimile che la restituzione delle apparecchiature fosse
“impossibile” ai sensi della predetta disposizione.
D. Con sentenza
30 ottobre 2000, la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza.
La prima giudice
ha considerato che il doc. B prodotto dall’istante costituisse un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione per il saldo del prezzo di vendita
delle apparecchiature elettroniche non coperto con il versamento di nove rate
mensili di Lit. 4'758'000 (doc. C1 a C9) e con la restituzione di merce per un
importo di Lit 42'300'000 (doc. D), ossia Lit. 29'142'000. Il fatto poi che
l’escussa si rifiuti a consegnare all’istante un numero sufficiente di apparecchiature,
sebbene l’art. 5 del doc. B disporrebbe chiaramente la restituzione al domicilio
di quest’ultima, costituirebbe un caso di impossibilità di restituzione, per
cui la debitrice sarebbe tenuta a pagare il relativo controvalore.
E. Con appello 7
novembre 2000, __________ contesta la sentenza pretorile, asseverando che
l’escutente non avrebbe reso verosimile – e nemmeno allegato – l’impossibilità
nella restituzione delle apparecchiature elettroniche, di modo che, non essendo
contestata l’esistenza di queste ultime, non sarebbe divenuto efficace
l’obbligo di pagamento in denaro contenuto all’art. 5 del contratto di cui al
doc. B. D’altronde, poiché il contratto è stato concluso a __________, è pure
in tale luogo che l’obbligo di restituzione dovrebbe essere adempiuto, in assenza
di ogni indicazione in merito nel contratto stesso (art. 74 cpv. 2 CO).
F. Nelle sue
osservazioni, __________ sottolinea come la modalità sulla restituzione delle
apparecchiature elettroniche sia solo una modalità, concessa a titolo di
facilitazione, di rifusione del dovuto, di per sé inefficace ad inficiare la
validità del riconoscimento di debito. Rimarrebbe incontestabile il fatto che,
dopo aver in un primo tempo riconsegnato spontaneamente alcuni macchinari, monetizzandone
il valore a deduzione del debito, dopo innumerevoli ma vani tentativi della
creditrice di ottenere il pagamento e, subordinatamente sull’arco di quasi due
anni di trattative bonali, di ottenere un’ulteriore consegna, l’appellante non
avrebbe fatto uso di tale modalità di rimborso e nemmeno onorato il debito residuo.
Considerato
in diritto:
- Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
1.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante
di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con rif.). Anche un contratto può costituire in
linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle
peculiarità del caso di specie.
1.2. Secondo il TF,
l’ammontare della pretesa deve essere definibile al momento della
sottoscrizione del riconoscimento di debito (DTF 122 III 128, 114 III
74-75, 106 III 100).
1.3. Il limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 330).
-
In casu, l’art. 1 della “scrittura privata” 30 ottobre 1996 di cui
al doc. B contiene un chiaro ed incondizionato riconoscimento di debito da
parte di __________. a favore di __________per la somma di Lit. 114'192'000. La
stessa è da considerare esigibile a ragione di 24 rate mensili di Lit.
4'758'000 cadauna, da pagare entro la fine di ogni mese, la prima entro il 30
novembre 1996 (cfr. art. 2 e 3, doc. B), e quindi l’ultima entro il 30 novembre
-
Di conseguenza, a prescindere dall’applicazione dell’art. 5 dello stesso
contratto, il credito posto in esecuzione era esigibile al momento dell’inoltro
della domanda di esecuzione (il precetto è del 30 giugno 2000).
-
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza (il testo francese usa la parola "vraisemblable",
il tedesco la parola "glaubhaft") delle eccezioni che
deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II
Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B.
c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). In altre parole, il giudice deve
respingere l'istanza di rigetto quando vi sono più motivi di ritenere vera
piuttosto che falsa l'eccezione opposta dall'escusso, senza che egli debba
escludere ogni possibilità che l'eccezione sia priva di fondamento (DTF
104 Ia 413, cons. 4).
3.1. Nel caso di
specie, l’escussa sembra pretendere di aver saldato lo scoperto dedotto in
esecuzione nel tenere a disposizione dell’escutente quattro apparecchiature
elettroniche, di modo che quest’ultima risulterebbe in mora di ricevere quanto
pattuito e non potrebbe chiedere il pagamento del saldo in denaro.
3.2. Secondo l’art.
5, “il mancato pagamento nel termine pattuito di due rate comporta l’immediata
risoluzione del presente accordo nella sua interezza con l’obbligo per la
__________ di restituire un numero di apparecchiature elettroniche di cui
all’Inserto 1 valutate al prezzo di Lit. 7.000.000 l’una, tali da coprire il
saldo scoperto, scorporando dal debito residuo l’interesse dell’8% o,
nell’impossibilità di restituirle, di pagare il relativo controvalore”.
Non è contestato
che __________ non abbia pagato tempestivamente almeno due rate e quindi che
l’art. 5 sia applicabile.
Questa
disposizione conferisce alla debitrice la facoltà alternativa di liberarsi con
la restituzione delle apparecchiature oppure con il pagamento del saldo.
Considerata la sistematica del contratto, è patente che l’obbligo di pagare
l’intero saldo riconosciuto, prima della scadenza ordinaria ma in ogni caso entro
il 30 novembre 1998, non è sottoposto alla condizione dell’impossibilità – nel
senso giuridico del termine – della restituzione, bensì esiste appena la debitrice
rifiuta indebitamente di “restituire” le apparecchiature.
3.3. È controversa
la questione di sapere dove sia il luogo di adempimento dell’obbligo di
restituzione.
L’escussa lo situa
a Lugano, in applicazione dell’art. 74 cpv. 2 n. 2 CO, mentre la prima giudice
ha ritenuto inapplicabile siffatta norma, in quanto il contratto del 30 ottobre
1996 prevederebbe chiaramente la restituzione al domicilio della procedente.
a) Giusta
l’art. 74 cpv. 1 CO, il luogo dell’adempimento è determinato dalla volontà
delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze. Nel caso di
specie, non vi è nel contratto in esame alcuna disposizione esplicita in
merito. Il membro di frase “[…] con l’obbligo per la __________ di restituire
[…]” figurante all’art. 5 tende però ad indicare che l’escussa fosse obbligata
a restituire le macchine all’escutente e non quest’ultima a venire a
riprendersele, ciò che viene confermato dal fatto che le sei apparecchiature
già restituite a __________ per l’importo di Lit. 42'000'000 lo sono state a
__________ (cfr. doc. D, 2a pagina, cifra 8 “Destinatario”). Risulta del resto
dallo scopo e del tenore stesso della convenzione che la restituzione è stata
intesa quale succedaneo del pagamento del saldo scoperto, e in quanto tale non
deve essere più onerosa per la creditrice che il pagamento (in questo, il caso
in esame si differenzia di quello giudicato dal Tribunale federale in DTF 109
II 32 cons. 4a, in cui esso ha ritenuto che il luogo di adempimento di un
obbligo di restituzione della cosa venduta in caso di risoluzione del contratto
di vendita da parte del compratore che fa valere difetti della merce, sia il
luogo di situazione dei beni da restituire al momento della restituzione, a
motivo che l’azione redibitoria non deve essere fonte di danno per il
compratore). Orbene, i pagamenti dovevano essere effettuati sul conto corrente
bancario della __________ presso il __________ di __________ (cfr. art. 4 del
contratto), ciò che è del resto conforme alla regola dell’art. 74 cpv. 2 n. 1
CO.
b) La tesi
dell’appellante appare meno verosimile di quella opposta adottata dalla prima
giudice, di modo che l’eccezione va respinta. La decisione pretorile deve
quindi essere confermata, per l’importo, con accessori, figurante nel precetto
esecutivo, essendo quello rimasto incontestato dall’appellante, ritenuto che in
procedura sommaria, non devono essere assunte le prove dei fatti allegati ammessi
o non contestati dalla controparte (cfr. DTF 113 Ia 435, cons. 4a; Oscar Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).
- L’appello 7
novembre 2000 __________ va quindi respinto.
La fissazione
della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 74 CO, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
L’appello 7 novembre 2000 __________, è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 315.--, già anticipata da __________ rimane a suo carico, con
l’obbligo di rifondere a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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